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R.S.U. |
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ELEZIONI R.S.U. 2006
LE
COMPETENZE DELLE RSU R.S.U. 2006 - La presentazione multimediale. -
Mod 1 – Per
la presentazione della lista Gilda-UNAMS ( due pagine- fronte –retro )
SETTEMBRE 2004
MARZO 2004
Convegno e corso di formazione dedicato alle RSU Sistiana (TS) - 19.03.2004
FEBBRAIO 2004 RSU,
informazioni per l’uso Può essere
utile sia a chi è stato eletto sia agli elettori conoscere le competenze
ed i limiti delle delegazioni trattanti a livello d’Istituto scolastico. In base
all’art. 7 del CCNL, fanno parte della delegazione il Dirigente
scolastico, la RSU e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni
sindacali di categoria firmatarie del CCNL, come previsto dall’Accordo
quadro 7/8/1998 sulla costituzione delle RSU. Ciò
significa che, ancora, rimane imprecisato il numero di persone che
possono incontrarsi al tavolo delle trattative: CGIL, CISL, UIL e SNALS,
che hanno firmato l’ultimo contratto, hanno diritto di farsi
rappresentare dai Segretari provinciali o da persone da loro delegate, sia
che abbiano o non abbiano avuto eletti nella RSU e, fatto ancora più
strabiliante, senza alcun limite nella rappresentanza. Non si è stabilita
la consistenza della delegazione e quindi neppure la maggioranza utile per
le decisioni che, assurdamente, possono non essere condivise dalla RSU
stessa, messa in minoranza dai rappresentanti territoriali. Rimane,
per il Dirigente scolastico, l’obbligo di avvisare delle riunioni per la
contrattazione i sindacati provinciali firmatari, liberi di intervenire
oppure di non farlo. L’art.
6 del CCNL stabilisce che sono materie di a)
informazione preventiva: -
proposte di formazione
delle classi e di determinazione degli organici della scuola; -
criteri per la fruizione
dei permessi per l’aggiornamento; -
utilizzazione dei servizi
sociali. b)
contrattazione integrativa: -
modalità di utilizzazione
del personale in rapporto al POF -
criteri riguardanti le
assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate
e ai plessi, ricadute sull’organizzazione del lavoro e del servizio
derivanti dall’intensificazione delle prestazioni legate alla
definizione dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani; -
criteri e modalità dei
diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale per
i servizi minimi essenziali in caso di sciopero; -
attuazione della normativa
in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; -
i criteri generali per la
ripartizione delle risorse del fondo d’istituto e per l’attribuzione
dei compensi accessori al personale docente, educativo ed ATA; -
criteri e modalità
relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione
dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri
per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da
utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d’istituto. Il
Dirigente scolastico deve formalizzare la propria proposta contrattuale,
nelle materie di cui sopra, entro termini congrui con l’inizio
dell’anno scolastico e, in ogni caso, entro i successivi 10 giorni
lavorativi decorrenti dall’inizio delle trattative. La
contrattazione di cui sopra si svolge con cadenza annuale. Le parti
possono prorogare, anche tacitamente, l’accordo già sottoscritto. I
colleghi eletti a dicembre nelle RSU troveranno un Contratto d’Istituto
già esistente e, in questo senso, sono facilitati rispetto a chi li ha
preceduti. E’ bene però che siano accorti, soprattutto su alcuni punti: -
le modalità di
utilizzazione del personale rispetto al POF non dovrebbero prescindere
dalle delibere in merito fatte dal Collegio dei Docenti, anche per evitare
assurde sovrapposizioni o contrapposizioni di competenze e conseguenti
conflitti tra colleghi; -
i lavoratori vanno sempre
consultati prima di sottoscrivere un accordo, ricordandosi che la delega
ricevuta nell’elezione non può prescindere da una corretta e accorta
tutela degli interessi dei colleghi, anche per garantire trasparenza e
condivisione nelle decisioni, evitando assurde conflittualità. Si possono
indire Assemblee d’istituto (art. 8, comma 3, lettera b del CCNL) , con
le componenti congiunte o separate (solo docenti/solo ATA), sempre
utilizzando le 10 ore annue a disposizione per le Assemblee sindacali; ci
si può servire anche di altre forme, più veloci, sotto forma di
questionari o altro; -
i criteri per i compensi
accessori per attività aggiuntive funzionali all’insegnamento (Euro
15,91 lordi all’ora) e di insegnamento (Euro 28,41 lordi all’ora) non
devono prescindere dall’adesione volontaria dei singoli insegnanti,
poiché lo straordinario non può essere obbligatorio; se la spesa
preventivata eccede o rischia di eccedere la disponibilità del fondo
d’istituto la RSU può chiedere al Collegio dei docenti di rivedere le
scelte o di indicare alcune priorità
per attività che considera più valide; la RSU può anche stabilire che
non ci sia una concentrazione di impegno e di spesa per alcuni – i
soliti – che detengono un’oligarchia dell’accessorio, se così si può
dire. Soprattutto,
la RSU deve impedire che attività organizzative e gestionali della
scuola, di competenza del Dirigente Scolastico, siano accettate come
“funzionali all’insegnamento”: i coordinatori/responsabili/referenti
di plesso non hanno ragione di esistere, hanno incombenze che spettano
al Dirigente, al personale Amministrativo della Segreteria e ai
Collaboratori scolastici, che ricevono compensi adeguati e, in tal senso,
possono anche essere incentivati. Il
Dirigente scolastico può avvalersi (art.31 del CCNL), nello
svolgimento delle sue funzioni organizzative ed amministrative, di DUE
docenti da lui individuati ai quali possono essere delegati compiti
specifici. I
compensi sono retribuibili col fondo d’istituto, non sono cumulabili con
il compenso per le funzioni strumentali (lettera e, art. 86 del CCNL) e,
soprattutto, sono soggetto di contrattazione (art. 31 del CCNL). Si
ricorda che per “delega” si intende un
incarico scritto, fatto conoscere a tutti i dipendenti della
scuola, in cui si precisa per quali funzioni il singolo collaboratore ha
ricevuto l’incarico. Il
SAM-GILDA propone a tutte le RSU: deliberate di NON compensare tali
incarichi o di assegnare loro una retribuzione simbolica di 1 Euro. I
Dirigenti scolastici ricevono già uno stipendio ed un’indennità più
che sufficienti per svolgere il loro lavoro senza chiedere aiuto agli
insegnanti, impegnati in una professione almeno altrettanto gravosa. I
compensi per le ex funzioni-obiettivo, ora definite “funzioni
strumentali” (art. 30 del CCNL), sono pur essi oggetto di
contrattazione, poiché le risorse economiche a disposizione (Euro 1500
lordi annui per ciascun incarico assegnato dal Collegio dei Docenti) sono
state fatte rientrare, con il nuovo contratto, nel fondo d’Istituto.
Spetta al Collegio dei Docenti identificare le funzioni strumentali utili,
il loro numero e i destinatari, che non potranno ottenere esoneri totali
dall’insegnamento. Le risorse assegnate sono vincolate e, se non
utilizzate, potranno essere spese nell’anno scolastico successivo, ma
con la stessa finalità (comma 4 art. 30 del CCNL). Particolare
attenzione va rinnovata, nel Contratto d’Istituto, alle assegnazioni di
insegnanti a più plessi; capita soprattutto agli insegnanti di lingua
straniera e di religione cattolica, ma forse anche a
moduli…eccessivamente a scavalco; a tutti loro andrebbe riconosciuta una
flessibilità organizzativa, da compensare. Se lo spostamento da un plesso
ad un altro deve per forza avvenire nella stessa giornata, il tempo
necessario per il percorso (a piedi o con i mezzi pubblici, nel caso non
si sia autorizzati ad utilizzare un mezzo proprio) deve rientrare
nell’orario di servizio. Punto
fermo, da tenere a mente, è che un Contratto integrativo è così
denominato perché “integra” quello Nazionale, del quale non può mai
essere una derivazione peggiorativa, ma soltanto migliorativa (per il
lavoratore): non esiste per “venire incontro al nostro povero Dirigente
scolastico”…. c)
informazione successiva: -
nominativi del personale
utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo
d’istituto; -
criteri di individuazione e
modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da
specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o
accordi di programma stipulati dalla singola Istituzione scolastica o
dall’Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni; -
verifica dell’attuazione
della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo
delle risorse. Gli
impegni della RSU sono notevoli e, per ciò stesso, hanno diritto a
permessi per i loro incontri preparatori alla contrattazione e di
contrattazione vera e propria. Fissato l’appuntamento di lavoro, devono
calcolare il monte orario che li vedrebbe impegnati nell’intera
giornata e informarne con una comunicazione scritta il
Dirigente scolastico, il quale ne terrà conto per il raggiungimento del
monte ore annuo a cui hanno diritto (calcolato in 30’ per ogni
dipendente dell’Istituto). Per quel giorno non avranno altra incombenza,
indipendentemente da quanto tempo durerà l’incontro della RSU. SETTEMBRE 2003 Le
relazioni d’Istituto
Il nuovo CCNL della Scuola 2002/2005 definisce anche la materia delle relazioni sindacali a livello di singola istituzione scolastica, tentiamo qui esaminare sinteticamente ruoli e competenze previsti dal contratto. L’art. 3, comma 3, del CCNL 2002/05 definisce i tre modelli delle relazioni sindacali, validi per tutti i livelli: contrattazione, partecipazione ed interpretazione autentica dei contratti. La contrattazione, appare quasi superfluo dirlo, si sostanzia nella stipula di contratti tra la Rappresentanza sindacale ed il Dirigente Scolastico, la partecipazione si articola, a sua volta negli istituti di informazione, concertazione ed intese. Infine l’interpretazione autentica è l’istituto in base al quale qualora avvenga un contrasto interpretativo su una norma contrattuale, le parti che lo hanno sottoscritta (ad esempio RSU e Dirigente scolastico) concordano e firmano l’interpretazione corretta di quella parte del contratto o di una sua applicazione. L’art. 6 del nuovo CCNL definisce in dettaglio lo svolgimento delle relazioni sindacali a livello di singola scuola. Il Dirigente scolastico è tenuto all’INFORMAZIONE preventiva nei confronti delle RSU sui seguenti argomenti: proposte di formazione delle classi e dell’organico della scuola, criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento ed infine sull’utilizzazione di servizi sociali. Sono invece materie di CONTRATTAZIONE, quelle sulle quali si stipula un vero e proprio Contratto d’Istituto: - modalità di utilizzo del personale in rapporto al POF; - criteri per le assegnazioni del personale alle sezioni staccate ed ai plessi, ricadute sull’organizzazione del lavoro della riduzione della durata delle ore di lezione, rientri pomeridiani; - criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali e prestazioni minime in caso di sciopero; - sicurezza dei luoghi di lavoro; - criteri generali per la ripartizione del fondo d’Istituto e per l’attribuzione dei compensi accessori; - criteri e modalità relativi all’organizzazione del lavoro ed all’articolazione dell’orario del personale docente ed ATA, nonché i criteri per individuare il personale docente ed ATA da retribuire con il fondo di Istituto. Il Dirigente deve formulare la propria proposta di contratto in tempi definiti “congrui” con l’inizio dell’anno scolastico e, comunque, entro dieci giorni dall’inizio delle trattative. Il Contratto d’Istituto vale un anno, ma può essere prorogato tacitamente. Esiste infine l’informazione successiva, quella alla quale è tenuto il Dirigente, nei confronti delle RSU, dopo lo svolgimento delle relative operazioni: i nominativi del personale impegnato in progetti retribuiti con il fondo d ‘Istituto, i criteri con cui è stato individuato il personale impegnato in progetti, la verifica dell’utilizzo delle risorse relative alla contrattazione d’Istituto. Nulla di nuovo, infine, per quanto concerne le delegazioni trattanti: esse sono costituite, per la parte pubblica dal Dirigente Scolastico e per la parte sindacale dalla RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni firmatarie del contratto. Va rilevato che, mentre per la contrattazione nazionale affinchè un contratto sia valido esiste il principio della “maggioranza” della rappresentatività, nessun criterio simile risulta stabilito a livello d’Istituto. Ad esempio in caso di contrasto tra RSU e sindacati firmatari di contratto, magari non rappresentati neppure nella Scuola, non esiste alcuna chiarezza su quale sia la “maggioranza” da individuare per la firma del contratto d’istituto. Rino Di Meglio
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