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Il Collegio Docenti come paracadute Orario,
obblighi di servizio sostituzioni e Piano annuale delle attività
I
nostri obblighi di servizio sono contenuti negli articoli 26 e 27 del CCNL
2002-05. Gli
obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in
attività di insegnamento e
attività funzionali all’insegnamento (tutto quello che non rientra in
queste due categorie costituisce il lavoro aggiuntivo e, come tale,
“straordinario” quindi “facoltativo”): “Prima dell’inizio delle lezioni il dirigente scolastico
predispone, sulla base di eventuali proposte degli organi collegiali, il
Piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente
che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano è deliberato dal
Collegio dei Docenti nel quadro della programmazione educativa e con la
stessa procedura è modificato per far fronte a nuove esigenze.» (art
26 comma 4 CCNL 2002-05). Quindi
già a settembre ciascun docente deve conoscere tutti gli impegni che lo
riguarderanno in corso d’anno scolastico e la loro scansione temporale. In
particolare l’art. 26 al comma 5 definisce gli orari
di insegnamento che sono di 25, 22+2 e 18 ore rispettivamente per la
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, distribuite in non meno di 5
giorni settimanali. Per quanto riguarda la scuola primaria, la quota oraria
eventualmente eccedente le attività frontali e di assistenza alla mensa
(che rientrano a tutti gli effetti nell’orario di attività didattica),
viene destinata, previa programmazione, ad attività di arricchimento
dell’offerta formativa e di recupero. Nel caso il Collegio dei Docenti non
abbia optato per la destinazione di tutta o parte della quota oraria (di
contemporaneità) a tal fine, quelle ore saranno destinate per supplenze in
sostituzione dei docenti assenti fino ad un massimo di 5 giorni
nell’ambito del plesso di servizio. Ribadiamo come la scelta del recupero
e quella delle sostituzioni siano alternative e non cumulabili in base alle
esigenze contingenti del momento. Sconsigliamo vivamente ai colleghi
l’improvvisazione: se si è scelto per il recupero, ritenendolo
didatticamente opportuno, le ore a tal fine destinate non dovranno essere
toccate o deviate ad altri scopi, se al contrario si sceglie di destinare le
ore disponibili alle supplenze, nel caso in cui non vi sia nessun collega da
sostituire, l’insegnante in orario non frontale rimarrà nel plesso “a
disposizione” ma non improvviserà recuperi, perché questo comporterebbe
uno svilimento dell’attività e della stessa immagine professionale,
declassata al ruolo di giullare tappabuchi delle situazioni di emergenza. Per
assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono
tenuti a trovarsi in classe 5
minuti prima dell’inizio delle lezioni (art. 27 CCNL 2002-05 comma 5).
A
settembre e a giugno, se
le lezioni non sono ancora iniziate, o se sono già terminate, è
illegittima l’imposizione ai docenti dell’obbligo di presenza nella
scuola, in assenza di attività deliberate dal Collegio dei Docenti (CCNL
2002-05. art. 26 e 27; Consiglio di Stato sezione n.173 dell’8.5.1987).
Infatti, per quel che riguarda le attività funzionali all’insegnamento, gli adempimenti a cui siamo tenuti sono di tipo:
- Tra gli adempimenti individuali dovuti (art. 27 CCNL 2002-05 comma 2) rientrano le attività relative: 1)
alla preparazione delle lezioni ed esercitazioni; 2)
alla correzione degli elaborati; 3)
ai rapporti individuali (e l’aggettivo “individuale” è
riferito al docente non al genitore) con le famiglie. Come
si può vedere da quanto sopra, gli impegni individuali, anche se non
quantificabili, sono relativi ad alcune funzioni ben precise e non possono
essere estesi a qualsiasi attività proposta da dirigenti fantasiosi. -
Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono
costituite da: ·
partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa
l’attività di programmazione e verifica d’inizio e fine anno e
l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali,
quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle
scuole dell’infanzia, per un totale di 40 ore annue (art. 27 CCNL 2002-05
comma 3, lettera a); ·
la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe,
di interclasse, di intersezione. Gli obblighi sono programmati secondo
criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti, tenendo conto degli oneri di
servizio degli insegnanti aventi un numero di classi superiori a 6, in modo
da prevedere, di massima, un impegno non superiore alle 40 ore annue (art.
27 CCNL 2002-05 comma 3, lettera b); ·
lo svolgimento degli scrutini e degli esami compresa la compilazione
degli atti relativi alla valutazione (art. 27 CCNL 2002-05 comma 3, lettera
c) Quanto
sopra, in base al nostro contratto di lavoro, comprende tutti gli obblighi
di servizio al di fuori delle attività di insegnamento, ivi compresi gli
impegni precedenti l’inizio e seguenti il termine delle lezioni. Per tutte
le ore prestate eventualmente in eccedenza a tali obblighi negli ultimi 5
anni (termine di prescrizione ordinaria) può essere richiesto il pagamento.
Evitare
di lavorare gratis può rappresentare un primo passo verso una maggiore
considerazione del nostro lavoro e un freno alla svalutazione e deriva
professionale. I
poteri del Collegio dei Docenti Ricordiamoci di stare attentissimi alle delibere del Collegio dei Docenti, in particolare modo a quelle del mese di settembre, quando si decidono le condizioni di lavoro per l’intero anno scolastico. La
convocazione ordinaria richiede almeno 5 gg di preavviso e deve essere
recapitata a tutti i membri. La seduta è illegittima e può essere
annullata nel caso che anche un solo membro non sia stato avvisato (Cons. di
Stato, sez. vi, n.120/72). Si
può deliberare soltanto su ciò che è all’o.d.g.; si possono inserire
nuovi punti su cui discutere ma solamente se sono presenti tutti i
componenti e decidono affermativamente all’unanimità (Consiglio di Stato
sez. V 679/1970). Le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti
validi espressi (DPR 416/1974 art.28), ciò significa che non si contano gli
astenuti (nota Min. P.I. n.771/1980 uff. Decreti Delegati). A verbale si
riporta il numero dei voti a favore, dei contrari e degli astenuti.
Per
evitare discussioni, conosciuto l’ordine del giorno, è opportuno
preparare in anticipo e per iscritto le proposte (magari sottoscritte da più
colleghi), che verranno presentate al Presidente del Collegio nel momento
della discussione del punto che interessa; così saranno votate e la mozione
prodotta sarà allegata al verbale della riunione, senza travisamenti. Se
qualcosa non convince e sembra una decisione illegittima, è bene chiedere
che vengano verbalizzati gli eventuali voti contrari o astenuti con la
relativa motivazione, sarà in tal modo garantita la possibilità di
presentare un ricorso e non si verificherà corresponsabilità di delibere
illegittime. «Il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato
alla deliberazione sono responsabili in solido per le decisioni assunte a
meno che non abbiano fatto constatare a verbale il proprio dissenso»
(Art.24 del DPR 10.1.1957 n.3). Il verbale dovrà essere letto ed approvato
non più tardi del Collegio successivo. In tale occasione è possibile
apportare modifiche e precisazioni. Chi fa parte di un Organo collegiale, ai
sensi della legge 241/90 può chiedere di visionare il verbale. La «trasparenza»
in questo caso dovrebbe scoraggiare sorprese o manomissioni. Il
Dirigente ha diritto ad un solo voto come ciascun insegnante e, in
quell’occasione, è soltanto il presidente della riunione non il superiore
gerarchico, perché il collegio è sovrano. Il Consiglio di Stato (sez.II
n.11114/1980) ha sancito che le delibere degli OO.CC. scolastici sono atti
amministrativi definitivi, non impugnabili per via gerarchica, ma con
ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica. Rientra
nei doveri del Capo d’Istituto dare attuazione alle delibere anche se non
le condivide e le ritiene illegittime.
Piano
per l’Offerta Formativa (POF)
Secondo l’Art. 24 del CCNL 2002-05 («Funzione docente») il Collegio dei
Docenti dovrà elaborare, attuare, articolare in base alle esigenze degli
alunni e verificare gli aspetti pedagogico-didattici del P.O.F. nel quadro
degli obiettivi generali nazionali (programmi ministeriali) e nel rispetto
degli indirizzi generali di gestione e d’amministrazione del P.O.F. della
singola scuola, i quali (legge sull’Autonomia, Art. 3, Comma 3) sono
definiti e adottati dal Consiglio di Circolo o Istituto, tenuto conto delle
eventuali proposte e dei pareri degli organismi e delle associazioni dei
genitori. In sintesi: 1.
il Consiglio d’Istituto ascolta le eventuali associazioni dei
genitori e fissa gl’indirizzi generali per le attività, le scelte
generali di gestione e d’amministrazione
Anche
«la scelta, l’adozione e l’utilizzazione delle metodologie e degli
strumenti didattici, compresi i libri di testo, dovranno essere coerenti col
POF» (Autonomia, art.4, comma 5). Il POF non è un nostro personale o
collegiale strumento di lavoro, ma un biglietto da visita della Scuola, che
mostra a tutti (legge n°241/’90 sulla trasparenza) il «servizio»
offerto agli «utenti». Sarà saggio e prudente inserire obiettivi
realistici e non promettere attività che non si è sicuri di poter
effettuare. «Il P.O.F. è reso pubblico e consegnato alle famiglie
all’atto d’iscrizione» (Autonomia, art.5), pertanto va definito a
gennaio; a settembre si delibererà soltanto il piano delle attività, per
dare concretezza al POF, ed eventuali modifiche, che andranno però
giustificate (presentandole ai genitori). Commissioni, Progetti e ReferentiGli
impegni di lavoro previsti per coloro che aderiscono a progetti e
commissioni sono di tipo aggiuntivo e quindi, come tale, facoltativo. Non
esistono infatti obblighi di servizio (né impliciti, né espliciti)
relativi a queste attività il cui svolgimento viene retribuito con il Fondo
d’Istituto. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un proliferare
asfissiante ed opprimente di questo genere di impegni, tale da sottrarre
tempo ed energie all’insegnamento e alla sua preparazione. Pertanto
consigliamo ai colleghi di limitare l’esistenza solo a progetti e
commissioni veramente utili, assegnati a colleghi che siano motivati a
portarli avanti. Ovviamente anche i progetti dovranno essere coerenti con il
POF. Formazione, aggiornamento.
La
partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto
per il personale (CCNL 2002-05, Art.62, Comma 1). Quindi, per evitare
contenziosi, se il Collegio Docenti è chiamato a deliberare in merito ad
iniziative di aggiornamento, nel verbale è bene specificarne la
facoltatività. E’
opportuno ricordare che, se si deliberano corsi di aggiornamento, la cui
frequenza porta a superare il
monte ore delle 40 (art. 27 comma 3 lettera A), questo rappresenta un onere
per l’amministrazione e bisognerebbe prima assicurarsi: a)
che nel bilancio della scuola ci siano le risorse e che siano state
stanziate b)
che la destinazione delle risorse sia stata contrattata con le RSU
Le
iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell’orario di
insegnamento (CCNL 2002-05 Art.62, comma 2), cioè quando non ci sono
lezioni o con sospensione delle stesse. Potrebbero essere effettuate anche
al pomeriggio, purtroppo, in quanto non è precisato che si debbano tenere
in giornate non coincidenti con le lezioni o con le riunioni collegiali
previste. I docenti possono usufruire di 5 giorni di esonero dal servizio
nel corso dell’anno scolastico per aggiornamenti autorizzati
dall’Amministrazione, con sostituzione secondo le norme per le supplenze
brevi (CCNL 2002/05 Art.62, Comma 5). Qualora i corsi si svolgano
fuori sede, la partecipazione comporta, ove spettante, il trattamento di
missione e il rimborso per le spese di viaggio (CCNL 2002/05 Art. 62 ,Comma
3). Assegnazione dei Docenti ai plessi e alle ClassiOperativamente, ogni insegnante che voglia cambiare plesso o attività svolta (area linguistica/matematica/antropologica/educazioni/assegnazione su progetto...) oppure abbia terminato il ciclo con la classe quinta (in tal caso non esiste più la continuità didattica) ha tutto l’interesse a chiedere per iscritto – facendo protocollare la domanda – dove vorrebbe essere impegnato. I criteri dovrebbero essere stabiliti nella contrattazione d’Istituto, nel caso in cui ciò non sia avvenuto, il Dirigente scolastico, in relazione ai criteri generali stabiliti dal Consiglio d’Istituto ed in conformità al piano annuale deliberato dal Collegio dei docenti, assegna gli insegnanti di scuola elementare e materna ai plessi, alle scuole ed alle attività, assicurando il rispetto della continuità didattica, in coerenza con quanto previsto, sulla stessa, dalla programmazione didattico-organizzativa elaborata dal Collegio dei docenti. La continuità, in caso di richiesta volontaria di assegnazione ad altro plesso o altra scuola, formulata dal singolo docente, non può essere considerata elemento ostativo. Il Dirigente scolastico opererà valorizzando, altresì, le competenze professionali in relazione agli obiettivi stabiliti dalla programmazione educativa e tenendo conto delle opzioni e delle esigenze manifestate dai singoli docenti. L’assegnazione ai plessi, alle scuole ed alle attività, anche su richiesta degli interessati, è da effettuarsi con priorità per i docenti già titolari, rispetto a quella dei docenti che entrano a far parte per la prima volta dell’organico funzionale d’Istituto. In caso di concorrenza, l’assegnazione sarà disposta sulla base della graduatoria formulata secondo la tabella di valutazione dei titoli ai fini delle utilizzazioni, allegata al CCND.
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