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MAGGIO 2007 Iniziativa per migliorare la sicurezza nelle scuole CLASSI SOVRAFFOLLATE Chiedere l'intervento dei Prefetti La situazione di sovraffollamento delle classi di scuola PRIMARIA è uno dei problemi di cui più volte abbiamo trattato nel notiziario, ricordando come storicamente la L. 820/1971 avesse posto il limite di 25 alunni per classe; l’articolo 12 della legge n. 820 del 1971 recita infatti: “L'amministrazione scolastica è tenuta a provvedere alla istruzione dei fanciulli obbligati nei luoghi ove questi, entro il raggio determinato dal comma seguente, siano in numero non inferiore a dieci. (…) Il numero massimo di alunni che possono essere affidati ad un solo insegnante non può essere superiore a 25 anche ai fini delle attività integrative e degli insegnamenti speciali di cui all'art. 1. Qualora all'insegnante siano affidate più classi, in orario normale, il numero massimo degli alunni è di 10. Alla continuità del servizio, in caso di assenza del titolare, provvede il direttore didattico, affidando la classe in supplenza temporanea ad insegnanti non di ruolo, secondo norme che saranno dettate con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.” Successivamente, l’emanazione del DM 331/98 che autorizzava a costituire classi, in via del tutto eccezionale, con uno scostamento del 10% rispetto ai limiti massimi e minimi del numero degli alunni ha legittimato l’operato dei Dirigenti scolastici a “sovraffollare” le classi e l’eccezione sta invece diventando la regola! (Nel caso del numero massimo di alunni il 10% si concretizza in due alunni in più, talvolta arrotondati a tre, quindi classi da 27-28 unità). In realtà la legge 820 non è ancora stata abrogata né risulta derogabile rispetto ad un Decreto Ministeriale e neppure rispetto ad una finanziaria (che ha aumentato dello 0,4 % il rapposto alunni-classe). Rino Di Meglio ha denunciato con forza, presso gli organi d stampa, la necessità di riportare il numero degli studenti nei limiti imposti dalle norme sulla sicurezza. È questo l’obiettivo dell’iniziativa “Meno alunni per classe” promossa dalla Gilda degli Insegnanti contro il sovraffollamento delle aule scolastiche e i pericoli che ne derivano per docenti e allievi. Precise norme di sicurezza quali il Decreto Ministeriale del 26 agosto 1992 (“Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”) impongono che non venga superato il limite di 25, pertanto tutti i dirigenti provinciali Gilda e SAM-Gilda si impegneranno a monitorare le scuole per individuare le situazioni non a norma e segnalarle ai Prefetti chiedendo loro che facciano rispettare le normative sulla sicurezza nelle scuole e delle misure per l’evacuazione in caso di emergenza. La denuncia ha già ottenuto buon esito in provincia di Ragusa dove l’intervento del prefetto ha sollecitato l’Amministrazione scolastica a rispettare il limite di 26 alunni per classe nella formulazione degli organici. Invitiamo pertanto tutti i nostri iscritti a segnalare eventuali situazioni di sovraffollamento presso le nostre sedi e responsabili provinciali. Michela Gallina
Nel caso in cui gli insegnanti vogliano provvedere direttamente a denunciare le situazioni di sovraffollamento, possono utilizzare un modello simile a questo:
MODELLO DI DENUNCIA AL PREFETTO Al Prefetto di ……………. Ai Comandi dei Vigili del Fuoco………... Alla protezione civile…………….. All’ASL……………...
OGGETTO: sicurezza negli edifici scolastici, misure per l'evacuazione in caso di emergenza.
Le insegnanti in servizio presso la scuola……………………, informate in merito all’organico di diritto - anno scolastico 2007/08 - così come risulta dai prospetti alunni-classi divulgati dall’Ufficio Scolastico Regionale, hanno constatato che il rapporto alunni-classi è tale da disattendere quanto previsto dal D.M. 26 Agosto 1992 "norme di prevenzione incendi per l' edilizia scolastica” che, all’art. 5 "MISURE PER L'EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA "punto 5.0, precisa che il massimo affollamento previsto è di 26 persone/aula, quindi non più di 25 alunni per classe, se è prevista la presenza di un solo docente, ed un numero proporzionalmente inferiore a 25 per classe nel caso in cui gli interventi didattici prevedano la presenza contemporanea di più docenti (ad esempio, in tutte le sezioni della scuola dell’infanzia e laddove l’insegnante di sostegno operi in compresenza). Il D.M. precisa inoltre che, qualora le persone effettivamente presenti siano in numero diverso dal valore desunto dal calcolo effettuato sulla base della densità di affollamento, l'indicazione del numero di persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata dal titolare dell'attività, responsabile, per eventuali inadempienze, anche in relazione al D.Lvo n. 626/1994. Considerando l’alto valore che riveste il tema della sicurezza, specie nelle scuole, e il fatto che questo tipo di inadempienza compromette gravemente i posti di lavoro degli operatori scolastici e la qualità stessa del servizio, si invitano i Dirigenti Scolastici interessati ad adeguare l’organico di diritto per l’anno scolastico 2007/2008 alla situazione di fatto, al fine di riportare il numero degli alunni per classe ad un valore tale da garantire una presenza effettiva nell’aula non superiore a 26 persone, così come previsto nel citato D.M. Si invitano inoltre i responsabili delle altre istituzioni in indirizzo ad emettere i provvedimenti di loro competenza, affinché le condizioni di sicurezza siano rispettate in tutti gli Istituti Scolastici della Regione. Si rimane in attesa di riscontro.
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