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NOVEMBRE 2007 Scatti di anzianità anche ai precari Una sentenza della Corte di Giustizia Europea apre nuovi scenari e possibilità per gli insegnanti precari italiani.
La Corte di Giustizia Europea, in una sentenza datata 13 settembre 2007, esaminato il caso di una pubblica dipendente spagnola precaria, ha riconosciuto il diritto anche per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato di accedere agli scatti di anzianità. Questa scelta è legittimata dal principio che i contratti collettivi non possano creare situazioni di disparità di trattamento fra lavoratori a tempo determinato e indeterminato neppure sulla base di disposizioni legislative di quello Stato. Infatti, nel caso in esame, è stata chiesta la conformità al diritto comunitario della legge spagnola che impedisce l’attribuzione ad un lavoratore a tempo determinato, di scatti di anzianità riservati dall’ordinamento nazionale (spagnolo, in questo caso, ma la situazione è analoga a quella italiana) ai soli dipendenti a tempo indeterminato. Tale disposizione è in contrasto con quanto contenuto in un “Accordo quadro” (18 marzo 1999 contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, sul lavoro a tempo determinato) che in una clausola recita quanto segue: «Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive». La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la sig.ra Del Cerro Alonso ed il suo datore di lavoro: l’Ospedale pubblico convenzionato della Comunità Basca di Spagna. Dal fascicolo trasmesso alla Corte dal giudice è emerso che, tra il 1990 e il 2004, la sig.ra Del Cerro ha lavorato per più di dodici anni come assistente amministrativa in vari ospedali del sistema sanitario pubblico dei Paesi Baschi e che, durante tutto questo periodo, essa ha fatto parte del «personale di ruolo a tempo determinato». Successivamente, avendo superato le relative prove di selezione, dal 1° luglio 2004, la sig.ra ha occupato un posto di assistente amministrativa come membro del «personale di ruolo a tempo indeterminato». Il 7 luglio 2004, l’interessata ha chiesto il riconoscimento dei dodici anni di servizio anteriormente prestati, che rappresentano l’equivalente di quattro scatti triennali. Il datore di lavoro, l’Ospedale, ha accolto la sua domanda. La retribuzione è stata conseguentemente aumentata di quattro scatti a partire dal 1 luglio 2004, data del suo passaggio di ruolo. Il 12 novembre 2004, la Del Cerro ha presentato una nuova domanda al fine di ottenere il pagamento degli scatti triennali maturati nel corso dell’anno precedente al suo passaggio di ruolo. A tal riguardo, la richiesta si basava su una disposizione supplementare del regio decreto del 1989, recante norme per l’applicazione della legge 26 dicembre 1978, n. 70, in materia di riconoscimento di servizi pregressi effettuati presso l’amministrazione pubblica la quale prevede che gli effetti economici derivanti dal riconoscimento dell’anzianità di servizio possano estendersi retroattivamente al periodo precedente la domanda di riconoscimento dei servizi pregressi, fino al massimo di un anno. Poiché tale domanda è rimasta priva di risposta, l’interessata si è rivolta al giudice, il quale ha fatto valere il principio dell’ “Accordo quadro” sopraccitato: il rifiuto di concessione retroattiva degli effetti economici risultanti dal riconoscimento dell’anzianità di servizio costituisce una discriminazione del «personale di ruolo a tempo determinato» rispetto al «personale di ruolo a tempo indeterminato». Su questo si è espressa la Corte dando ragione alla signora Dal Cerro. La situazione della lavoratrice spagnola, è analoga a quella degli insegnanti precari italiani, che non possono accedere agli aumenti retributivi per anzianità previsti per il personale di ruolo. Il superamento delle disparità di trattamento retributivo fra docenti con contratto a tempo determinato e indeterminato è uno degli obiettivi civili da sempre sostenuti dalla nostra Organizzazione sindacale e non possiamo che accogliere positivamente il pronunciamento da parte della giurisprudenza europea. Michela Gallina
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