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Segreteria Nazionale

 

 

  

ELEZIONI R.S.U. 2006

CHE COSA SONO E A CHE SERVONO

LE COMPETENZE DELLE RSU
COME PRESENTARE LA LISTA
LE LISTE VANNO PRESENTATE ENTRO IL 4 NOVEMBRE 2006.

R.S.U. 2006 - La presentazione multimediale. 

IL MANIFESTO

 - Memorandum elezioni R.S.U.

- Mod 1 – Per la presentazione della lista Gilda-UNAMS ( due pagine- fronte –retro )
- Mod 2 – Delega di mandato e rappresentanza.
- Mod 3 - Nomina componente commissione elettorale.
- Mod 4 – Nomina scrutatore seggio elettorale
- Mod 5 – Schema di ricorso da presentare alla Commissione elettorale della scuola
- Mod 6 – Nomina componente comitato dei garanti provinciale


 

   SETTEMBRE 2004

 

 

GUIDA COMPLETA PER RSU

 


MARZO 2004

 

Convegno e corso di formazione dedicato alle RSU 

Sistiana (TS) - 19.03.2004

 


 

FEBBRAIO 2004


RSU, informazioni per l’uso

Può essere utile sia a chi è stato eletto sia agli elettori conoscere le competenze ed i limiti delle delegazioni trattanti a livello d’Istituto scolastico.

In base all’art. 7 del CCNL, fanno parte della delegazione il Dirigente scolastico, la RSU e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL, come previsto dall’Accordo quadro 7/8/1998 sulla costituzione delle RSU.

Ciò significa che, ancora, rimane imprecisato il numero di persone che possono incontrarsi al tavolo delle trattative: CGIL, CISL, UIL e SNALS, che hanno firmato l’ultimo contratto, hanno diritto di farsi rappresentare dai Segretari provinciali o da persone da loro delegate, sia che abbiano o non abbiano avuto eletti nella RSU e, fatto ancora più strabiliante, senza alcun limite nella rappresentanza. Non si è stabilita la consistenza della delegazione e quindi neppure la maggioranza utile per le decisioni che, assurdamente, possono non essere condivise dalla RSU stessa, messa in minoranza dai rappresentanti territoriali.

Rimane, per il Dirigente scolastico, l’obbligo di avvisare delle riunioni per la contrattazione i sindacati provinciali firmatari, liberi di intervenire oppure di non farlo.

L’art. 6 del CCNL stabilisce che sono materie di

a)       informazione preventiva:

-          proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;

-          criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;

-          utilizzazione dei servizi sociali.

b)       contrattazione integrativa:

-          modalità di utilizzazione del personale in rapporto al POF

-          criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull’organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall’intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani;

-          criteri e modalità dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale per i servizi minimi essenziali in caso di sciopero;

-          attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

-          i criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto e per l’attribuzione dei compensi accessori al personale docente, educativo ed ATA;

-          criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d’istituto.

Il Dirigente scolastico deve formalizzare la propria proposta contrattuale, nelle materie di cui sopra, entro termini congrui con l’inizio dell’anno scolastico e, in ogni caso, entro i successivi 10 giorni lavorativi decorrenti dall’inizio delle trattative.

La contrattazione di cui sopra si svolge con cadenza annuale. Le parti possono prorogare, anche tacitamente, l’accordo già sottoscritto.

I colleghi eletti a dicembre nelle RSU troveranno un Contratto d’Istituto già esistente e, in questo senso, sono facilitati rispetto a chi li ha preceduti. E’ bene però che siano accorti, soprattutto su alcuni punti:

-          le modalità di utilizzazione del personale rispetto al POF non dovrebbero prescindere dalle delibere in merito fatte dal Collegio dei Docenti, anche per evitare assurde sovrapposizioni o contrapposizioni di competenze e conseguenti conflitti tra colleghi;

-          i lavoratori vanno sempre consultati prima di sottoscrivere un accordo, ricordandosi che la delega ricevuta nell’elezione non può prescindere da una corretta e accorta tutela degli interessi dei colleghi, anche per garantire trasparenza e condivisione nelle decisioni, evitando assurde conflittualità. Si possono indire Assemblee d’istituto (art. 8, comma 3, lettera b del CCNL) , con le componenti congiunte o separate (solo docenti/solo ATA), sempre utilizzando le 10 ore annue a disposizione per le Assemblee sindacali; ci si può servire anche di altre forme, più veloci, sotto forma di questionari o altro; 

-          i criteri per i compensi accessori per attività aggiuntive funzionali all’insegnamento (Euro 15,91 lordi all’ora) e di insegnamento (Euro 28,41 lordi all’ora) non devono prescindere dall’adesione volontaria dei singoli insegnanti, poiché lo straordinario non può essere obbligatorio; se la spesa preventivata eccede o rischia di eccedere la disponibilità del fondo d’istituto la RSU può chiedere al Collegio dei docenti di rivedere le scelte o di indicare alcune  priorità per attività che considera più valide; la RSU può anche stabilire che non ci sia una concentrazione di impegno e di spesa per alcuni – i soliti – che detengono un’oligarchia dell’accessorio, se così si può dire.

Soprattutto, la RSU deve impedire che attività organizzative e gestionali della scuola, di competenza del Dirigente Scolastico, siano accettate come “funzionali all’insegnamento”: i coordinatori/responsabili/referenti di plesso non hanno ragione di esistere, hanno incombenze che spettano al Dirigente, al personale Amministrativo della Segreteria e ai Collaboratori scolastici, che ricevono compensi adeguati e, in tal senso, possono anche essere incentivati.

Il Dirigente scolastico può avvalersi (art.31 del CCNL), nello svolgimento delle sue funzioni organizzative ed amministrative, di DUE docenti da lui individuati ai quali possono essere delegati compiti specifici. I compensi sono retribuibili col fondo d’istituto, non sono cumulabili con il compenso per le funzioni strumentali (lettera e, art. 86 del CCNL) e, soprattutto, sono soggetto di contrattazione (art. 31 del CCNL). Si ricorda che per “delega” si intende un  incarico scritto, fatto conoscere a tutti i dipendenti della scuola, in cui si precisa per quali funzioni il singolo collaboratore ha ricevuto l’incarico.

Il SAM-GILDA propone a tutte le RSU: deliberate di NON compensare tali incarichi o di assegnare loro una retribuzione simbolica di 1 Euro. I Dirigenti scolastici ricevono già uno stipendio ed un’indennità più che sufficienti per svolgere il loro lavoro senza chiedere aiuto agli insegnanti, impegnati in una professione almeno altrettanto gravosa.

I compensi per le ex funzioni-obiettivo, ora definite “funzioni strumentali” (art. 30 del CCNL), sono pur essi oggetto di contrattazione, poiché le risorse economiche a disposizione (Euro 1500 lordi annui per ciascun incarico assegnato dal Collegio dei Docenti) sono state fatte rientrare, con il nuovo contratto, nel fondo d’Istituto. Spetta al Collegio dei Docenti identificare le funzioni strumentali utili, il loro numero e i destinatari, che non potranno ottenere esoneri totali dall’insegnamento. Le risorse assegnate sono vincolate e, se non utilizzate, potranno essere spese nell’anno scolastico successivo, ma con la stessa finalità (comma 4 art. 30 del CCNL).

Particolare attenzione va rinnovata, nel Contratto d’Istituto, alle assegnazioni di insegnanti a più plessi; capita soprattutto agli insegnanti di lingua straniera e di religione cattolica, ma forse anche a moduli…eccessivamente a scavalco; a tutti loro andrebbe riconosciuta una flessibilità organizzativa, da compensare. Se lo spostamento da un plesso ad un altro deve per forza avvenire nella stessa giornata, il tempo necessario per il percorso (a piedi o con i mezzi pubblici, nel caso non si sia autorizzati ad utilizzare un mezzo proprio) deve rientrare nell’orario di servizio.

Punto fermo, da tenere a mente, è che un Contratto integrativo è così denominato perché “integra” quello Nazionale, del quale non può mai essere una derivazione peggiorativa, ma soltanto migliorativa (per il lavoratore): non esiste per “venire incontro al nostro povero Dirigente scolastico”….

c)       informazione successiva:

-          nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo d’istituto;

-          criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola Istituzione scolastica o dall’Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;

-          verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse.

Gli impegni della RSU sono notevoli e, per ciò stesso, hanno diritto a permessi per i loro incontri preparatori alla contrattazione e di contrattazione vera e propria. Fissato l’appuntamento di lavoro, devono calcolare il monte orario che li vedrebbe impegnati nell’intera giornata e informarne con una comunicazione scritta il Dirigente scolastico, il quale ne terrà conto per il raggiungimento del monte ore annuo a cui hanno diritto (calcolato in 30’ per ogni dipendente dell’Istituto). Per quel giorno non avranno altra incombenza, indipendentemente da quanto tempo durerà l’incontro della RSU.                                                                                                                         Giuliana Bagliani  


SETTEMBRE 2003


Le relazioni d’Istituto  

Il nuovo CCNL della Scuola 2002/2005 definisce anche la materia delle relazioni sindacali a livello di singola istituzione scolastica, tentiamo qui esaminare sinteticamente ruoli e competenze previsti dal contratto.

 L’art. 3, comma 3, del CCNL 2002/05 definisce i tre modelli delle relazioni sindacali, validi per tutti i livelli: contrattazione, partecipazione ed interpretazione autentica dei contratti.

La contrattazione, appare quasi superfluo dirlo, si sostanzia nella stipula di contratti tra la Rappresentanza sindacale ed il Dirigente Scolastico, la partecipazione si articola, a sua volta negli istituti di informazione, concertazione ed intese.

Infine l’interpretazione autentica è l’istituto in base al quale qualora avvenga un contrasto interpretativo su una norma contrattuale, le parti che lo hanno sottoscritta (ad esempio RSU e Dirigente scolastico) concordano e firmano l’interpretazione corretta di quella parte del contratto o di una sua applicazione.

L’art. 6 del nuovo CCNL definisce in dettaglio lo svolgimento delle relazioni sindacali a livello di singola scuola.

Il Dirigente scolastico è tenuto all’INFORMAZIONE preventiva nei confronti delle RSU sui seguenti argomenti: proposte di formazione delle classi e dell’organico della scuola, criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento ed infine sull’utilizzazione di servizi sociali.

Sono invece materie di CONTRATTAZIONE, quelle sulle quali si stipula un vero e proprio Contratto d’Istituto:

-          modalità di utilizzo del personale in rapporto al POF;

-          criteri per le assegnazioni del personale alle sezioni staccate ed ai plessi, ricadute sull’organizzazione del lavoro

       della riduzione della durata delle ore di lezione, rientri pomeridiani;

-          criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali e prestazioni minime in caso di sciopero;

-          sicurezza dei luoghi di lavoro;

-          criteri generali per la ripartizione del fondo d’Istituto e per l’attribuzione dei compensi accessori;

-          criteri e modalità relativi all’organizzazione del lavoro ed all’articolazione dell’orario del personale docente ed ATA, nonché i criteri per individuare il personale docente ed ATA da retribuire con il fondo di Istituto.

Il Dirigente deve formulare la propria proposta di contratto in tempi definiti “congrui” con l’inizio dell’anno scolastico e, comunque, entro dieci giorni dall’inizio delle trattative. Il Contratto d’Istituto vale un anno, ma può essere prorogato tacitamente.

Esiste infine l’informazione successiva, quella alla quale è tenuto il Dirigente, nei confronti delle RSU, dopo lo svolgimento delle relative operazioni: i nominativi del personale impegnato in progetti retribuiti con il fondo d ‘Istituto, i criteri con cui è stato individuato il personale impegnato in progetti, la verifica dell’utilizzo delle risorse relative alla contrattazione d’Istituto.

Nulla di nuovo, infine, per quanto concerne le delegazioni trattanti: esse sono costituite, per la parte pubblica dal Dirigente Scolastico e per la parte sindacale dalla RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni firmatarie del contratto.

Va rilevato che, mentre per la contrattazione nazionale affinchè un contratto sia valido esiste il principio della “maggioranza” della rappresentatività, nessun criterio simile risulta stabilito a livello d’Istituto. Ad esempio in caso di contrasto tra RSU e sindacati firmatari di contratto, magari non rappresentati neppure nella Scuola, non esiste alcuna chiarezza su quale sia la “maggioranza” da individuare per la firma del contratto d’istituto.

Rino Di Meglio

   
     

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