|
||||||
Comunica con noi
|
1
la tribuna TREVISO GIOVEDI' 9
dicembre 2004 LA
LEGGE CONTRADDICE ZAIA: «Niente
religione nelle altre discipline» Non
solo la libertà di insegnamento sancita dall'àrticolo 33 della
Costituzione italiana «L'arte e la scienza sono libere e libero ne è
l'insegnamento» Ma la legge arriva anche a vietare effetti discriminanti
sugli alunni determinati dall'insegnamento religioso. A sancirlo «Norme per
la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica
Battista d'Italia» (legge 116 del 12 aprile 1995). “Questa
legge parla da sé” commenta Michela Gallina del SAM
Gilda (Sindacato Autonomo Magistrale) “per quanto riguarda le
dichiarazioni di Zaia, ricordo che uno degli obiettivi di noi
insegnanti
è educare le persone affinché la lingua non corra più veloce del
pensiero”. Si
schierano con le insegnanti della Ciardi anche la Cisl Scuola e la Cgil
Scuola. «Spero che la Moratti sia più intelligente di Zaia - dice Franco
Ferin della CisI - mi pare che si stia adottando un comportamento da regime».
«Siamo di fronte a speculazioni politiche vergognose ‑ aggiunge Luigi
Cacco della Cgil ‑ l'arroganza dei leghisti mi preoccupa. Dietro il
sorriso, Zaia nasconde il vecchio doppiopetto» Ma che dice la legge 116/95 all’ art. 8 - Al comma 1 si stabilisce che «La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza a tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi». Al comma 2, si specifica che «per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede affinché l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e affinché non siano previste forme di' insegnamento religioso diffuso nello svolgimento di altre discipline». «In ogni caso aggiunge al comma 3 non possono essere richiestì agli alunni pratiche religiose o atti di culto». (m. s.)
|
|
||||