Numero 216 - Giugno 2023

Il dipendente, a domanda, può fruire di permessi orari la cui durata non deve essere superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e nel numero massimo consentito corrispondente all'orario di servizio settimanale (25 ore per la scuola dell'infanzia, 24 ore per la scuola primaria, 18 per la secondaria) per ciascun anno scolastico.

Tali ore vanno recuperate entro i due mesi lavorativi successivi a quella della fruizione del permesso, se l’amministrazione non provvede a richiedere il recupero entro ii due mesi, il debito del docente si estingue. Il recupero da parte del docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio.

ATTENZIONE

Il permesso breve è una concessione perchè la sua attribuzione è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.