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Redazione

Segreteria Nazionale

 

 

GIUGNO 2006


Niente visita fiscale
per accertamenti diagnostici

e visite specialistiche

La questione delle assenze dal servizio per visite mediche, prestazioni specialistiche, accertamenti diagnostici viene affrontata nella C.M. 301 del 27 giugno 1996 nella quale il Ministero, riprendendo precedenti comunicazioni ARAN in materia e con riferimento alle previsioni dell'allora vigente CCNL personale scuola del 5/8/95, così precisava con nota interpretativa:
"Ove non sia dimostralmente possibile effettuarli (visite, prestazioni e accertamenti n.d.r.) al di fuori dell'orario di servizio, il dipendente può usufruire del trattamento di malattia attestato dalla struttura sanitaria che ha effettuato la prestazione". La medesima circolare fa salva la possibilità che il dipendente, a richiesta, anzichè usufruire della giornata di assenza per malattia, possa optare per la fruizione di brevi permessi orario (art. 16 del CCNL 24/7/2003).
Noi aggiungiamo che l’interessato potrebbe anche avvalersi dei permessi retribuiti di cui all’art. 15 del CCNL, anche se tale scelta potrebbe non risultare conveniente.
La circolare suddetta colma un vuoto contrattuale che sarà bene definire meglio per il futuro perché essa non tiene conto che ci sono accertamenti diagnostici per i quali bisogna preventivamente prepararsi, o in seguito ai quali dopo si ha bisogno di un certo tempo di recupero, per cui a volte una sola giornata di assenza potrebbe anche non bastare. La CM citata, laddove stabilisce “il dipendente ha diritto ad assentarsi per il tempo strettamente necessario all'effettuazione della prestazione sanitaria, ivi compresi i giorni eventualmente richiesti per il viaggio”, ci fa capire che è possibile assentarsi per il tempo strettamente necessario all’effettuazione della prestazione sanitaria (minimo un giorno, se non si chiede in alternativa un permesso breve a recupero) più i giorni eventualmente richiesti per il viaggio, perché senza dubbio è diritto del cittadino usufruire di queste prestazioni sanitarie dove ritiene sia meglio, essendo la salute costituzionalmente tutelata (art. 32).
Leggendo attentamente l’art. 17 del CCNL, laddove prevede che l’amministrazione “può disporre, sin dal primo giorno, il controllo della malattia” e che “Il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in strutture ospedaliere, pubbliche o private.”, s’intuisce che per le assenze per malattia per visite specialistiche ed accertamenti diagnostici non è necessaria l’effettuazione della visista fiscale. Appare ovvio che se non c’è malattia da accertare, com’è palesemente nel caso di visite specialistiche ed accertamenti diagnostici, non può essere legittimamente disposta la visita fiscale. Alla stessa ovvia conclusione era giunto primo in assoluto il Provveditore di Trieste con la circolare del 28/12/1995 prot. 31068/A2/2 laddove esplicitava “In caso di assenza dei dipendenti per visite mediche, prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostici è sufficiente la documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria che ha erogato la prestazione e non è necessaria l’effettuazione della visita fiscale di controllo.”
Va infine sottolineato che effettuare visite specialistiche, o accertamenti diagnostici, fuori dall’orario di servizio è quasi impossibile, tenuto conto che di solito si fanno di mattina, è necessario spostarsi, eseguirli con tempestività, a volte è necessaria una preparazione preventiva o un recupero successivo, il medico stabilisce gli appuntamenti secondo il suo calendario.


Gaetano Mattera

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

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