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Categoria: Ottobre 2020
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Numero 209, pag 3 - Ottobre 2020

Non si tratta di un mero atto di imperio da parte del dirigente scolastico attuato in merito alle competenze conferite dalle disposizioni della Legge Bruunetta (L 150/2009), ma di un provvedimento di esecuzione di atti normativi di carattere collegiale che salvaguarda dunque le competenze degli stessi conferite dai decreti delegati del 1974 e compendiate successivamente dal TU DPR 297/1994.

 

Questo è in sintesi quanto affermato dalla Corte di Cassazione nel giugno scorso (2020). La Corte ha spiegato definitivamente ai dirigenti scolastici, che l´assegnazione dei docenti alle classi deve essere effettuata applicando rigorosamente i criteri fissati dal Consiglio di Istituto e tenendo nel debito conto il parere del Collegio dei

Docenti.

Rigettando un ricorso del Ministero dell´Istruzione, la Suprema Corte ha chiarito che l´avvento della dirigenza scolastica non ha scalfito in alcun modo l´impianto democratico a cui è informato il modello gestionale e organizzativo delle Istituzioni scolastiche:

al Consiglio di istituto spetta la decisione, vincolante per il dirigente scolastico, circa i criteri da seguire nell´assegnazione dei docenti alle classi;

al Collegio dei docenti spetta il diritto-dovere di emanare un parere tecnico, che possa dare forza alla motivazione del provvedimento finale;

al dirigente scolastico spetta l´onere di dare attuazione ad entrambe le delibere.

Il dirigente scolastico, peraltro, è membro di diritto del Consiglio di istituto e presiede il Collegio dei Docenti. Pertanto, partecipa a pieno titolo al processo di formazione delle decisioni collegiali, alle quali ha l´onere di dare esecuzione. I giudici di legittimità hanno spiegato, inoltre, che il mancato rispetto delle procedure previste dalla legge e dal contratto viola i principi di correttezza e buona fede. E tale violazione rende illegittimo e inefficace l´atto formato dal dirigente.

L´azione legale era stata patrocinata dalla Gilda degli Insegnanti di Sassari in difesa di una docente, alla quale il dirigente scolastico aveva assegnato alcune classi senza tenere conto del principio della continuità didattica e in assenza delle necessarie delibere degli organi collegiali. La docente aveva impugnato il provvedimento di assegnazione davanti al Giudice del lavoro, ma aveva perso. Successivamente impugnava la sentenza in II grado e la Corte d´appello le dava ragione. Infine, l´Amministrazione ricorreva in Cassazione e i giudici di legittimità  ribadivano definitivamente il giudizio della Corte d´Appello.

Auspichiamo che i dirigenti scolastici facciano tesoro dell´insegnamento della Suprema corte e che l´assegnazione dei docenti possa finalmente ritornare ad essere un procedimento trasparente e un´occasione di partecipazione democratica alle scelte di indirizzo delle Istituzioni scolastiche.

Alla luce di questo importante e definitivo provvedimento, contiamo sulla diffusione da parte dei colleghi di questa informazione affinchè i docenti non subiscano passivamente le scelte talvolta ritorsive dei dirigenti scolastici ma si rivolgano al sindacato per la tutela della legittimità dei provvedimenti amministrativi.

(da un comunicato della Gilda di Venezia)