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SETTEMBRE 2008 PER UN BUON INIZIO A cura di Michela Gallina e Laura Razzano Il mese di settembre ed in particolare i primi collegi dei docenti sono decisivi per determinare il successivo buon andamento degli impegni dell’anno scolastico, pertanto invitiamo tutti i colleghi ad appropriarsi delle loro prerogative facendo molta attenzione alle delibere, soprattutto quelle riguardanti il Piano Annuale delle Attività. Eventuali “distrazioni” possono avere conseguenze sgradevoli, una partecipazione responsabile ai collegi dei docenti è un dovere verso se stessi e verso i colleghi. Ricordiamo che l'articolo 28 “Attività di insegnamento” del CCNL 2006/2009 al comma 4 prevede quanto segue: “(…)prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione didattico educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze”. Pertanto il collegio deve pretendere dal dirigente che tutte le attività funzionali all'insegnamento ovvero collegi dei docenti e sue articolazioni, attività collegiali varie obbligatorie, incontri con le famiglie e consigli di classe, interclasse e intersezione siano calendarizzate e quantificate in una tabella che ne preveda la data e la durata in modo da sapere fin dall'inizio dell'anno quali saranno gli impegni da settembre a giugno. Ricordiamo che il nuovo contratto, con l'articolo 29, comma 3, lettera a) (collegio dei docenti, attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno, informazione alle famiglie), ha modificato la quantità di ore funzionali obbligatorie, in particolare non sono più tassative le 40 ma un numero di ore “sino a 40”, quindi anche meno se il collegio lo ritiene necessario. In ogni caso le attività funzionali all’insegnamento non possono sforare il limite massimo annuo stabilito, se questo dovesse verificarsi, il docente ha il diritto di richiedere il pagamento delle ore svolte in più. Lavorare gratis è il modo migliore per svalutare il proprio operato. Ribadiamo che è il collegio dei docenti ad approvare IL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ, il dirigente scolastico non lo può imporre d'autorità ma ha bisogno della delibera del collegio per poter dar seguito alle attività e riunioni. Il collegio dei docenti delibera anche in merito alle attività aggiuntive, rispettando il nuovo contratto: dare priorità alle attività legate al lavoro in aula. Al fine di non avviare troppe attività per le quali il fondo d'istituto potrebbe risultare insufficiente, con il rischio per i docenti di essere oberati di impegni per un compenso molto basso o nullo, invitiamo i colleghi a fare molta attenzione anche alle delibere riguardanti le attività aggiuntive. Ricordiamo che sono facoltative e dunque non possono essere imposte. Dal fondo d'istituto si dovrebbero ricavare anche i compensi per la flessibilità: scavalchi su più plessi, buchi orari, numero di rientri pomeridiani, compensi per le visite di istruzione e così via. Il compenso della flessibilità è un aspetto molto importante che viene incontro allo sforzo da sempre svolto dagli insegnanti nel tentativo di adattare il loro lavoro alle richieste dell'utenza, tra cui soprattutto articolazioni varie dell'orario: tempo pieno, tempo normale, tempo prolungato. Il nuovo contratto, grazie all’intervento della nostra Organizzazione ha riconosciuto questa forma di impegno, pertanto i colleghi che si trovano ad operare in condizioni disagevoli è giusto che abbiano almeno un riconoscimento economico risarcitorio. Vale il principio che più attività vengono avviate e meno saranno pagate se l’insegnate accetta il pagamento a forfait; pertanto il consiglio che diamo è quello di approvarne in numero ragionevole per poter avere un compenso dignitoso e sicuro. Meglio orientarsi, se possibile, sul compenso ad ore, contemplato nelle tabelle del contratto. Le delibere, che possono essere effettuate solo riguardo ai punti indicati all'ordine del giorno, devono essere molto chiare; da evitare ogni forma di ambiguità che può ritorcersi contro gli insegnanti, evitiamo di deliberare su informazioni carenti e dati non sicuri e precisi, piuttosto rinviamo e riaggiorniamo le seduta del collegio. Il nuovo contratto all'articolo 6, comma 2, ha stabilito che la CONTRATTAZIONE D'ISTITUTO sia avviata entro il 15 di settembre e conclusa entro il 30 novembre. Nutriamo forti perplessità riguardo alla possibilità di riuscire a rispettare queste scadenze, tuttavia una contrattazione che procede di pari passo all'approvazione delle attività aggiuntive può consentire un maggior collegamento tra quanto viene deliberato dal collegio dei docenti e quanto viene deciso in sede di contrattazione dalle RSU ed eventualmente una revisione delle delibere fatta in tempi congrui che consenta delle correzioni di rotta. Qualsiasi incarico deliberato dal collegio ed accettato dagli insegnanti deve essere accompagnato da una lettera di incarico scritta dal dirigente che preveda un elenco di attività da svolgere e il relativo compenso spettante; questo per tutelare l’insegnante e facilitare lo svolgimento della contrattazione ed il successivo pagamento. Si tratta di un atto dovuto di trasparenza. Non è opportuno iniziare un’attività senza prima aver ottenuto un incarico scritto. Buona parte del lavoro degli insegnanti è lavoro sommerso e riguarda tutti quegli adempimenti individuali facenti parte della FUNZIONE DOCENTE che non sono quantificabili ma che impegnano quotidianamente il docente al di fuori dell'orario di servizio. Tali adempimenti sono indicati all'articolo 29, comma 2 “Attività funzionali all'insegnamento” del CCNL: a) preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; b) correzione degli elaborati; c) rapporti individuali con le famiglie. Rispetto alle attività indicate ciascun docente può impiegare tempi diversi a seconda delle situazioni personali e professionali. Attenzione che il punto c) non è da confondere con gli incontri quadrimestrali e inter-quadrimestrali informativi con le famiglie, rientranti invece nelle 40 h di impegni collegiali. ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI E’ competenza del D.S. disporre l'assegnazione dei docenti alle classi ed alle sezioni. Non è un atto senza regole in quanto i criteri generali devono essere stabiliti dal Consiglio di Circolo o di Istituto. Il Collegio dei Docenti approva o non approva i criteri stabiliti dal Consiglio e il dirigente scolastico è obbligato a tenerne conto (articoli 7, 10 e 396 del Decreto Legislativo 297/94) potendosi discostare solo in casi eccezionali e motivatamente (Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI, 145/95). Una sentenza del Tribunale di Agrigento ha reso nullo un atto di assegnazione alle classi (Sentenza 03/12/2004 – n. 2778) espresso senza tenere conto dei criteri. E’ fondamentale quindi che le regole esistano e che si eserciti un controllo professionale e sindacale sulla regolarità di questi atti, soprattutto in fase di stesura della Contrattazione d’Istituto.
PROCEDURA CORRETTA 1 – Il Consiglio di Circolo o d’ Istituto fissa i criteri generali per la formazione delle classi e per l’assegnazione dei docenti alle stesse ( articolo 10, comma 4, del Decreto Legislativo 297/94). 2 – Il DS convoca il Collegio dei Docenti che deve esprimere il suo parere (art. 7, comma 2, lettera b del Decreto Legislativo 297/94) non vincolante per il DS ma certamente importante in caso di contenzioso. 3 – La RSU contratta i criteri di utilizzazione dei docenti in base al POF, è in questa sede che può essere deciso di tenere conto, per esempio, della continuità non solo nella classe, ma anche nel plesso. 4 – IL DS assegna i docenti alle classi seguendo i criteri condivisi. Quando l’'assegnazione dovesse comportare trasferimenti da un plesso all'altro, è necessario riferirsi alle norme vigenti (si trovano nel contratto annuale delle utilizzazioni) e al contratto d'istituto nel quale è necessario che le RSU facciano inserire quanto occorre, in ogni singola realtà, a salvaguardare le necessità dei docenti. Se un docente fosse interessato a cambiare classe, sezione o plesso è consigliabile proporre domanda motivata, meglio se da questioni didattiche, al DS nel mese di giugno, indirizzandola anche alle RSU. L'assegnazione del personale nel circolo o istituto dev’essere regolata dal contratto di scuola che potrà regolamentare le agevolazioni per casi particolari (es. non vedenti, portatori di handicap, lavoratrici madri con figli di meno di 1 anno, studenti lavoratori).
I poteri del Collegio dei Docenti
Ricordiamoci di stare attentissimi alle delibere del Collegio dei Docenti, in particolare modo a quelle del mese di settembre, quando si decidono le condizioni di lavoro per l’intero anno scolastico. La convocazione ordinaria richiede almeno 5 gg di preavviso e deve essere recapitata a tutti i membri. La seduta è illegittima e può essere annullata nel caso che anche un solo membro non sia stato avvisato (Cons. di Stato, sez. vi, n.120/72). Si può deliberare soltanto su ciò che è all’o.d.g.; si possono inserire nuovi punti su cui discutere ma solamente se sono presenti tutti i componenti e decidono affermativamente all’unanimità (Consiglio di Stato sez. V 679/1970). Le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti validi espressi (DPR 416/1974 art.28), ciò significa che non si contano gli astenuti (nota Min. P.I. n.771/1980 uff. Decreti Delegati). A verbale si riporta il numero dei voti a favore, dei contrari e degli astenuti. Per evitare discussioni, conosciuto l’ordine del giorno, è opportuno preparare in anticipo e per iscritto le proposte (magari sottoscritte da più colleghi), che verranno presentate al Presidente del Collegio nel momento della discussione del punto che interessa; così saranno votate e la mozione prodotta sarà allegata al verbale della riunione, senza travisamenti. Se qualcosa non convince e sembra una decisione illegittima, è bene chiedere che vengano verbalizzati gli eventuali voti contrari o astenuti con la relativa motivazione, sarà in tal modo garantita la possibilità di presentare un ricorso e non si verificherà corresponsabilità di delibere illegittime. «Il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato alla deliberazione sono responsabili in solido per le decisioni assunte a meno che non abbiano fatto constatare a verbale il proprio dissenso» (Art. 24 del DPR 10.1.1957 n. 3). Il verbale dovrà essere letto ed approvato non più tardi del Collegio successivo. In tale occasione è possibile apportare modifiche e precisazioni. Chi fa parte di un Organo collegiale può chiedere di visionare il verbale. La «trasparenza» in questo caso dovrebbe scoraggiare sorprese o manomissioni. Il Dirigente ha diritto ad un solo voto come ciascun insegnante e, in quell’occasione, è soltanto il presidente della riunione non il superiore gerarchico, perché il collegio è sovrano. Il Consiglio di Stato (sez. II n.11114/1980) ha sancito che le delibere degli OO.CC. scolastici sono atti amministrativi definitivi, non impugnabili per via gerarchica, ma con ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica. Rientra nei doveri del Capo d’Istituto dare attuazione alle delibere anche se non le condivide e le ritiene illegittime. Le attività di carattere collegiale Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i Docenti sono costituite da: 1. partecipazione alle riunioni del Collegio dei Docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica d’inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole dell’infanzia, per un totale di 40 ore annue (art. 29 CCNL 2006-09 comma 3, lettera a); 2. partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi sono programmati secondo criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti, tenendo conto degli oneri di servizio degli Insegnanti aventi un numero di classi superiori a 6, in modo da prevedere, di massima, un impegno non superiore alle 40 ore annue (art. 29 CCNL 2006-09 comma 3, lettera b); 3. svolgimento degli scrutini e degli esami compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione (art. 29 CCNL 2006-09 comma 3, lettera c) Sono questi, oltre alle ore di insegnamento e alla presenza in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, tutti gli obblighi di servizio dei Docenti dall’inizio dell’ Anno Scolastico (1 settembre) e fino al suo termine.
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