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1 la tribuna

TREVISO

 

GIOVEDI' 9 dicembre 2004

LA LEGGE CONTRADDICE ZAIA:

«Niente religione nelle altre discipline»

 

Non solo la libertà di inse­gnamento sancita dall'àrticolo 33 della Costituzione italia­na «L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegna­mento» Ma la legge arriva anche a vietare effetti discriminanti sugli alunni determinati dall'insegnamento religioso. A sancirlo «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia» (legge 116 del 12 aprile 1995).

“Questa legge parla da sé” commenta Michela Gallina del SAM  Gilda (Sindacato Autonomo Magistrale) “per quanto riguarda le dichiarazioni di Zaia, ricordo che uno degli obiettivi di noi insegnanti è educare le persone affinché la lingua non corra più veloce del pensiero”.

Si schierano con le insegnanti della Ciardi anche la Cisl Scuola e la Cgil Scuola. «Spero che la Moratti sia più intelligente di Zaia - dice Franco Ferin della CisI - mi pare che si stia adottando un comportamento da regime». «Siamo di fronte a speculazioni politiche vergognose ‑ aggiunge Luigi Cacco della Cgil ‑ l'arroganza dei leghisti mi preoccupa. Dietro il sorriso, Zaia nasconde il vecchio doppiopetto»

 

Ma che dice la legge 116/95 all’ art. 8 - 

Al comma 1 si stabilisce che «La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza a tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi». 

Al comma 2, si specifica che «per dare reale efficacia all'attuazio­ne di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede affinché l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti co­munque discriminanti e affinché non siano previste forme di' insegnamento religioso diffuso nello svolgimento di altre discipline». 

«In ogni caso  aggiunge al comma 3  non possono essere richiestì agli alunni pratiche religiose o atti di culto».

(m. s.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

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