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QUESTE FERIE NON S’HAN DA FARE! Lo
spunto per i chiarimenti sulle ferie è stato un Comunicato interno ad una
scuola, in cui il Dirigente Scolastico invitava i docenti “onde evitare
spiacevoli dinieghi” di richiedere la fruizione delle ferie “solo quando
fosse garantita la copertura da colleghi liberi da impegni di servizio”
(la sottolineatura è tutta del Dirigente) e “nella classe di
appartenenza”. Ricordiamo
le norme contrattuali nazionali che cosa stabiliscono in merito: art.
13 - Ferie, comma 9, del CCNL
2002-2005: “Le
ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di
sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte
dell’anno la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per
un periodo non superiore a sei
giornate lavorative ;” “La
fruibilità delle ferie è subordinata alla possibilità di sostituire il
personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa
sede, e “alla condizione che non vengano a determinarsi oneri
aggiuntivi.” art.
15—Permessi retribuiti, al comma 2: E’
attribuita la fruizione dei sei
giorni di ferie durante i periodi di attività didattica “per motivi
personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione,
prescindendo dalle condizioni poste nell’art. 13, comma 9”
precedentemente citato, cioè dall’obbligo di non determinare oneri
aggiuntivi; ne consegue la possibilità di sostituire l’insegnante assente
con la nomina di un docente a tempo determinato. Dalla
Comunicazione del Dirigente scolastico risultava che erano state poste
ulteriori restrizioni al diritto di fruizione delle suddette ferie, in
particolare : la
limitazione della sostituzione all’interno della “classe di
appartenenza” e non soltanto “nella stessa sede”, intesa normalmente
per “plesso di servizio”; il
diniego a priori della fruizione di ferie in base al comma 2 dell’art. 15
del CCNL; la
condizione di essere sostituiti da colleghi “liberi da impegni di
servizio”, che corrisponderebbe per gli stessi ad un orario aggiuntivo
delle ore settimanali di insegnamento,assolutamente gratuito. Le
norme contrattuali nazionali, però, non possono essere modificate, tanto meno in senso peggiorativo, e
l’argomento della fruizione delle ferie, non è neppure materia di
contrattazione a livello di Istituzione scolastica con la RSU (art. 6 del
CCNL). Il
comma 5 dell’art. 26 del CCNL stabilisce, in modo chiaro,
che le ore di compresenza, se il Collegio dei Docenti non ha
programmato alcuna attività di arricchimento dell’offerta formativa, sono
destinate per supplenze (senza distinguere le ragioni dell’assenza:
salute, ferie, studio o altro) nell’ambito del plesso di servizio. Secondo
il SAM-Gilda, non può essere richiesto ai docenti, neppure sotto forma di
“invito”, di non avanzare domande contrattualmente previste. Non
è neppure corretto demandare agli insegnanti stessi – come generalmente
avviene – la ricerca di “copertura” da parte dei colleghi: il quadro
orario delle disponibilità deve essere depositato nella Segreteria della
scuola dall’inizio dell’anno scolastico e sarà in base a questo che il
Dirigente concederà o meno le giornate di ferie richieste, in base al comma
9 dell’art. 13 del CCNL vigente. Per
quanto riguarda analoga richiesta ma con riferimento al comma 2 dell’art.
15, ben difficilmente il Dirigente potrà negare una domanda di ferie “per
ragioni personali o familiari”, considerando che nel CCNL attuale non sono
più richiesto che siano “gravi”. Infatti, le ragioni più comuni sono:
la necessità di colloqui con gli insegnanti dei figli, l’espletamento di
pratiche in uffici con apertura antimeridiana, la preparazione di matrimoni,
Prime Comunioni, Cresime dei figli… Questo articolo sembra rimediare alla
scomparsa di quei “permessi per ragioni di famiglia”, 15 giorni
all’anno, esistenti nei Contratti di molti anni fa. Giuliana
Bagliani Ecco
come chiedere quanto di diritto: Modello
di domanda per concessione di permessi retribuiti per motivi personali/
familiari. (art.
15 comma 2 del CCNL 2002-2005)
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