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Redazione

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GENNAIO 2005


 

Tutor e portfolio: suggerimenti per l’uso

 

Il tutor canonico morattiano, per ora, non si può fare in quanto non è stato abrogato l’art. 395 del D.L.vo 297/1994 che definisce la funzione docente, non è stata avviata la prevista formazione e, a livello contrattuale, nulla è stato definito. Per ora, la legge ed il contratto assegnano a tutti i docenti le prerogative del tutor che non potranno essere attribuite soltanto ad alcuni (TUTOR) togliendole a tutti gli altri (NON TUTOR). Laddove non si è optato per l’opzione TUTTI TUTOR, la nostra Organizzazione sindacale continua ad essere a disposizione per tutelare i diritti lesi di tutti i NON TUTOR.

Al momento il tutor canonico morattiano non può essere imposto dall’alto. Ce lo confermano la C.M. 29/2004 che parla di flessibilità e gli accordi verbali, frutto della trattativa all’ARAN fra O.O.S.S. e rappresentanti del MIUR non ancora conclusa.  Dai verbali degli incontri finora svolti, viene fatta salva la flessibilità in merito alla funzione tutoriale e per il prossimo anno vengono confermati l’organico attuale e la mobilità annuale degli insegnanti. L’idea del padre della riforma, Bertagna, di utilizzare 4 delle 22 ore d’insegnamento per svolgere le funzioni tutoriali, al momento, non è praticabile (non vi è un corrispondente contrattuale); potrebbe essere percorribile l’ipotesi di retribuire, come attività aggiuntive, il maggior onere di servizio richiesto da tale funzione (se fossero disponibili dei fondi adeguati, che per ora non ci sono).

Per logica, non essendo stato ufficializzato il tutor canonico morattiano,  conseguentemente non trova diritto di cittadinanza quelloggetto misterioso e non obbligatorio: il portfolio che la C.M. 85/2004 ha chiarito essere diviso in due sezioni: quella valutativa e quella di orientamento. La citata circolare ha precisato, che per ora, dev’essere privilegiata la parte valutativa per la quale ha fornito alle scuole anche un fac-simile di scheda adottabile così comè; resta ovviamente la facoltà, per le singole scuole, di adattarlo come meglio credono.

Chiaramente al momento sarà opportuno evitare di produrre anticipazioni sulla sezione di orientamento e rimanere in attesa di eventuali indicazioni più precise. In sintesi: il portfolio nella sezione di orientamento è un oggetto misterioso, non obbligatorio, da cui è bene astenersi e, laddove dovesse essere imposto, è bene richiedere un ordine scritto con indicazione delle ore destinate alla compilazione e del compenso previsto in quanto attività aggiuntiva. La nostra O.S. è pronta per aprire questo nuovo fronte di contenzioso.

Va infine sottolineato che, trovandosi traccia del portfolio solo nelle Indicazioni Nazionali, transitorie ed inderogabili unicamente per quanto attiene agli obiettivi specifici di apprendimento, questo strumento non può essere obbligatorio per le scuole. Infatti nella legge 53 e nel decreto attuativo 59  non se ne trovano riferimenti.  I modelli di portfolio elaborati e proposti dalle case editrici non hanno nessuna prescrittività in quanto non sono ministeriali ed ufficiali e pertanto non possono essere imposti.

 

Gaetano Mattera

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

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