Numero 210, pag 7 - Marzo 2021

Il D.L. n. 30 del 13 marzo 2021 “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena” (GU n.62 del 13-03-2021)  all’art. 22 ha previsto misure di sostegno alle famiglie.

 

Nel caso in cui un figlio minore di 14 anni sia sottoposto a quarantena, oppure in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza, sono previste forme di incentivo al lavoro agile e nel caso questo non sia possibile si può ricorrere al congedo straordinario retribuito al 50%. Se invece il figlio ha un’età compresa fra i 14 e i 16 anni il congedo non è retribuito ma il genitore può comunque astenersi dal lavoro.

Lo stesso trattamento è riservato anche ai genitori di figli disabili in condizione di gravità (art. 3 co 3  l 104/92) le cui lezioni siano state sospese.

Il lavoro agile, nel caso dei docenti, è interpretabile con la possibilità di effettuare la DAD da casa e non recandosi a scuola.                                                   M.G.