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Redazione

Segreteria Nazionale

MARZO 2008


Part-time pro e contro

Le statistiche rivelano che l’alternativa del part-time è presa in considerazione soprattutto dal personale femminile di età compresa tra i 30 e i 40 e tra i 50 e i 60 anni. I motivi che portano alla scelta sono soprattutto di natura familiare e, in base alla fascia di età, vanno dall'assistenza ai figli piccoli all'assistenza dei genitori anziani.

Invece tra i docenti delle scuole secondarie, e soprattutto fra gli uomini, la motivazione principale risulta essere quella di conciliare il lavoro di docenza con le libere professioni.

Nello scorso anno scolastico erano ben 30.000 i soggetti, appartenenti al personale della scuola, che avevano fatto richiesta di part-time e per quest'anno si prevede un aumento.

La scelta del part-time comporta una serie di condizioni vantaggiose ed altre meno vantaggiose.

Tra gli svantaggi ricordiamo quelli non ancora chiariti in base ai quali gli insegnanti con un contratto di lavoro a tempo parziale, pur avendo una prestazione lavorativa ridotta, sono comunque tenuti ad espletare per intero gli obblighi di servizio connessi alla funzione docente e alle attività funzionali all'insegnamento quali: le programmazioni di inizio e fine anno, i collegi dei docenti, i colloqui informativi con le famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali e quadrimestrali.

Questa penalizzazione, che la nostra Organizzazione sindacale ha sempre contestato, avviene a causa della formulazione ambigua contenuta nell'ordinanza ministeriale 446/1997, nella quale troviamo indicato quanto segue:

“Le ore relative alle attività funzionali all'insegnamento sono determinate, di norma, in misura proporzionale all'orario di insegnamento stabilito per il rapporto a tempo parziale. Restano, comunque, fermi gli obblighi di lavoro di cui agli art. 40 e 42, 2° e 3° comma, del C.C.N.L. 1999 (si riferisce alle attività sopraelencate). Per quanto attiene alle attività di cui all'art. 42, comma 3 lettera b) (consigli d’interclasse), il tetto delle quaranta ore annue andrà determinato in misura proporzionale all'orario di insegnamento stabilito.”

Tale ambiguità dà origine ad interpretazioni diverse da parte dei dirigenti, ve ne sono alcuni che riducono in proporzione non solo le ore di consigli di interclasse come già previsto dall'ordinanza, ma anche quelle del collegio. Altri invece danno un'interpretazione meno favorevole, obbligando gli insegnanti in part-time a svolgere lo stesso numero di ore di attività funzionali rispetto ai colleghi che lavorano a orario pieno.

Capita spesso che gli insegnati in part-time, soprattutto se hanno un orario molto ridotto, vengano usati come tappabuchi nel completamento dell’orario di classe e nell’assegnazione delle materie, quasi fossero dei docenti di serie B. Questo è un aspetto di cui i colleghi frequentemente si lamentano.

Tuttavia non possiamo negare che la scelta del part-time non comporti una serie di agevolazioni:

q La raccomandazione ministeriale rivolta ai dirigenti scolastici rispetto al diritto di conservazione della sede di titolarità, da parte del docente in part-time, per tutto il periodo della prestazione a orario ridotto;

q La validità del servizio per il passaggio alla successiva posizione stipendiale;

q L'accesso al fondo d'istituto per le attività aggiuntive con un pagamento non proporzionale ma intero;

q La possibilità di svolgere altre attività lavorative, quali la libera professione, purché autorizzate dal dirigente scolastico e a condizione che non arrechino pregiudizio all'attività di insegnamento.

Un docente neo-assunto può optare contestualmente per la scelta di un part-time e ricordiamo che anche i docenti precari, con incarico annuale, possono sceglierlo ma solo all'atto della nomina e tale scelta ha effetto per tutta la durata dell'anno scolastico fino al termine delle attività didattiche. È una novità introdotta dal nuovo Contratto che, all’art. 25, comma 6, così riporta: “L’assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. (…)” Inoltre nulla vieta che un contratto a tempo determinato possa essere completato con un altro part-time o spezzone, per una seconda proposta. 

Michela Gallina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

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