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OTTOBRE 2007 MOBBING IMPUNIBILE?
La legislazione italiana non è sufficiente per contrastare un fenomeno che sta assumendo proporzioni di rilievo oltre che di assoluta gravità: il mobbing. Nel mese di agosto scorso, la quinta sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza 33624, ha infatti respinto un ricorso presentato da un insegnante nei confronti del preside. La sentenza ha evidenziato come nel nostro Codice penale, non esista una precisa figura incriminatrice per punire il cosiddetto mobbing, il quale non suppone un unico atto lesivo ma una serie di azioni persecutorie poste in atto a danno del lavoratore. Pertanto la vittima può chiedere il risarcimento dei danni da mobbing all’interno di un processo CIVILE, con il conseguente dilatarsi dei tempi, tipico della giustizia civile; in sede PENALE potrà fare dunque solo una denuncia per maltrattamenti e, in questo caso, dovrà provare che i comportamenti lesivi si sono ripetuti più volte e sono continuati nel tempo. Si tratta di una notizia poco lusinghiera, soprattutto nella prospettiva di riuscire ad arginare un fenomeno che sta dilagando in forma massiccia. E’ superfluo sottolineare come i tempi lunghi, porteranno i lavoratori a desistere dall’intraprendere le cause civili e a continuare a subire situazioni di umiliazione. Un danno che si aggiunge al danno. Fortunatamente, il nuovo contratto ha riconosciuto il fenomeno del mobbing e di qui a breve scadenza verrà istituito un comitato paritetico che se ne occuperà direttamente. Michela Gallina
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