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Responsabilità civile degli insegnantiFinalmente una buona notizia! L’insegnante non è chiamato a rispondere se l’alunno si fa male recandosi ai servizi.
In una scuola del Friuli Venezia Giulia è avvenuto che un’alunna abbia subito una lesione cadendo a terra a causa dell’intervento di una compagna. Il sinistro è avvenuto mentre le studenti si recavano ai servizi dopo aver preavvisato l’insegnante che, impegnato nell’accompagnare il resto della classe ad assistere ad una partita durante i giochi della gioventù, non aveva predisposto misure di sorveglianza nei confronti delle alunne in questione. La Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia, attraverso la sentenza n. 802/2005, ha sollevato l’insegnante dalle pretese di risarcimento, ad indennizzo della studente, avanzate dall’amministrazione scolastica. La succitata sentenza esclude infatti la responsabilità grave del docente (culpa in vigilando) nel caso in cui gli studenti si rechino ai servizi igienici durante le ore di lezione in quanto, l’occuparsi di vigilare sulle due alunne, lo avrebbe distolto dal seguire il resto della classe in cui la presenza di studenti maschi particolarmente vivaci avrebbe reso la mancata di sorveglianza particolarmente rischiosa. Michela Gallina |
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