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GIUGNO 2006
Niente visita fiscale
per accertamenti diagnostici
e visite specialistiche
La questione delle assenze dal servizio
per visite mediche, prestazioni specialistiche, accertamenti diagnostici
viene affrontata nella C.M. 301 del 27 giugno 1996 nella quale il Ministero,
riprendendo precedenti comunicazioni ARAN in materia e con riferimento alle
previsioni dell'allora vigente CCNL personale scuola del 5/8/95, così
precisava con nota interpretativa:
"Ove non sia dimostralmente possibile effettuarli (visite, prestazioni e
accertamenti n.d.r.) al di fuori dell'orario di servizio, il dipendente può
usufruire del trattamento di malattia attestato dalla struttura sanitaria
che ha effettuato la prestazione". La medesima circolare fa salva la
possibilità che il dipendente, a richiesta, anzichè usufruire della giornata
di assenza per malattia, possa optare per la fruizione di brevi permessi
orario (art. 16 del CCNL 24/7/2003).
Noi aggiungiamo che l’interessato potrebbe anche avvalersi dei permessi
retribuiti di cui all’art. 15 del CCNL, anche se tale scelta potrebbe non
risultare conveniente.
La circolare suddetta colma un vuoto contrattuale che sarà bene definire
meglio per il futuro perché essa non tiene conto che ci sono accertamenti
diagnostici per i quali bisogna preventivamente prepararsi, o in seguito ai
quali dopo si ha bisogno di un certo tempo di recupero, per cui a volte una
sola giornata di assenza potrebbe anche non bastare. La CM citata, laddove
stabilisce “il dipendente ha diritto ad assentarsi per il tempo strettamente
necessario all'effettuazione della prestazione sanitaria, ivi compresi i
giorni eventualmente richiesti per il viaggio”, ci fa capire che è possibile
assentarsi per il tempo strettamente necessario all’effettuazione della
prestazione sanitaria (minimo un giorno, se non si chiede in alternativa un
permesso breve a recupero) più i giorni eventualmente richiesti per il
viaggio, perché senza dubbio è diritto del cittadino usufruire di queste
prestazioni sanitarie dove ritiene sia meglio, essendo la salute
costituzionalmente tutelata (art. 32).
Leggendo attentamente l’art. 17 del CCNL, laddove prevede che
l’amministrazione “può disporre, sin dal primo giorno, il controllo della
malattia” e che “Il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato
in strutture ospedaliere, pubbliche o private.”, s’intuisce che per le
assenze per malattia per visite specialistiche ed accertamenti diagnostici
non è necessaria l’effettuazione della visista fiscale. Appare ovvio che se
non c’è malattia da accertare, com’è palesemente nel caso di visite
specialistiche ed accertamenti diagnostici, non può essere legittimamente
disposta la visita fiscale. Alla stessa ovvia conclusione era giunto primo
in assoluto il Provveditore di Trieste con la circolare del 28/12/1995 prot.
31068/A2/2 laddove esplicitava “In caso di assenza dei dipendenti per visite
mediche, prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostici è
sufficiente la documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria che ha
erogato la prestazione e non è necessaria l’effettuazione della visita
fiscale di controllo.”
Va infine sottolineato che effettuare visite specialistiche, o accertamenti
diagnostici, fuori dall’orario di servizio è quasi impossibile, tenuto conto
che di solito si fanno di mattina, è necessario spostarsi, eseguirli con
tempestività, a volte è necessaria una preparazione preventiva o un recupero
successivo, il medico stabilisce gli appuntamenti secondo il suo calendario.
Gaetano Mattera
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