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Redazione

Segreteria Nazionale

 

 

Organi collegiali della scuola (C. 774 e abb.)

 

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME BASE PER IL SEGUITO DELL'ESAME

 

Norme concernenti il governo delle istituzioni scolastiche.

 

Art. 1.

(Governo delle istituzioni scolastiche).

1. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme generali sull'istruzione, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione.

2. Al governo delle istituzioni scolastiche concorrono il dirigente scolastico, i docenti, i genitori, gli alunni e gli enti locali secondo i principi della presente legge.

3. Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, costituiscono i loro organi di governo e ne disciplinano il funzionamento secondo le norme generali della presente legge.

4. Restano ferme le disposizioni legislative in vigore concernenti le funzioni dei dirigenti scolastici

5. Gli organi di governo concorrono alla definizione e realizzazione degli obiettivi educativi e formativi, attraverso percorsi articolati e flessibili coerenti con le indicazioni nazionali adottate in attuazione della legge 28 marzo 2003, n. 53, che trovano compiuta espressione nel piano dell'offerta formativa. Il piano tiene conto delle prevalenti richieste delle famiglie ed è comprensivo delle diverse opzioni eventualmente espresse da singoli o da gruppi di insegnanti nell'ambito della libertà di insegnamento. Gli organi di governo valorizzano la funzione educativa dei docenti, il diritto all'apprendimento e alla partecipazione degli alunni alla vita della scuola, la libertà di scelta dei genitori ed il patto educativo tra famiglie e docenti.

6. Le istituzioni scolastiche sono organizzate sulla base del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e programmazione, spettanti agli organi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), e compiti di gestione e coordinamento, spettanti al dirigente scolastico.

7. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle istituzioni educative e alle scuole paritarie, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali. Nelle scuole paritarie la responsabilità amministrativa appartiene all'ente gestore, il cui rappresentante, o persona dal medesimo delegata, presiede il consiglio della scuola. Nelle scuole paritarie resta salva la responsabilità propria del soggetto gestore, secondo le disposizioni del codice civile, nonché l'applicazione dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 10 marzo 2000, n. 62.

 

Art. 2.

(Organi delle istituzioni scolastiche).

1. Gli organi delle istituzioni scolastiche sono:

a) il dirigente scolastico;

b) il consiglio della scuola di cui agli articoli 4 e 5;

c) il collegio dei docenti di cui all'articolo 6;

d) gli organi di valutazione collegiale degli alunni di cui all'articolo 7;

e) il nucleo di valutazione di cui all'articolo 9.

Art. 3.

(Dirigente scolastico).

1. Il dirigente scolastico, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle altre disposizioni legislative vigenti, assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio.

 

Art. 4.

(Consiglio della scuola).

1. Il consiglio della scuola ha compiti di indirizzo e programmazione delle attività dell'istituzione scolastica, nel rispetto delle scelte didattiche definite dal collegio dei docenti e nei limiti delle disponibilità di bilancio. Esso, in particolare, su proposta del dirigente scolastico:

a) delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento;

b) adotta il piano dell'offerta formativa, elaborato dal collegio dei docenti, verificandone la rispondenza agli indirizzi generali e alle compatibilità rispetto alle risorse umane e finanziarie disponibili;

c) approva il bilancio annuale ed il conto consuntivo;

d) delibera il regolamento della scuola, che definisce i criteri per l'organizzazione e il funzionamento dell'istituzione, per la partecipazione degli studenti e delle famiglie alle attività della scuola, nonché per la designazione dei responsabili dei servizi;

e) approva l'adesione della scuola ad accordi e progetti coerenti con il piano dell'offerta formativa.

 

2. Il consiglio della scuola dura in carica tre anni scolastici ed è rinnovato entro il 31 ottobre successivo alla sua scadenza.

3. In sede di prima attuazione della presente legge, il regolamento di cui al comma 1, lettera a), è deliberato dal consiglio di circolo o di istituto uscenti. Decorsi sei mesi dal suo insediamento, il consiglio della scuola può adottare modifiche ed integrazioni al regolamento deliberato ai sensi del presente comma.

4. Nel caso di persistenti e gravi irregolarità o di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività del consiglio della scuola, il dirigente scolastico regionale provvede al suo scioglimento, nominando un commissario straordinario che resta in carica fino alla costituzione del nuovo consiglio.

 

Art. 5.

(Composizione del consiglio della scuola).

1. Il consiglio della scuola è composto da undici membri. Di esso fanno parte il dirigente scolastico, quattro docenti, quattro genitori, il direttore dei servizi generali e amministrativi e un rappresentante dell'ente tenuto per legge alla fornitura dei locali della scuola. Negli istituti del secondo ciclo dell'istruzione i rappresentanti dei genitori sono due, e sono chiamati a far parte del consiglio altrettanti rappresentanti degli studenti. Il regolamento della scuola può prevedere, in relazione alle dimensioni e alla complessità dell'istituzione, l'aumento dei componenti fino a un massimo di quattro unità suddivise, in modo paritetico tra genitori e docenti negli istituti del primo ciclo dell'istruzione, ed in misura pari ad un genitore, uno studente e due docenti negli istituti del secondo ciclo dell'istruzione.

2. Le modalità di elezione delle rappresentanze dei docenti, dei genitori e degli studenti sono stabilite dal regolamento della scuola.

3. Il consiglio della scuola è presieduto da uno dei genitori di cui al comma 1. Il presidente convoca il consiglio e ne fissa l'ordine del giorno. Il consiglio si riunisce altresì su richiesta di almeno i due terzi dei suoi componenti.

4. Il direttore dei servizi generali e amministrativi svolge anche le funzioni di segretario del consiglio della scuola. Non ha diritto di voto per le delibere riguardanti il bilancio e il conto consuntivo. Per le medesime delibere, non hanno altresì diritto di voto gli studenti minorenni che fanno parte del consiglio della scuola.

5. Il consiglio della scuola può decidere che alle sue sedute partecipino, senza diritto di voto, soggetti esterni scelti in ambito educativo, sportivo, culturale, sociale ed economico.

 

Art. 6.

(Collegio dei docenti).

1. Il collegio dei docenti è composto da tutti i docenti, di ruolo e non di ruolo, in servizio nella scuola, nonché dai docenti a contratto e dagli esperti che svolgono incarichi per gli insegnamenti facoltativi ed opzionali secondo quanto previsto dalle norme in vigore.

2. Il collegio dei docenti ha compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento e monitoraggio delle attività didattiche ed educative. Esso provvede, in particolare, alla elaborazione, secondo i principi di cui all'articolo 1, comma 5, del piano dell'offerta formativa, comprensivo delle attività educative e didattiche, sia obbligatorie che facoltative ed opzionali, sulla base dell'orario per esse previsto dalle norme emanate in attuazione della legge 28 marzo 2003, n. 53

3. Sono rimesse all'autonomia del collegio dei docenti le forme di articolazione interna ritenute idonee allo svolgimento dei propri compiti. Tale organizzazione del collegio è recepita dal regolamento della scuola.

4. Il collegio dei docenti è presieduto e convocato dal dirigente scolastico, che stabilisce l'ordine del giorno dei lavori. Il collegio si riunisce altresì su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Il presidente del collegio è coadiuvato da un vice presidente, da lui scelto tra i docenti di ruolo, al quale può delegare specifici compiti.

 

Art. 7.

(Organi di valutazione collegiale degli alunni).

1. I docenti, nell'esercizio della propria responsabilità professionale, valutano gli alunni, periodicamente ed alla fine dell'anno scolastico, in sedi collegiali e secondo modalità organizzative coerenti con i percorsi formativi degli alunni stessi indicate dal regolamento della scuola.

 

Art. 8.

(Partecipazione e diritti degli studenti e delle famiglie).

1. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica riconosciute dalla legge, valorizzano la partecipazione alle attività della scuola degli studenti e delle famiglie, di cui garantiscono i diritti di riunione e di associazione.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 5, il regolamento della scuola può stabilire altre forme di partecipazione dei genitori e degli studenti. Si applica anche ai genitori quanto previsto per gli studenti dall'articolo 2, commi 9 e 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

 

Art. 9.

(Nuclei di valutazione del funzionamento dell'istituto).

1. In ogni istituzione scolastica è istituito un nucleo di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del servizio, che opera anche tenendo conto delle finalità fissate dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione in ordine alla qualità complessiva dell'offerta formativa. Il nucleo di valutazione, su indicazione del consiglio della scuola, si collega a rete con i nuclei di altri istituti. Il nucleo di valutazione è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, e da un genitore e da un docente, diversi da quelli che fanno parte del consiglio della scuola, nonché da un soggetto esterno all'istituzione scolastica, nominati dal consiglio della scuola.

 

Art. 10.

(Comitato per la valutazione del servizio dei docenti).

1. Resta fermo, anche ai fini della valutazione dell'attività di insegnamento svolta sulla base degli appositi contratti di formazione e lavoro previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge 28 marzo 2003, n. 53, il comitato per la valutazione del servizio dei docenti, di cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

 

Art. 11.

(Disposizioni finanziarie).

1. La partecipazione agli organi collegiali previsti dalla presente legge non comporta la corresponsione di compensi o gettoni di presenza.

2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Art. 12.

(Abrogazioni).

1. Sono abrogate le disposizioni di cui alla parte I, titolo I, capi I, V, VI e VII, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, incompatibili con la presente legge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

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