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Redazione

Segreteria Nazionale

 

 

 MAGGIO 2007


RSU: indicazioni

 

Da un incontro formativo per RSU tenutosi a Trieste, sono emersi alcuni suggerimenti che riteniamo utili per tutte le RSU del SAM-Gilda, terminali associativi ed insegnanti.

L’avvocato ha offerto le sue specifiche competenze nell’indicare i comportamenti più corretti ed utili a garantire trasparenza nella scuola e nei rapporti con la controparte, cioè con i Dirigenti Scolastici. Si è raccomandato, in particolare, di formalizzare sempre con una comunicazione SCRITTA ogni richiesta da parte della RSU al D.S., utilizzando la Raccomandata con ricevuta di Ritorno, il fax o il timbro di ricevuta della Segreteria con il numero del Protocollo, da far apporre su una copia della lettera consegnata. E’ indispensabile, infatti, dimostrare l’avvenuta ricezione, nel caso ci sia la necessità di mettere in mora il D.S. per qualche sua manchevolezza o scorrettezza, in modo da reprimere la sua eventuale condotta anti-sindacale che va dimostrata: è l’articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori a cui si fa riferimento, in questo caso. Ci sono state molte sentenze di Giudici del Lavoro che creano precedenti significativi e favorevoli ai lavoratori, ma si deve anche osservare che la Cassazione, come giudice di legittimità, ha emesso sentenze più restrittive ed è indispensabile, pertanto, documentare i fatti e presentare i ricorsi in breve tempo, quando la condotta anti-sindacale è “in fieri” e sta producendo ancora danno: l’attualità è determinante per la valutazione da parte del Giudice del Lavoro. Occorre quindi rivolgersi con immediatezza all’avvocato, che deve dare il via al ricorso; normalmente, queste decisioni incontrano la sensibilità del Giudice ed il procedimento è rapido.

All’interno del Contratto Integrativo d’Istituto è opportuno redigere un protocollo sulle relazioni sindacali, da utilizzare in caso di giudizio, poiché nel CCNL i termini per la contrattazione sono definiti vagamente come “congrui”. Ad esempio stabilire, per gli aspetti più prevedibili, scadenze precise entro le quali dare l'informazione preventiva (cominciare subito dopo le iscrizioni degli alunni, che servono per richiedere l'organico di diritto; a giugno per le proposte di assegnazioni ai plessi e per tutto ciò che può servire al D.S. per predisporre il piano delle attività per l'anno scolastico che verrà) e quella successiva (a settembre, dopo il Collegio dei Docenti che stabilisce attività aggiuntive/i nominativi/compensi orari o forfetari impegnati, a fine giugno se ci sono avanzi che si possono ancora distribuire), ma si può anche inserire nel Contratto il termine entro il quale (5 giorni?) il D.S. convoca le riunioni RSU se richieste da uno/la maggioranza/tutti i componenti eletti.

Per quanto riguarda i compensi per la flessibilità organizzativa e didattica, data come possibilità e definita dalla legge sull’Autonomia scolastica (articoli 4 e 5 del DPR dell’8/3/1999), inizialmente beneficiata con un compenso, in base all’art. 31 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, che andava da 300.000 a 600.000 Lire annue lorde tabellari. L’art. 86 del CCNL in vigore mette al primo punto l’obbligo di retribuire, con il fondo d’Istituto (comma 2, paragrafo a), “la flessibilità organizzativa e quella didattica … previste nella legge sull’Autonomia. Al personale docente … spetta un compenso definito in misura forfetaria in contrattazione integrativa d’istituto”.

Molti, se non tutti gli insegnanti, avrebbero diritto a questo riconoscimento, in particolare per:

1) l’attivazione di percorsi didattici individualizzati per l’integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni diversamente abili;

3) l’articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi;

4) l’orario scolastico distribuito su 5 giorni alla settimana con 4 – 5 rientri pomeridiani;

5) orari spezzati o a scacchiera;

6) servizio svolto a scavalco su più plessi scolastici;

7) insegnamento su più di n. classi.

Gli unici insegnanti che si vedrebbero esclusi da queste categorie sarebbero quelli assenti per più mesi nell’arco dell’anno scolastico, eppure in molte scuole non si considera assolutamente la possibilità di compensare ciò che si fa per davvero nella scuola durante le ore di insegnamento e si premiano soltanto le ore aggiuntive.

 Giuliana Bagliani e Michela Gallina

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

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