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MAGGIO 2007 BOCCIATURE: La decisione spetta agli insegnanti Con l’avvicinarsi del periodo degli scrutini di fine anno è bene rispolverare alcuni passaggi e cambiamenti che sono stati introdotti dalla riforma Moratti ed i cui effetti perdurano e perdureranno fintanto che nuove norme non giungeranno a modificarli. Per quanto riguarda la scuola primaria, in merito alla valutazione ed in particolare alla decisione di eventuali provvedimenti di bocciatura, fino a prima della Riforma Moratti, il Consiglio d’Interclasse deliberava a maggioranza e il D.S. aveva diritto ad un voto come ciascun docente. Con la riforma, Consiglio d’interclasse e dirigente sono stati spogliati della prerogativa di cui prima godevano ed è bene che questo venga ricordato in quanto, in alcune scuole, soprattutto i dirigenti tendono ad interferire nelle decisioni degli insegnanti. La Riforma infatti nei tre documenti normativi che l’hanno caratterizzata: Legge Delega 53/2003, Dlvo 59/2004 e C.M. 29/2004, ha espropriato il dirigente scolastico del potere di esprimersi in merito alla valutazione degli alunni ed ha conferito agli insegnanti di classe, e solo ad essi all’unanimità, il potere di decidere in merito alla valutazione ed anche all’eventuale bocciatura di un alunno. Ripercorrendo in ordine cronologico i documenti sopraccitati troviamo un primo accenno all’interno della L. 53/2003 (art. 3, lettera a): Valutazione degli apprendimenti e del Sistema educativo di istruzione e di formazione a) La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti del sistema educativo di istruzione e di formazione e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate; agli stessi docenti è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo (…) In questo primo documento la formulazione è generica ma già esclude il dirigente. Nel D.lvo 59 del 2004 all’art. 8 - La valutazione nella Scuola Primaria - commi 1 e 2 troviamo quanto segue: 1. la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati; agli stessi è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo. 2. I medesimi docenti, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunno alla classe successiva, all’interno del periodo biennale, in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. La C.M. n. 29 del 2004 aggiunge delle informazioni su quali debbano essere gli elementi di valutazione conseguenti agli aspetti introdotti dalla riforma, infatti al paragrafo: “Aspetti significativi del provvedimento legislativo” leggiamo quanto segue: La valutazione degli alunni: · viene effettuata dai docenti sia con scansione periodica e annuale, sia in occasione del passaggio al periodo didattico successivo; · è unitariamente riferita ai livelli di apprendimento conseguiti dagli alunni nelle attività obbligatorie e in quelle opzionali; · riguarda sia gli apprendimenti sia il comportamento. Michela Gallina
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