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Redazione

Segreteria Nazionale

FEBBRAIO 2008


Formazione in anno di prova

 

Che succede se un insegnante in anno di prova e formazione non riesce a frequentare il corso di formazione per motivi vari? Dovrà ripetere l’anno?

La risposta a questa domanda che ci viene spesso rivolta da parte dei neo-assunti in ruolo è contenuta nella CM 267 del 10 settembre 1991 della quale riportiamo di seguito una parte del testo:

- “Si conferma, altresì, la possibilità di discutere la relazione da parte di quei docenti che, pur avendo prestato il prescritto servizio minimo di 180 giorni, non abbiano potuto, per giustificati e documentati motivi, da segnalare al coordinatore del corso e da comprovarsi nella relazione finale relativa al corso medesimo, partecipare alle obbligatorie attività seminariali, ovvero le abbiano potute frequentare solo parzialmente. Rientra in tale ipotesi, a titolo esemplificativo, la fattispecie riguardante l'insegnante che, pur avendo prestato il servizio minimo di 180 giorni, sia impedita in tutto o in parte alla frequenza delle attività da astensione obbligatoria ex legge n. 1204/1971 (da documentare con attestazione di organi sanitari e, ove del caso, dai competenti ispettorati del lavoro).

- Nel caso inverso (docente che abbia frequentato regolarmente le attività seminariali e che, tuttavia, per legittimo impedimento non abbia compiuto i 180 giorni di servizio minimo richiesto) la proroga della prova, ex art. 58, penultimo comma, del D.P.R. n. 417/1974, all'anno scolastico successivo non esigerà la ripetizione della partecipazione alle attività seminariali.

- La discussione della relazione, infine, può essere rinviata all'anno successivo allorché il docente, in possesso dei prescritti requisiti di servizio e di partecipazione alle attività di formazione, sia legittimamente impedito solo al momento della discussione stessa.”

M.G.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

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