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Redazione

Segreteria Nazionale

 

 

MARZO 2006


CONTRATTAZIONE

Tanto per chiarire alcuni concetti fondamentali, noi insegnanti godiamo di due tipi di contratti collettivi nazionali: uno quadriennale normativo che, come dice il nome, disciplina gli aspetti legati alla gestione normativa, agli impegni, ai diritti e doveri, agli obblighi di servizio, alle competenze ed alle relazioni specifiche professionali, agli orari e cosi via ed uno biennale economico che disciplina gli aspetti retributivi. I contratti vengono stesi, presso l’ARAN, l’agenzia di mediazione e negoziazione, dai rappresentatati delle organizzazioni sindacali rappresentative e dai rappresentanti dell’amministrazione, ossia del Ministero dell’Istruzione. Il contratto quadriennale normativo, attualmente in vigore, venne siglato nel luglio del 2003, contratto con validità temporale 2002-2005. La nostra associazione non lo sottoscrisse in quanto non vi erano state accolte le proposte ritenute forti quali l’area di contrattazione separata per i docenti, l’unicità della funzione docente, la valorizzazione dell’insegnamento e della funzione docente rispetto all’aggiuntivo e così via.
Quello che preme sottolineare è come vi sia un meccanismo perverso e poco democratico nella gestione della contrattazione, una sorta di ricatto. Infatti le organizzazioni sindacali che non accettano di sottoscrivere un contratto, in quanto non lo ritengono buono per la categoria, ed anzi lo considererebbero un tradimento del mandato di fiducia ricevuto dagli iscritti, vengono poi estromesse dalle contrattazioni decentrate, ossia quelle regionali e quelle d’Istituto. Di fatto, la procedura diventa un modo per far uscire di scena i sindacati ritenuti “scomodi”, quelli che si battono per ottenere alcuni risultati considerati importanti per migliorare qualitativamente la vita lavorativa professionale, quelli che non accettano volentieri i compromessi di comodo. La nostra Organizzazione è proprio questo, potremmo dire che sia nata per questo, per contrastare il monopolio del potere dei sindacati tradizionali. Essere esclusi dalla trattativa significa anche non poter dare assistenza ai nostri iscritti in quelle istituzioni scolastiche dove non siano state elette le nostre RSU o comunque, laddove le RSU lo richiedano, offrire loro un supporto di presenza alle trattative.
Com’è risaputo, il 22 settembre 2005, si concluse la contrattazione per il biennio economico. In tale data la nostra Federazione firmò, in quanto ritenne che le condizioni ottenute fossero le migliori possibili nella situazione e così, dopo anni di esclusione, fummo riammessi alla contrattazione decentrata. Dal 22 settembre giungemmo però al 7 dicembre prima che la firma del contratto fosse ufficializzata e con essa anche il nostro diritto alla partecipazione. Con una nota prot. n. 786 del 20 dicembre 2005 il MIUR comunicò ai Direttori scolastici regionali il diritto della federazione Gilda-UNAMS alla partecipazione alla contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica. Il comunicato sembrava aver messo a tacere vari dubbi, tentativi di esclusione e boicottaggio messi in atto da alcune Amministrazioni scolastiche e da alcuni sindacati. Invece, a quanto pare, la nostra presenza risulta scomoda e fastidiosa per qualcuno in particolare, evidentemente poco disposto a condividere le decisioni riguardanti la scuola con le “voci fuori dal coro”. Invitiamo tutti i nostri lettori ad interrogarsi sul significato di questo ostracismo, sul significato della determinazione a non farci partecipare. Così la C.I.S.L.-Scuola è recentemente intervenuta presso il M.I.U.R. e l'A.R.A.N. per chiedere l'esclusione della GILDA-U.N.A.M.S. in quanto, pur avendo sottoscritto il contratto biennale vigente, non avrebbe firmato il precedente contratto quadriennale normativo né il precedente biennale economico.
Ecco riportato di seguito un estratto della risposta fornita dall’ARAN al quesito presentato dalla CISL, la nota è del 7 febbraio 2006, prot. n. 1315:
“ Con le note in oggetto è stato posto il problema se una organizzazione sindacale, che non sia firmataria del CCNL relativo al quadriennio normativo e primo biennio economico  ma solo del secondo biennio economico, possa essere ammessa alla contrattazione integrativa.(…). Da consolidata giurisprudenza i CCNL biennali sono tra loro autonomi e ciascuno di essi individua i soggetti da ammettere alla contrattazione integrativa, qualora firmatari del CCNL.
Ne deriva, pertanto, l’impossibilità di escludere una organizzazione firmataria del contratto  nazionale dalla contrattazione nel luogo di lavoro per l’applicazione del CCNL biennale sottoscritto. Se così fosse l’ammissione alle trattative sarebbe cristallizzata  alla verifica delle organizzazioni sindacali ammesse alle trattative per il quadriennio normativo.
Occorre ora stabilire quale sia il contratto integrativo cui il sindacato firmatario del solo secondo biennio economico abbia titolo a partecipare.
Tutti i CCNL attribuiscono alla contrattazione integrativa la definizione di numerose materie, alcune di carattere economico e altre di carattere normativo, per le quali è prevista la stipulazione di un accordo di parte normativa quadriennale e di parte economica biennale, alla stessa stregua del contratto nazionale.
E’ evidente, da quanto premesso, che l’organizzazione sindacale subentrante nel secondo biennio  non ha titolo a partecipare alla negoziazione dell’integrativo quadriennale e primo biennio economico in quanto non firmataria. Ciò infatti presuppone  la sottoscrizione del relativo CCNL, sempre possibile, dal momento che l’organizzazione  di cui trattasi ha partecipato alle trattative. In mancanza di tale sottoscrizione, l’organizzazione potrà partecipare solo alle trattative che si riferiscono al secondo biennio,(…)”.
Se ci è consentito un parere in merito a quanto riportato, le considerazioni dell’ARAN ci sembrano alquanto cervellotiche, danno un colpo al cerchio ed uno alla botte senza pervenire ad alcuna conclusione di fatto. Non ci possono escludere dalla contrattazione perché la consolidata giurisprudenza non lo consente, ma mettono dei limiti ai nostri interventi che concretamente non si riesce a capire come debbano manifestarsi. Cosa può voler dire “praticamente” partecipare ed intervenire solo per quegli aspetti riguardanti il contratto economico che comunque sono strettamente connessi agli aspetti normativi? Se il documento voleva essere un tentativo di chiarificazione, diciamo che ha fallito nel suo obiettivo generando ulteriori occasioni di confusione e dunque di tensione, perché dove non c’è chiarezza e garanzia del diritto regna la legge della prepotenza e dell’arroganza.
Come se non bastasse, è del 20 febbraio la replica del MIUR che, con nota prot. n. 95 del 20 febbraio 2006, avente per oggetto: “Federazione GILDA-UNAMS partecipazione alla contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica (seguito della nota n. 786 del 20 dicembre 2005). Chiarimenti dell’ARAN”, recepisce le generiche indicazioni dell’ARAN riportandole testualmente al suo interno. Quindi nemmeno dal Ministero è giunto l’auspicato chiarimento.


Michela Gallina

 

 

 

 

 

 

 

 
     

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