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Redazione

Segreteria Nazionale

APRILE 2008


Scrutini nella primaria

a cura di Laura Razzano

 

Con la circolare numero 32 protocollo AOODGOSN 2929 “Scrutini ed esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione” il Ministero dà alcune informazioni sugli scrutini dell'anno scolastico 2007-2008.

Le procedure per la valutazione finale degli alunni di scuola primaria sono disciplinate dall'art. 8 del D.lvo 19 febbraio 2004, 59. Il passaggio e l'ammissione degli alunni della scuola primaria da una classe alla successiva avvengono sulla base della valutazione degli apprendimenti e del comportamento.

(art. 8 “Norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione”) La valutazione nella Scuola primaria.

La valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati; agli stessi è affidata la valutazione degli apprendimenti didattici ai fini del passaggio al periodo successivo.

 

I medesimi docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva all'interno del periodo biennale, in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

 

Ordinanza ministeriale del 31 maggio 2001 n. 90 relativa alle norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali (art. 1).

Il passaggio degli alunni della scuola elementare da una classe alla successiva avviene per scrutinio. Gli scrutini per le classi prima, seconda, terza e quarta elementare si effettuano e sono pubblicati entro i termini stabiliti dal calendario scolastico.

Lo scrutinio finale costituisce il momento conclusivo dell'attività educativa annuale e non deve essere una risultanza di apposite prove, bensì delle osservazioni e delle verifiche effettuate dagli insegnanti di classe nel corso dell'intero anno scolastico.

Gli elementi di valutazione quadrimestrale, desunti dalla registrazione delle verifiche, costituiscono la base del giudizio finale di idoneità per il passaggio alla classe successiva che sarà documentato con l'apposito attestato illustrato dal documento di valutazione.

Nei casi in cui gli alunni non possano essere valutati al termine delle lezioni per prolungate assenze determinate da malattie, dal trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva, gli insegnanti annotano tale impedimento sul documento di valutazione e rinviano la formulazione del giudizio finale al termine delle prove suppletive.

 

Attenzione!

Dopo l'abrogazione dell'articolo 145 del testo unico in materia di istruzione, il consiglio d'interclasse non ha più alcuna competenza in merito all'eventuale non ammissione di alunni alla classe successiva.

Abolito anche l'articolo 144, in base alla loro autonomia, le scuole possono decidere modalità, tempi, criteri e modelli di registrazione delle verifiche per la valutazione degli alunni, forme di comunicazione alle famiglie e i modelli di scheda.

Si ricorda che, essendo scelte didattiche, sono di esclusiva competenza del Collegio dei docenti.

Scrutini finali

Il passaggio da un periodo didattico ad un altro avviene per scrutinio:

  • al termine del primo e del terzo anno;

  • al termine del quinto anno di corso per il passaggio Al primo periodo della scuola secondaria di primo grado;

e si ottiene con una valutazione positiva e non si ottiene quando la valutazione sia negativa e decisa collegialmente e a maggioranza dei docenti della classe.

Riassumendo: la non ammissione alla classe successiva all'interno di un medesimo periodo didattico, al termine rispettivamente del secondo e del quarto anno di corso, può essere negata esclusivamente con decisione assunta collegialmente e all'unanimità dai docenti della classe, e solamente in casi eccezionali e con specifica motivazione, come già evidenziato.

Gli scrutini finali avvengono, secondo un calendario fissato dal dirigente scolastico, alla presenza dei docenti di classe, ivi compresi i docenti di sostegno, il docente specialista per l'insegnamento della lingua straniera e, limitatamente agli alunni che si avvalgono del relativo insegnamento, il docente di religione.

Possono essere acquisite relazioni da parte del personale che, in posizione di esperto o di docente esterno alla classe, abbia svolto attività opzionale o integrativa.

Le sedute di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da un docente della classe da lui delegato ma la decisione di fermare un alunno spetta solo ai docenti della classe.

 


Ai fini della valutazione è bene tener conto del decreto ministeriale 31 luglio 2007, concernente le “Indicazioni per il curricolo per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione” e, in particolare, il capitolo riferito all'organizzazione del curricolo e lo specifico riferimento ai “traguardi per lo sviluppo delle competenze”.

L'articolo 29 del contratto nazionale di lavoro annovera gli scrutini, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione, tra le attività funzionali di carattere collegiale riguardanti i docenti.


Istruzione familiare e scuola non statale e non paritaria

Gli alunni che assolvono all'obbligo attraverso l'istruzione familiare - attività di istruzione primaria svolta direttamente dai genitori o da persona a ciò delegata dai genitori stessi - o presso scuole non statali, non paritarie, sono ammessi a sostenere gli esami di idoneità in una scuola primaria statale o paritaria del territorio. L'esame di idoneità si svolge dinanzi alla commissione istituita nella scuola statale o paritaria, composta da tre insegnanti, nominati dal dirigente tra i designati dal Collegio dei docenti. Nei casi in cui gli alunni esterni siano molto numerosi, possono essere formate più commissioni in una medesima scuola statale o paritaria.

Le domande di partecipazione agli esami di idoneità, redatte in carta semplice e corredate dal programma dell'attività svolta, devono essere presentate ai capi di istituto delle scuole statali o paritaria entro il 30 aprile.

Le iscrizioni agli esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta e al primo anno della scuola secondaria di primo grado sono consentite agli alunni che abbiano compiuto, o compiano entro il 31 dicembre 2008, rispettivamente in sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo anno di età.

Gli alunni provenienti da istruzione familiare, qualora non si iscrivano ad alcuna scuola statale o paritaria, sono obbligati, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 76/2005, a sottoporsi ogni anno ad esame di idoneità per la classe successiva a quella corrispondente all'anno di corso per la quale sono stati istruiti, nei limiti di età prescritti dal precedente comma.

Per contro, gli alunni che frequentano la scuola non statale e non paritaria hanno l'obbligo di sottoporsi ad esame di idoneità solamente nel caso in cui intendano iscriversi a scuole statali o paritarie, nonché al termine della scuola primaria per il passaggio alla Scuola secondaria di primo grado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

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