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Sorveglianza alunni

Nessun obbligo è legittimo oltre l’orario di servizio

A cura di Chiara Moimas e Michela Gallina

 

Ci è giunta notizia da più scuole, con relativa preoccupazione dei colleghi, di nuove richieste avanzate dai Dirigenti scolastici in merito alla sorveglianza degli alunni dopo il termine delle lezioni. Le richieste variano da scuola a scuola ma sono tese a protrarre a tempo indefinito il permanere degli insegnanti presso la struttura.

Alcuni dirigenti ad esempio obbligano i docenti ad aspettare i genitori o addirittura lo scuolabus che arriva, a volte, con mezz'ora di ritardo, altri addirittura ad identificare gli adulti, che vengono a prelevare il minore, selezionando tra una rosa di persone autorizzate. Lasciamo solo immaginare il disagio qualora a vigilare sia una supplente temporanea, magari nominata per un solo giorno! Il paradosso è che alcune colleghe, a loro volta genitori, per assolvere a questa incombenza, giungono in ritardo a ritirare il proprio figlio a scuola e si rivolgono alle nostre sedi sindacali chiedendo in base a quali normative il dirigente possa richiedere questo tipo di servizio. Le disposizioni della dirigenza talvolta sono verbali, altre volte addirittura sono ordini scritti impartiti attraverso circolari d’Istituto.

Ci sembra di individuare, in questo atteggiamento dell’amministrazione, un vero e proprio ribaltamento delle responsabilità tra scuola e famiglia. La responsabilità degli insegnanti infatti ha dei precisi limiti territoriali e temporali, i primi legati alla scuola e alle sue pertinenze, i secondi, in base al contratto, si estendono da 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni fino al momento in cui l’insegnante accompagna gli alunni all’uscita (sia essa portone o cancello) al termine delle lezioni.

Nel Veneto siamo a conoscenza di una disposizione del Direttore Regionale in merito alla responsabilità civile degli insegnanti. Abbiamo visionato con attenzione il documento per capire se potesse essere la causa del recente atteggiamento dei D.S., in realtà la circolare Prot. n. 5227/C41/S.P. del 2 Novembre 2005 oltre ad apparire come un trattato sulla responsabilità civile, non contiene elementi che possano stravolgere le mansioni del personale docente. L’unico punto che potrebbe aver generato,  più o meno in buona fede, possibilità di manipolazione interpretativa da parte dei D.S. è il seguente, che riportiamo testualmente: “L’arco temporale di estensione di tale obbligo (obbligo di vigilanza) perdura, senza soluzione di continuità, dal momento in cui ha avuto inizio l’affidamento dello studente alla scuola fino a quando il minore, riconsegnato ai genitori o lasciato in un luogo dove, secondo la normalità, non sussistono situazioni di pericolo, rientra ad ogni effetto giuridico nell’alveo della sorveglianza parentale (Cass. – SS.UU. – 05.09.1986, N. 5424).”

L’espressione generica, in quanto formulata dalla Corte di Cassazione: “riconsegnato ai genitori” forse può aver suggerito le libere interpretazioni di cui abbiamo parlato sopra, nonostante in tale affermazione non venga specificato a chi spetti il compito di “riconsegnare”.

Piuttosto, nella medesima circolare leggiamo ancora: “Il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, è annoverato anche tra gli obblighi spettanti al personale A.T.A.. A riguardo il vigente CCNL del comparto scuola individua nell’allegata tabella A, per il profilo professionale di Area A, rilevanti mansioni di accoglienza e sorveglianza degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione …”

Considerando che tutti i doveri e gli obblighi spettanti agli insegnanti sono contenuti nel Contratto, vediamo cosa dice a questo punto il nostro testo normativo di riferimento. Nel CCNL 2002-05 infatti l’assistenza e l’accoglienza dei bambini da parte dei docenti sono previste

1)       all’art. 26 (attività di insegnamento) comma 10, durante il servizio di mensa

2)       all’art. 27 (attività funzionali all’insegnamento) comma 5,  nei 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni.

Non è previsto dal contratto di lavoro che i docenti, al termine delle attività didattiche, si soffermino nei locali scolastici per custodire alunni nel caso questi non vengano prelevati dai genitori o siano in attesa dell’arrivo dello scuolabus, infatti:

-          oltre i due articoli succitati non è prevista per i docenti attività di sorveglianza

-          attività aggiuntive di insegnamento o funzionali allo stesso sono programmate e deliberate dal collegio dei docenti e non rientra in esse l’attività di sorveglianza.

Nel contratto non troviamo neppure nessun obbligo di identificazione dei familiari autorizzati al prelevamento dei minori, i compiti di identificazione spettano alle forze dell’ordine, vedasi: carabinieri, vigili, polizia, non certo agli insegnanti.

Come già ribadito dalla disposizione regionale invece, il CCNL nella TABELLA A – PROFILI DEL PERSONALE ATA-AREA A cita testualmente:”E’ addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche ed educative…..”

Risulta impensabile ed improponibile che un lavoratore (in questo caso l’insegnante) prolunghi il proprio orario di servizio a seconda dell’estemporanea esigenze dell’utenza, dei disagi del traffico urbano e della pianificazione dei trasporti scolastici effettuata dai comuni. Soprattutto in riferimento ai ritardi sistematici di alcuni genitori nel venire a ritirare i figli, non vediamo perché la prospettiva, anche solo a livello di opinione pubblica, debba essere ribaltata e il dito debba essere puntato verso l’insegnante “irresponsabile” che non si renda disponibile ad esporsi a rischi continuando a vigilare sul minore anche quando non ne sia tenuto, piuttosto che verso la negligenza delle famiglie. Ricordiamo che mediamente sono 25 gli alunni affidati ad un insegnante, mentre un genitore deve occuparsi, sempre mediamente, di 1 o 2 figli.

Si ribadisce che il tempo trascorso a scuola, con funzione di custodia, non può essere recuperato, non essendo tale istituto previsto dal CCNL tranne che per quanto previsto dall’art. 16 (permessi brevi) e non può essere pagato, poiché non rientra tra le attività programmate e comunque tale tempo NON E’ ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO NE’ ATTIVITA’ FUNZIONALE ALL’INSEGNAMENTO.

Ancora va detto che le attività aggiuntive retribuite con il fondo d’istituto sono facoltative e quindi non possono essere imposte.

Si fa presente che il personale ATA , nei momenti successivi al termine delle lezioni E’ IN SERVIZIO.

Avvertiamo gli insegnanti che se si soffermano troppo all’uscita della scuola e nei dintorni delle sue pertinenze, si espongono a rischi e possono essere chiamati a rispondere di eventuali incidenti in quanto qualsiasi adulto si trovi in presenza di minori ne è responsabile.

 

 

 

 

 

 

 

 
     

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