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Segreteria Nazionale

GIUGNO 2008


NON PASSARE L'ESTATE A SCUOLA, PRIMA PASSA DA NOI

a cura di Michela Gallina e Laura Razzano

Ci stiamo avvicinando al termine delle lezioni scolastiche e siamo a conoscenza che in più scuole esiste la tendenza ad interpretare in maniera fantasiosa e creativa il fatto che gli insegnanti siano in servizio fino a tutto il mese di giugno. Affinchè i colleghi si preparino in anticipo a fronteggiare eventuali richieste arbitrarie, riproponiamo un articolo aggiornato e particolarmente utile in questo momento.

Gli obblighi di servizio sono regolati dai contratti di lavoro, quello attualmente in vigore è il CCNL 2006-09. In base a questo principio, che trova fondamento nel D.lvo 29/1993 (sulla privatizzazione del pubblico impiego) compendiato poi nel successivo D.lvo 165/2001, niente può essere richiesto agli insegnanti che non sia contemplato dal contratto. Pertanto l’arrivo dell’estate non obbliga gli insegnanti ad attenersi a nuove norme, spesso giustificate, caldeggiate e decise dai Dirigenti scolastici che, come nelle filande di una volta, vorrebbero imporre la loro personalissima interpretazione delle norme.

Conosciamo colleghi che riordinano biblioteche ed armadi, sistemano le aule, compiono traslochi, si occupano delle più incredibili attività proprio nel periodo estivo; ma di queste mansioni non compare traccia negli obblighi contrattuali, sono dunque frutto di arbitrarie attribuzioni di alcuni dirigenti.

In molte scuole elementari vige la regola che i docenti debbano comunque essere presenti a scuola per “fare qualcosa” di non ben definito, magari anche inutile e, in ogni caso, non contemplato nel contratto, con la scusa che “sono comunque in servizio” (Nel senso di SERVI?).

Fermo restando che chiunque debba essere messo nelle condizioni di decidere se fare volontariato o svolgere una “professione”, queste sono le regole a cui attenersi, resistendo fino in fondo a qualsiasi giudizio, in quanto nessuno può obbligare i docenti a lavorare GRATIS e oltre i limiti imposti dalle norme contrattuali.

Il primo passo importante da fare è contare le ore già effettuate in base al piano annuale delle attività che il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, ancora prima dell’inizio delle lezioni, a settembre, per sottoporlo a successiva delibera ed approvazione del collegio, senza la quale non può avere effetto. Il PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ contiene le attività obbligatorie “funzionali all’insegnamento” calendarizzate e distribuite nel corso di tutto l’anno scolastico.

Infatti gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento (attenzione che molte altre attività che, pur essendo facoltative, come le attività aggiuntive, a volte vengono tacitamente fatte passare per obbligatorie).

Nelle attività funzionali all’insegnamento così come previste nell’art. 29 del CCNL 2006-09 troviamo:

a) ore di Collegio dei docenti, l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno, l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne, fino ad un massimo di 40 ore annue (quindi eventualmente anche meno);

b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione per un impegno non superiore alle 40 ore e quindi anche inferiore. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti.

Adempimenti individuali, scrutini ed esami (questi ultimi non competono più alla scuola primaria) non rientrano in questo monte ore e non sono quantificabili.

Il Piano Annuale delle Attività può contenere impegni del personale docente relativi ad attività aggiuntive = facoltative (quelle che verranno poi retribuite con il fondo d’istituto). Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Dunque non può essere stilato, da parte del D.S., un calendario che preveda impegni per il mese di giugno che non fossero già stati preventivamente deliberati nel piano annuale di inizio anno.

Il piano non c’è?

Il piano non è stato votato dal Collegio Docenti?

Contattateci subito presso le nostre sedi, si tratta di una violazione contrattuale che combattiamo in tutta Italia.

Se il piano esiste, occorre verificare che sia stato correttamente deliberato, esso deve indicare gli obblighi di servizio

Dalla norma si evince chiaramente e senza possibilità di interpretazione alcuna che i docenti sono tenuti a prestazioni di servizio anche durante il periodo di interruzione delle lezioni ma solo ed esclusivamente per le attività programmate e deliberate nel piano annuale delle attività.

Tutte le altre attività richieste non hanno carattere di obbligatorietà, non possono essere imposte, neppure nel caso fossero inserite nel Piano come ore, a pagamento, oltre le 40 perché tutte le ore aggiuntive sono facoltative.

Nel caso il D.S. insista, consigliamo di chiedergli un ordine scritto per la partecipazione alle riunioni in ore che sforino le 40 obbligatorie, potremo così richiederne il pagamento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

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