Numero 217 - Ottobre 2023

La Pubblica Amministrazione gode del potere di auto tutela, potere che le consente di sanare vizi che possano emergere da un suo procedimento.

Quando questo non succede si verificano le dispute del diritto amministrativo. Generalmente nella scuola ogni disputa di carattere amministrativo nasce, prima ancora che da un’errata interpretazione della norma, da un conflitto relazionale di tipo comunicativo e umano. Quando le parti raggiungono uno stato di divergenza non più ricomponibile si presenta la necessità di stabilire giuridicamente quali aspetti entrino in gioco. Tuttavia è bene esserne consapevoli: il ricorso all’autorità giudiziaria rappresenta sì la definizione formale del diritto, ma ha tempi molto lunghi e costi che penalizzano fortemente il docente che ne fa richiesta. Lo penalizzano dal punto di vista umano, perché affrontare un procedimento genera negatività, stress e amarezza, ma anche dal punto di vista economico. Pertanto spesso prima di intraprendere un vero e proprio ricorso è meglio esperire un tentativo di conciliazione.

Partiamo da questo breve approfondimento di diritto amministrativo attraverso l’analisi dei principi fondanti della Pubblica Amministrazione. Principio di TRASPARENZA, ECONOMICITA’ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: riferimenti normativi: gli Art. 135, 136, 137 del CCNL, in cui si parla anche della Conciliazione (art. 135 in modo particolare) e dell’arbitrato artt. 136/137.

In questi articoli in particolare viene sottolineato il principio di eguaglianza sostanziale, ossia quella condizione che garantisce ai lavoratori della scuola (o dovrebbe garantire, visto che sempre più spesso non è così) la medesima tutela. La conciliazione è dunque una modalità generale prevista dal codice civile che si conclude con un verbale che ha esito esecutivo e pertanto ha una ricaduta operativa immediata nello svolgimento dell’azione pubblica amministrativa. (Art. 185 del Codice Civile).

Il tentativo di conciliazione nelle controversie individuali di lavoro è previsto dall'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Presso le articolazioni territoriali del MPI è istituito un ufficio con compiti di segreteria per le parti che devono svolgere il tentativo di conciliazione con annesso un apposito albo per la pubblicazione degli atti della procedura. Pertanto è proprio questo ufficio che ha il delicato compito di mediare e di pervenire ad una soluzione appunto conciliativa.

Entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta di conciliazione l'amministrazione compie un primo esame sommario che può concludersi con l'accoglimento delle pretese del lavoratore. In caso contrario, deposita nel medesimo termine le proprie osservazioni presso l'ufficio di segreteria e la controparte potrà prenderne visione. Tuttavia, con l’entrata in vigore della Legge 183 del 2010, le caratteristiche della Pubblica Amministrazione si assestano su posizioni di difesa che stabiliscono come essa possa anche non tener conto del nostro atto: in quel caso l’unica via rimane quella giudiziale.

Annalisa Santi