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Redazione

Segreteria Nazionale

SETTEMBRE 2008


Effetti del Ciclone Brunetta sulla scuola

Da quando si è insediato, il nuovo Governo ha dato prova di fin troppo fervente attivismo; in particolare il ministro per la Funzione Pubblica, Renato Brunetta, sembra essere riuscito a cavalcare l’onda demagogicamente più favorevole dando fiato e corpo a tutta una serie di luoghi comuni e pregiudizi che lo hanno portato a raggiungere i massimi livelli di popolarità. Peccato che nella sua furia riformista sia finito per fare d’ogni erba un fascio e i costi della sua popolarità rischino di ripercuotersi su persone già da tempo vittime e capri espiatori di generalizzazioni grossolane. Tutti noi sappiamo che nel pubblico impiego, così come in altri settori del resto, ci sono persone inefficienti, facciamo spesso i conti con servizi scadenti e lenti, il problema è quello di prendere bene la mira e colpire davvero chi ne è responsabile senza estendere le sanzioni e l’infamia anche a coloro che hanno sempre svolto con senso del dovere e con passione il loro lavoro e che ora si trovano a pagare anche per i cosiddetti “fannulloni”.

Il molto discusso decreto legge 112 del 2008 del 25 giugno 2008, accompagnato dalla circolare applicativa n. 7 e convertito in legge il 5 agosto 2008 recante come titolo: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione” all'articolo 71 “assenza per malattia per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, è intervenuto a modificare quanto previsto dal CCNL in materia di assenze del personale e non è previsto che le norme contrattuali possano derogare dalle nuove disposizioni di legge.

Le modifiche hanno un carattere marcatamente punitivo che investe tutti i lavoratori pubblici senza distinzione fra meritevoli e non, senza considerazione della condotta tenuta finora e riguardano alcuni aspetti delle assenze quali la giustificazione, la verifica di controllo, le fasce orarie di reperibilità e la retribuzione.

Cerchiamo di riassumere sinteticamente le nuove disposizioni.

- L’assenza per malattia comporterà una riduzione dello stipendio: nei primi 10 giorni di assenza verrà corrisposto il trattamento economico fondamentale (di base) con esclusione di ogni indennità e di altri compensi accessori. Per quel che riguarda i docenti verranno tolti l’RPD ed eventuali compensi per le attività aggiuntive non svolte, mentre rimarrà l'indennità integrativa speciale. Mediamente si tradurrà in una riduzione da 6 a 9 Euro circa al giorno. Questo è uno degli aspetti più gravi ed inaccettabili del decreto, per il quale i lavoratori corretti dovranno pagare lo scotto anche per quei colleghi che in passato hanno approfittato della situazione. La riduzione dello stipendio non riguarderà comunque le assenze per maternità compresa l'astensione anticipata, il congedo per paternità, i congedi parentali, quelli per matrimonio, le assenze per lutto, la partecipazione a testimoniare e, per i soli soggetti portatori di handicap, i permessi ex articolo 33, comma 3, della legge 104/1992.

Al comma 2, inizialmente veniva disposto che, nel caso in cui l'assenza si fosse protratta per un periodo superiore ai 10 giorni e dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, l'assenza dovesse essere giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica (ASL o Pronto soccorso con prevedibili effetti di congestione su servizi già di per sé intasati). Tale disposizione è stata successivamente modificata a seguito del parere n. 45 del 4 luglio 2008 rilasciato dal Dipartimento della funzione pubblica, il quale ha specificato che i medici di medicina generale sono abilitati a produrre la certificazione idonea.

Pertanto il certificato del medico di base viene considerato alla pari di quello rilasciato da una struttura pubblica.

- Si prevede che l'amministrazione disponga la visita medico-fiscale di controllo fin dal primo giorno di assenza ed anche per un solo giorno. L’esperimento era già fallito alcuni anni fa in quanto veniva a comportare delle spese superiori a quelle delle stesse assenze del personale: vedremo come andrà a finire questa volta.

Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore sono state allargate dalle ore 8 alle 13 e dalle ore 14 alle 20 di tutti i giorni, compresi quelli non lavorativi e festivi, disposizione che appare in contrasto con la normativa europea sull’orario di lavoro. Al lavoratore sarà dunque consentito allontanarsi dal domicilio solo per un'ora al giorno oppure negli orari notturni. Questa forma di “arresto domiciliare” ci lascia perplessi in quanto le tipologie di malattie sono molto varie. Per fare anche solo un banale esempio, se la disposizione può essere valida per le forme di affezione influenzale, risulta invece estremamente inadeguata, per non dire dannosa, in tutti quei casi, non rari purtroppo, di depressione. Tale norma dovrebbe essere perfezionata e prevedere una gamma di disposizioni in rapporto alle diverse situazioni. Per non parlare delle persone che vivono da sole e non possono contare sull'aiuto di familiari che, in quell'ora di libertà, non hanno la possibilità di provvedere alle esigenze primarie quali fare la spesa o recarsi in farmacia.

L’argomento dei permessi orari, in alternativa a quelli giornalieri, vene rinviato alla contrattazione, pertanto, fino alla definizione della stessa non ci saranno variazioni. Ad ogni modo riguarderanno i soggetti portatori di L. 104/92 in quanto i permessi giornalieri (3 al mese) verranno trasformati in permessi orari.

Michela Gallina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

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