Cari colleghi,

sono insegnante di scuola primaria, dichiarata lavoratrice fragile a seguito di una patologia che non sto a descrivere. La mia condizione mi ha portata a rimanere assente per tutto l’anno scolastico perché la situazione aggravata da un problema alla vista, non mi ha consentito di effettuare nemmeno la DAD. Ora io mi chiedo: se non ci fosse stata la pandemia, io avrei potuto insegnare in presenza, mi sono trovata invece costretta, mio malgrado, alla malattia, ma questo periodo trascorso come viene computato? So che il contratto prevede un’assenza massima di 18 mesi in un triennio, vorrei capire se, nella mia condizione, l’assenza viene computata in questo calcolo e se mi devo aspettare una riduzione dello stipendio. In segreteria della mia scuola mi hanno detto di sì.

Grazie

Lorella D.C.

 

Cara Lorella,

la situazione è ancora controversa perché vi è in merito una stratificazione di norme contraddittoria. Fino al 15 ottobre 2020 l’assenza come lavoratore fragile era equiparata al ricovero ospedaliero, quindi non computata nei giorni di assenza ordinaria di cui all’art. 17 del CCNL. Successivamente il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 ha ulteriormente prorogato fino al 30 giungo 2021 il termine; all’art. 15 “Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità” a) al comma 2, al primo periodo, le parole «Fino  al  15  ottobre 2020» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Fino  al  30  giugno  2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in  modalità agile ai sensi del comma 2-bis,» (…) «I periodi di assenza dal servizio di  cui  al  presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto e,  per  i lavoratori in possesso del predetto  riconoscimento  di  disabilità, non  rilevano  ai  fini  dell'erogazione  delle   somme   corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità di accompagnamento.»;  Ne conseguirebbe che l’assenza non rientri nel periodo di comporto e non risulti quindi soggetta a riduzione stipendiale in quanto non considerata malattia ordinaria. E' anche vero però che le scuole avendo ricevuto delle circolari a supporto della tesi contraria, effettuino il comporto. Rimane infatti in dubbio il conteggio dal 15 ottobre all’entrata in vigore del DL. In mancanza di ulteriori chiarimenti la controversia è risolvibile solo in via giudiziaria.