Numero 217 - Ottobre 2023

Le 150 ore di permesso studio per i docenti sono una tipologia di congedo a disposizione del personale scolastico per seguire ulteriori corsi. Questo tipo di permesso consente ai docenti di dedicare del tempo alla propria crescita professionale e all'acquisizione di competenze aggiuntive.

Nei mesi autunnali e di solito nel mese di novembre, viene fissato il termine per la presentazione delle domande di fruizione dei permessi studio per l’anno successivo.

I permessi annuali di 150 ore per il diritto allo studio, a disposizione dei lavoratori dipendenti che producono richiesta entro i termini, infatti devono essere fruiti nell’arco dell’anno solare di riferimento e sono validi dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il dipartimento della Funzione Pubblica con la Circolare n. 12 del 07/10/2011 ha riconosciuto nella formazione universitaria “un indubbio strumento da valorizzare per coloro che lavorano nell’amministrazione” con particolare riferimento ai sistemi di apprendimento a distanza per i quali i dipendenti devono essere “messi nelle condizioni di seguire i corsi e di fruire delle agevolazioni che l’ordinamento prevede allo scopo”.

La disciplina dei permessi e il relativo regime, sono contenuti nei CCNL e negli accordi collettivi regionali (CCIR) che stabiliscono tipologia, condizioni e contingente di personale che può fruirne esclusivamente per la partecipazione ad attività didattiche o per sostenere gli esami che si svolgono durante l’orario di lavoro, ma non per l’attività di studio.

E’ utile fornire anche alcuni chiarimenti normativi in ordine alla fruizione e alla certificazione attestante la frequenza dei corsi anche organizzati dalle Università telematiche.

La nota MIUR 20/12/2012 n. 40212 precisa che la fruizione da parte dei dipendenti iscritti alle università telematiche, è subordinata alla documentazione relativa all’iscrizione e agli esami sostenuti e all’attestazione della partecipazione del dipendente alle lezioni. Pertanto, i dipendenti iscritti alle università telematiche dovranno autocertificare a norma di legge, l’avvenuto collegamento durante l’orario di lavoro. Tale collegamento potrà essere provato mediante report del software che storicizzi l’avvenuto ingresso e uscita dell’iscritto al corso.

Non sarà possibile, come in qualche caso ci è stato segnalato dai nostri iscritti, che i dirigenti scolastici neghino i permessi retribuiti ai docenti ritenendo che le lezioni on-line possano essere seguite in orari non coincidenti con il proprio orario di servizio e collocare il dipendente in aspettativa per motivi personali, senza retribuzione. Sarà possibile esclusivamente, richiedere al docente di fornire la documentazione prevista a supporto di quanto dichiarato nell’istanza in cui comunicherà la propria assenza.

Iannelli Viviana