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SCUOLA PRIMARIA |
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DECRETO |
Estratto dalle Indicazioni Nazionali per i piani di studio personalizzati |
Articolo 5 – Finalità1. La scuola primaria, accogliendo e valorizzando le
diversità individuali, ivi comprese quelle derivanti dalle disabilità,
promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della
personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e
le abilità di base, ivi comprese quelle relative all’alfabetizzazione
informatica, fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di fare
apprendere i mezzi espressivi, la lingua italiana
e l'alfabetizzazione nella lingua inglese, di porre le basi per
l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo
naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità
relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai
princìpi fondamentali della convivenza civile.
Articolo 6 – Iscrizioni1. Sono iscritti al primo anno della scuola primaria
le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto
dell’anno di riferimento. 2. Possono essere iscritti al primo anno della scuola
primaria anche le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età
entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento. Articolo 7 – Attività educative e didattiche1. Al fine di garantire l’esercizio del
diritto-dovere di cui all’articolo 4, comma 1, l’orario annuale delle
lezioni nella scuola primaria, comprensivo della quota riservata alle
Regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all’insegnamento della
religione cattolica in conformità alle norme concordatarie di cui
all’articolo 3, comma 1, ed alle conseguenti intese, è di 891 ore,
oltre a quanto previsto al comma 2. 2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare
la personalizzazione del piano di studi, organizzano, nell’ambito del
piano dell’offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste
delle famiglie, attività e insegnamenti, coerenti con il profilo
educativo, per ulteriori 99 ore annue, la cui scelta è facoltativa e
opzionale per gli allievi, e la cui frequenza è gratuita. Gli allievi
sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le
rispettive famiglie hanno esercitato l’opzione. Le predette richieste
sono formulate all’atto dell’iscrizione. Al fine di ampliare e
razionalizzare la scelta delle famiglie, le istituzioni scolastiche
possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete. 3. L’orario di cui ai commi 1 e 2 non comprende il
tempo eventualmente dedicato alla mensa. 4. Allo scopo di garantire le attività educative e
didattiche, di cui ai commi 1 e 2, nonché l’assistenza educativa da
parte del personale docente nel tempo eventualmente dedicato alla mensa
fino ad un massimo di 330 ore annue fermo restando il limite del numero
complessivo dei posti di cui all’articolo 14 bis, è costituito
l’organico di istituto. Per lo svolgimento delle attività e degli
insegnamenti di cui al comma 2, ove essi richiedano una specifica
professionalità non riconducibile al profilo professionale dei docenti
della scuola primaria, le istituzioni scolastiche stipulano, nei limiti
delle risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di prestazione
d’opera con esperti, in possesso di titoli definiti con decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica. 5. L’organizzazione delle attività educative e
didattiche rientra nell’autonomia e nella responsabilità delle
istituzioni scolastiche, fermo restando che il perseguimento delle finalità
di cui all’articolo 5, assicurato dalla personalizzazione dei piani di
studio, è affidato ai docenti responsabili delle attività educative e
didattiche, previste dai medesimi piani di studio. A tal fine concorre
prioritariamente, fatta salva la contitolarità didattica dei docenti, per
l’intera durata del corso, il docente in possesso di specifica
formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio,
svolge funzioni di orientamento in ordine alla scelta delle attività di
cui al comma 2, di tutorato
degli allievi, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di
cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del
percorso formativo compiuto dall’allievo,
con l’apporto degli altri docenti. 6. Il docente al quale sono affidati i compiti
previsti dal comma 5 assicura, nei primi tre anni della scuola primaria,
un’attività di insegnamento agli alunni non inferiore alle 18 ore
settimanali. 7. Il dirigente scolastico, sulla base di quanto
stabilito dal piano dell’offerta formativa e di criteri generali
definiti dal collegio dei docenti e dal consiglio di circolo o di
istituto, dispone l’assegnazione dei docenti alle classi avendo cura di
garantire le condizioni per la continuità didattica nonché la migliore
utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, fermo
restando quanto previsto dal comma 6. 8. Le istituzioni scolastiche definiscono le modalità
di svolgimento dell’orario delle attività didattiche sulla base del
piano dell’offerta formativa, delle disponibilità strutturali e dei
servizi funzionanti, fatta salva comunque la qualità
dell’insegnamento-apprendimento. 9. Nell’organizzazione dell’orario settimanale i
criteri della programmazione delle attività educative devono rispettare
una equilibrata ripartizione dell’orario quotidiano tra le attività
obbligatorie e quelle opzionali facoltative. Articolo 8 - La valutazione nella scuola primaria1. La valutazione, periodica e annuale, degli
apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle
competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle
attività educative e didattiche previste dai piani di studio
personalizzati; agli stessi è affidata la valutazione dei periodi
didattici ai fini del passaggio al periodo successivo. 2. I medesimi docenti, con decisione assunta
all’unanimità, possono non ammettere l’alunno alla classe successiva,
all’interno del periodo biennale, in casi eccezionali e comprovati da
specifica motivazione. 3. Il miglioramento dei processi di apprendimento e
della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono
assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di
titolarità almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico. 4. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta. La sessione di esami è unica. Per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo. Articolo 13 - Scuola primaria1.
Nell’anno scolastico 2003-2004 possono essere iscritti alla scuola
primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il
28 febbraio 2004. Per gli anni scolastici successivi può essere
consentita, con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca, un’ulteriore anticipazione delle iscrizioni, fino al
limite temporale previsto dal precedente articolo 6, comma 2. 2.
Per l’attuazione delle disposizioni del presente decreto sono avviate,
dall’anno scolastico 2003-2004, la prima e la seconda classe della
scuola primaria e, a decorrere dall’anno scolastico 2004-2005, la terza,
la quarta e la quinta classe. 3.
Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento, l’avvio del
primo ciclo di istruzione ha carattere di gradualità. Fino
all’emanazione delle norme regolamentari di cui all’articolo 8 del
decreto Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, si adotta, in
via transitoria, l’assetto pedagogico, didattico e organizzativo
individuato nell’allegato B, facendo riferimento al profilo educativo,
culturale e professionale individuato nell’allegato D. Articolo 15 - Attività di tempo pieno e di tempo prolungatoAl
fine di realizzare le attività educative di cui all’articolo 7, commi
1, 2 e 3 e all’articolo 10, commi 1, 2 e 3, è confermato in via di
prima applicazione, per l’anno scolastico 2004/2005, il numero dei posti
attivati complessivamente a livello nazionale per l’anno scolastico
2003/2004 per le attività di tempo pieno e di tempo prolungato ai sensi
delle norme previgenti. Per gli anni successivi, ulteriori incrementi di
posti, per le stesse finalità, possono essere attivati nell’ambito
della consistenza dell’organico complessivo del personale docente dei
corrispondenti ordini di scuola determinata con decreto del Ministro
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze di cui all’art.: 22, comma 2,
della legge 28 dicembre 2001, n.448. Articolo 16 - Frequenza del primo ciclo dell’istruzioneRestano
in vigore, in attesa dell’emanazione del decreto legislativo con il
quale sarà ridefinito ed ampliato, ai sensi dell’articolo 2, comma 1,
lettera c) della legge 28 marzo 2003, n.53, l’obbligo di istruzione di
cui all’articolo 34 della Costituzione, le sanzioni previste dalle
vigenti disposizioni per il caso di mancata frequenza del primo ciclo
dell’istruzione. Norme finali e transitorie Articolo 13 - Scuola primaria1.
Nell’anno scolastico 2003-2004 possono essere iscritti alla scuola
primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il
28 febbraio 2004. Per gli anni scolastici successivi può essere
consentita, con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca, un’ulteriore anticipazione delle iscrizioni, fino al
limite temporale previsto dal precedente articolo 6, comma 2. 2.
Per l’attuazione delle disposizioni del presente decreto sono avviate,
dall’anno scolastico 2003-2004, la prima e la seconda classe della
scuola primaria e, a decorrere dall’anno scolastico 2004-2005, la terza,
la quarta e la quinta classe. 3.
Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento, l’avvio del
primo ciclo di istruzione ha carattere di gradualità. Fino
all’emanazione delle norme regolamentari di cui all’articolo 8 del
decreto Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, si adotta, in
via transitoria, l’assetto pedagogico, didattico e organizzativo
individuato nell’allegato B, facendo riferimento al profilo educativo,
culturale e professionale individuato nell’allegato D. Articolo 15 - Attività di tempo pieno e di tempo prolungatoAl
fine di realizzare le attività educative di cui all’articolo 7, commi
1, 2 e 3 e all’articolo 10, commi 1, 2 e 3, è confermato in via di
prima applicazione, per l’anno scolastico 2004/2005, il numero dei posti
attivati complessivamente a livello nazionale per l’anno scolastico
2003/2004 per le attività di tempo pieno e di tempo prolungato ai sensi
delle norme previgenti. Per gli anni successivi, ulteriori incrementi di
posti, per le stesse finalità, possono essere attivati nell’ambito
della consistenza dell’organico complessivo del personale docente dei
corrispondenti ordini di scuola determinata con decreto del Ministro
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze di cui all’art.: 22, comma 2,
della legge 28 dicembre 2001, n.448. Articolo 16 - Frequenza del primo ciclo dell’istruzioneRestano
in vigore, in attesa dell’emanazione del decreto legislativo con il
quale sarà ridefinito ed ampliato, ai sensi dell’articolo 2, comma 1,
lettera c) della legge 28 marzo 2003, n.53, l’obbligo di istruzione di
cui all’articolo 34 della Costituzione, le sanzioni previste dalle
vigenti disposizioni per il caso di mancata frequenza del primo ciclo
dell’istruzione.
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Obiettivi formativi e Piani di Studio PersonalizzatiIl «cuore» del processo educativo si ritrova,
quindi, nel compito delle istituzioni scolastiche e dei docenti di
progettare le Unità di Apprendimento caratterizzate da obiettivi
formativi adatti e significativi per i singoli allievi che si affidano al
loro peculiare servizio educativo, compresi quelli in situazione di
handicap, e volte a garantire la trasformazione delle capacità di
ciascuno in reali e documentate competenze. La scelta degli obiettivi formativi.
L’identificazione degli obiettivi formativi può scaturire dalla
armonica combinazione di due diversi percorsi. Il primo è quello che si
fonda sull’esperienza degli allievi e individua a partire da essa le
dissonanze cognitive e non cognitive che possono giustificare la
formulazione di obiettivi formativi da raggiungere, alla portata delle
capacità degli allievi e, in prospettiva, coerenti con il Profilo
educativo, culturale e professionale, nonché con il maggior numero
possibile di obiettivi specifici di apprendimento. Il secondo è quello
che può ispirarsi direttamente al Profilo educativo, culturale e
professionale e agli obiettivi specifici di apprendimento e che considera
se e quando, attraverso quali apposite mediazioni professionali di tempo,
di luogo, di qualità e quantità, di relazione, di azione e di
circostanza, aspetti dell’uno e degli altri possono inserirsi nella
storia narrativa personale o di gruppo degli allievi, e possono essere
percepiti da ciascun fanciullo, e dalla sua famiglia, nel contesto della
classe, della scuola e dell’ambiente, come traguardi importanti e
significativi per la propria crescita individuale. Nell’uno e
nell’altro caso, comunque, gli obiettivi formativi sono dotati di una
intrinseca e sempre aperta carica problematica e presuppongono una
dinamicità che li rende, allo stesso tempo, sempre, per ogni fanciullo e
famiglia, punto di partenza e di arrivo, condizione e risultato di
ulteriori maturazioni. Inoltre, non possono essere mai formulati in
maniera atomizzata e previsti quasi come performance tanto analitiche
quanto, nella complessità del reale, inesistenti. A livello di obiettivi
formativi si ripete, infatti, anzi si moltiplica, l’esigenza di
riferirsi al principio della sintesi e dell’ologramma già menzionato a
proposito degli obiettivi specifici di apprendimento. Se non
testimoniassero la traduzione di questo principio nel concreto delle
relazioni educative e delle esperienze personali di apprendimento che si
svolgono nei diversi gruppi di lavoro scolastici difficilmente, del resto,
potrebbero essere ancora definiti «formativi». Gli obiettivi formativi fino al primo biennio. Per
questo, nel primo anno e nel primo biennio, vanno sempre esperiti a
partire da problemi ed attività ricavati dall’esperienza diretta dei
fanciulli. Tali problemi ed attività, per definizione, sono sempre
unitarie e sintetiche, quindi mai riducibili né ad esercizi segmentati ed
artificiali, né alla comprensione assicurata da singole prospettive
disciplinari o da singole ‘educazioni’. Richiedono, piuttosto, sempre,
la mobilitazione di sensibilità e prospettive pluri, inter e
transdisciplinari, nonché il continuo richiamo all’integralità
educativa. Inoltre, aspetto ancora più importante, esigono che siano
sempre dotate di senso, e quindi motivanti, per chi le svolge. Sarà, allo
stesso tempo, preoccupazione dei docenti far scoprire agli allievi la
progressiva possibilità di aggregare i quadri concettuali a mano a mano
ricavati dall’esperienza all’interno di repertori via via più
formali, che aprano all’ordinamento disciplinare e interdisciplinare del
sapere. Gli obiettivi formativi nel secondo biennio Nel secondo biennio,
quasi a conclusione di un itinerario formativo che ha portato i fanciulli
a scoprire riflessivamente nella loro unitaria e complessa esperienza
personale e socio-ambientale la funzionalità interpretativa,
sistematicamente ordinatoria e, soprattutto, critica della semantica e della
sintassi disciplinari, è possibile cominciare a coniugare senso globale
dell’esperienza personale e rigore del singolo punto di vista
disciplinare, organicità pluri, inter e transdisciplinare e svolgimento
sistematico delle singole discipline, integralità dell’educazione e
attenzione a singoli e peculiari aspetti di essa. Per questo, senza voler
mai abbandonare l’aggancio globale all’esperienza e l’integralità
di ogni processo educativo, è possibile organizzare le singole attività
scolastiche per discipline e per una o più ‘educazioni’ appartenenti
all’unica Convivenza civile. Unità di Apprendimento e Piani di Studio
personalizzati. Le Unità di Apprendimento, individuali, di gruppi di
livello, di compito o elettivi oppure di gruppo classe, sono costituite
dalla progettazione: - di uno o più obiettivi formativi tra loro
integrati (definiti anche con i relativi standard di apprendimento,
riferiti alle conoscenze e alle abilità coinvolte); - delle attività educative e didattiche unitarie,
dei metodi, delle soluzioni organizzative ritenute necessarie per
concretizzare gli obiettivi formativi formulati; - delle modalità con cui verificare sia i livelli
delle conoscenze e delle abilità acquisite, sia se e quanto tali
conoscenze e abilità si sono trasformate in competenze personali di
ciascuno. Ogni istituzione scolastica, o ogni gruppo docente, deciderà il
grado di analiticità di questa progettazione delle Unità di
Apprendimento. L’insieme delle Unità di Apprendimento
effettivamente realizzate, con le eventuali differenziazioni che si
fossero rese opportune per singoli alunni, dà origine al Piano di Studio
Personalizzato, che resta a disposizione delle famiglie e da cui si ricava
anche la documentazione utile per la compilazione del Portfolio delle
competenze individuali. Il Pof. L’ispirazione culturale-pedagogica, i
collegamenti con gli enti territoriali e l’unità anche
didattico-organizzativa dei Piani di Studio Personalizzati elaborati dai
gruppi docenti si evincono dal Piano dell’Offerta Formativa di istituto. Il Portfolio delle competenze individuali. Struttura. Il Portfolio delle competenze individuali
comprende una sezione dedicata alla valutazione e un’altra riservata
all’orientamento. La prima è redatta sulla base degli indirizzi
generali circa la valutazione degli alunni e il riconoscimento dei crediti
e debiti formativi (art.8, DPR 275/99). Le due dimensioni, però, si
intrecciano in continuazione perché l’unica valutazione positiva per lo
studente di qualsiasi età è quella che contribuisce a conoscere
l’ampiezza e la profondità delle sue competenze e, attraverso questa
conoscenza progressiva e sistematica, a fargli scoprire ed apprezzare
sempre meglio le capacità potenziali personali, non pienamente
mobilitate, ma indispensabili per avvalorare e decidere un proprio futuro
progetto esistenziale. Anche per questa ragione, la compilazione del
Portfolio, oltre che il diretto coinvolgimento del fanciullo, esige la
reciproca collaborazione tra famiglia e scuola. Il Portfolio, con annotazioni sia dei docenti, sia
dei genitori, sia, se del caso, dei fanciulli, seleziona in modo accurato: - materiali prodotti dall’allievo individualmente o
in gruppo, capaci di descrivere paradigmaticamente le più spiccate
competenze del soggetto; - prove scolastiche significative; - osservazioni dei docenti e della famiglia sui
metodi di apprendimento del fanciullo, con la rilevazione delle sue
caratteristiche originali nelle diverse esperienze formative affrontate; - commenti su lavori personali ed elaborati
significativi, sia scelti dall’allievo (è importante questo
coinvolgimento diretto) sia indicati dalla famiglia e dalla scuola,
ritenuti esemplificativi delle sue capacità e aspirazioni personali; - indicazioni di sintesi che emergono
dall’osservazione sistematica, dai colloqui insegnanti-genitori, da
colloqui con lo studente e anche da questionari o test in ordine alle
personali attitudini e agli interessi più manifesti. Funzione. Va evitato
il rischio di considerare il Portfolio un contenitore di materiali
disordinati e non organizzati. È, perciò, preciso dovere di ogni
istituzione scolastica individuare i criteri di scelta dei materiali e
collocarli all’interno di un percorso professionale che valorizzi le
pratiche dell’autonomia di ricerca e di sviluppo e il principio della
cooperazione educativa della famiglia. La riflessione critica sul
Portfolio e sulla sua compilazione, infatti, costituisce un’occasione
per migliorare e comparare le pratiche di insegnamento, per stimolare lo
studente all’autovalutazione e alla conoscenza di sé in vista della
costruzione di un personale progetto di vita e, infine, per
corresponsabilizzare in maniera sempre più rilevante i genitori nei
processi educativi. Il Portfolio delle competenze individuali della Scuola
Primaria si innesta su quello portato dai bambini dalla scuola
dell’infanzia e accompagna i fanciulli nel passaggio alla scuola
secondaria di primo grado. La sua funzione è particolarmente preziosa nei
momenti di transizione tra le scuole dei diversi gradi. Il principio della
continuità educativa esige, infatti, che essi siano ben monitorati e che
i docenti, nell’anno precedente e in quello successivo al passaggio,
collaborino, in termini di scambio di informazioni, di progettazione e
verifica di attività educative e didattiche, con la famiglia, con il
personale che ha seguito i bambini nella Scuola dell’Infanzia o che
riceverà i fanciulli nella Scuola Secondaria di I grado. È utile,
comunque, che la Scuola Primaria segua, negli anni successivi, in
collaborazione con la Scuola Secondaria di I grado, l’evoluzione del
percorso scolastico degli allievi perché possa migliorare il proprio
complessivo know how formativo e orientativo, ed affinare, in base alla
riflessione critica sull’esperienza compiuta, le proprie competenze
professionali di intuizione e giudizio pedagogico e le proprie pratiche
autovalutative. Compilazione. Il Portfolio delle competenze individuali della
Scuola Primaria è compilato ed aggiornato dal docente coordinatore-tutor,
in collaborazione con tutti i docenti che si fanno carico
dell’educazione e degli apprendimenti di ciascun allievo, sentendo i
genitori e gli stessi allievi, chiamati ad essere sempre protagonisti
consapevoli della propria crescita. Vincoli e risorseLa scuola primaria contribuisce alla realizzazione
del Profilo educativo, culturale e professionale previsto per lo studente
a conclusione del primo ciclo, collocando i Piani di Studio Personalizzati
che sono stati redatti per concretizzare in situazione gli obiettivi
specifici di apprendimento all’interno del Piano dell’Offerta
Formativa di ogni istituzione scolastica. Il Piano dell’Offerta Formativa tiene conto dei seguenti punti che costituiscono allo stesso tempo risorsa e vincolo per la progettazione di ogni istituzione scolastica. 1. L’organico d’istituto è definito secondo le
disposizioni di cui al decreto legislativo di attuazione della legge
53/2003. Il miglioramento dei processi di apprendimento e la continuità
educativa e didattica sono assicurati anche attraverso la permanenza dei
docenti nella sede di titolarità almeno per il tempo corrispondente al
periodo didattico. 2. L’orario annuale obbligatorio delle lezioni,
comprensivo della quota riservata alle Regioni, alle istituzioni
scolastiche e all’insegnamento della Religione cattolica, è di 891 ore
per l’intero corso. Su richiesta delle famiglie, è prevista, inoltre,
un’offerta opzionale facoltativa aggiuntiva fino ad un massimo di 99 ore
annue. Tali ore sono scelte dalle famiglie all’atto dell’iscrizione,
in tutto o in parte, per tutte o per alcune discipline e attività.
L’orario annuale non comprende il tempo eventualmente dedicato alla
mensa. 3. Le istituzioni scolastiche, nell’esercizio
dell’autonomia didattica e organizzativa prevista dal DPR 275/99,
organizzano attività educative e didattiche unitarie che promuovono la
trasformazione degli obiettivi generali del processo formativo e degli
obiettivi specifici di apprendimento presenti nelle Indicazioni nazionali
in competenze di ciascun allievo. Ogni istituzione scolastica decide, ogni
anno, sulla base di apposite analisi dei bisogni formativi,
l’integrazione, la distribuzione e i tempi delle discipline e delle
attività. 4. Le istituzioni scolastiche individuano, per ogni
gruppo di allievi, un docente con funzioni di tutor. Egli è in costante
rapporto con le famiglie e con il territorio, consiglia gli allievi e le
famiglie in ordine alla scelta delle attività opzionali aggiuntive
facoltative ed è anche coordinatore dell’équipe pedagogica. Compila il
Portfolio delle competenze e fino al primo biennio, svolge attività
educative e didattiche in presenza con l’intero gruppo di allievi che
gli è stato affidato per l’intero quinquennio, per un numero di ore che
oscillano da 594 a 693 su 891 annuali. 5. All’inizio del primo e del secondo biennio, il
Servizio Nazionale di Valutazione procede alla valutazione esterna,
riferita sia agli elementi strutturali di sistema, sia ai livelli di
padronanza mostrati dagli allievi nelle conoscenze e nelle abilità
raccolte negli obiettivi specifici di apprendimento indicati per la fine
del primo e del terzo anno. |