Sono un’insegnante di ruolo alla primaria e in questo periodo devo iniziare il congedo parentale, infatti sto consumando gli ultimi giorni di interdizione obbligatoria. Volevo capire se quando il mio bambino starà male avrò la possibilità di recuperare quei giorni. Inoltre ho sentito dire che se si rientra dalla maternità entro una certa data, si rimane a disposizione anziché continuare nella classe di titolarità. E’ vera questa  informazione? Qual è la data precisa?

Grazie per l’aiuto.

Francesca D.R.

 

Cara Francesca,

la malattia del figlio interrompe il congedo parentale, quindi presentando il certificato del pediatra avrai modo di prolungare il tuo congedo parentale di tutta la durata relativa alla malattia del figlio ma anche dell’eventuale tua.

La data a cui ti riferisci è il 30 aprile, non riguarda solo la maternità ma qualsiasi tipo di assenza. Il CCNL 2006/09 all’art. 37 – “rientro in servizio dei docenti dopo il 30 aprile”, così recita: co 1. “Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali”.