Numero 210, pag 7 - Marzo 2021

Negli ultimi anni le RSU e i Terminali Associativi hanno dovuto ingaggiare vere e proprie battaglie con i dirigenti per limitare il numero di collaboratori pagati con il Fondo d’Istituto. Vari presidi infatti hanno presentato proposte di contratto integrativo contenenti talvolta 3 o 4 figure destinate a tale funzione.

 

E’ bene precisare trattarsi di proposte illegittime che potrebbero essere inevitabilmente contestate dai Revisori dei Conti in quanto il CCNL 2006-09, tuttora vigente per quanto attiene alla materia, stabilisce testualmente all’art 88, comma 2 lettera f): “Con il Fondo d’Istituto sono altresì retribuite: (…) i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due unità, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali (…).”

Ma i dirigenti per autorizzarsi si appellano alla Legge 107/2015 che all’art. 1, comma 83 recita: “Il dirigente scolastico può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica. Dall’attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

Ne consegue che i capi d’istituto possono nominare varie figure di supporto, fino al 10% dei docenti, ma non possono retribuirle perché scattano due vincoli: quello contrattuale e quello della legge 107 che non consente derivino nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche. Considerato che anche il bonus merito con la legge di bilancio 2020 è confluito nel FIS, la possibilità di aumentare il numero dei collaboratori è definitivamente superata e non c’è più ulteriore margine di discussione.             Michela Gallina