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Segreteria Nazionale

 

 

Il Collegio Docenti come paracadute

Orario, obblighi di servizio sostituzioni e Piano annuale delle attività

I nostri obblighi di servizio sono contenuti negli articoli 26 e 27 del CCNL 2002-05.

Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento e attività funzionali all’insegnamento (tutto quello che non rientra in queste due categorie costituisce il lavoro aggiuntivo e, come tale, “straordinario” quindi “facoltativo”):Prima dell’inizio delle lezioni il dirigente scolastico predispone, sulla base di eventuali proposte degli organi collegiali, il Piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano è deliberato dal Collegio dei Docenti nel quadro della programmazione educativa e con la stessa procedura è modificato per far fronte a nuove esigenze.» (art 26 comma 4 CCNL 2002-05). Quindi già a settembre ciascun docente deve conoscere tutti gli impegni che lo riguarderanno in corso d’anno scolastico e la loro scansione temporale.

In particolare l’art. 26 al comma 5 definisce gli orari di insegnamento che sono di 25, 22+2 e 18 ore rispettivamente per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, distribuite in non meno di 5 giorni settimanali. Per quanto riguarda la scuola primaria, la quota oraria eventualmente eccedente le attività frontali e di assistenza alla mensa (che rientrano a tutti gli effetti nell’orario di attività didattica), viene destinata, previa programmazione, ad attività di arricchimento dell’offerta formativa e di recupero. Nel caso il Collegio dei Docenti non abbia optato per la destinazione di tutta o parte della quota oraria (di contemporaneità) a tal fine, quelle ore saranno destinate per supplenze in sostituzione dei docenti assenti fino ad un massimo di 5 giorni nell’ambito del plesso di servizio. Ribadiamo come la scelta del recupero e quella delle sostituzioni siano alternative e non cumulabili in base alle esigenze contingenti del momento. Sconsigliamo vivamente ai colleghi l’improvvisazione: se si è scelto per il recupero, ritenendolo didatticamente opportuno, le ore a tal fine destinate non dovranno essere toccate o deviate ad altri scopi, se al contrario si sceglie di destinare le ore disponibili alle supplenze, nel caso in cui non vi sia nessun collega da sostituire, l’insegnante in orario non frontale rimarrà nel plesso “a disposizione” ma non improvviserà recuperi, perché questo comporterebbe uno svilimento dell’attività e della stessa immagine professionale, declassata al ruolo di giullare tappabuchi delle situazioni di emergenza.

Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a  trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni (art. 27 CCNL 2002-05 comma 5).

A settembre e a giugno, se le lezioni non sono ancora iniziate, o se sono già terminate, è illegittima l’imposizione ai docenti dell’obbligo di presenza nella scuola, in assenza di attività deliberate dal Collegio dei Docenti (CCNL 2002-05. art. 26 e 27; Consiglio di Stato sezione n.173 dell’8.5.1987).

Infatti, per quel che riguarda le attività funzionali all’insegnamento, gli adempimenti a cui siamo tenuti sono di tipo:

  1. individuale (la cosiddetta funzione docente, non quantificabile ma neppure infinita!)

  2. collegiale (quantificabili)

- Tra gli adempimenti individuali dovuti (art. 27 CCNL 2002-05 comma 2) rientrano le attività relative:

1)       alla preparazione delle lezioni ed esercitazioni;

2)       alla correzione degli elaborati;

3)       ai rapporti individuali (e l’aggettivo “individuale” è riferito al docente non al genitore) con le famiglie.

Come si può vedere da quanto sopra, gli impegni individuali, anche se non quantificabili, sono relativi ad alcune funzioni ben precise e non possono essere estesi a qualsiasi attività proposta da dirigenti fantasiosi.

- Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:

·   partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica d’inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole dell’infanzia, per un totale di 40 ore annue (art. 27 CCNL 2002-05 comma 3, lettera a);

·   la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi sono programmati secondo criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti, tenendo conto degli oneri di servizio degli insegnanti aventi un numero di classi superiori a 6, in modo da prevedere, di massima, un impegno non superiore alle 40 ore annue (art. 27 CCNL 2002-05 comma 3, lettera b);

·   lo svolgimento degli scrutini e degli esami compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione (art. 27 CCNL 2002-05 comma 3, lettera c)

Quanto sopra, in base al nostro contratto di lavoro, comprende tutti gli obblighi di servizio al di fuori delle attività di insegnamento, ivi compresi gli impegni precedenti l’inizio e seguenti il termine delle lezioni. Per tutte le ore prestate eventualmente in eccedenza a tali obblighi negli ultimi 5 anni (termine di prescrizione ordinaria) può essere richiesto il pagamento.

Evitare di lavorare gratis può rappresentare un primo passo verso una maggiore considerazione del nostro lavoro e un freno alla svalutazione e deriva professionale.

 

I poteri del Collegio dei Docenti

Ricordiamoci di stare attentissimi alle delibere del Collegio dei Docenti, in particolare modo a quelle del mese di settembre, quando si decidono le condizioni di lavoro per l’intero anno scolastico.

La convocazione ordinaria richiede almeno 5 gg di preavviso e deve essere recapitata a tutti i membri. La seduta è illegittima e può essere annullata nel caso che anche un solo membro non sia stato avvisato (Cons. di Stato, sez. vi, n.120/72).

Si può deliberare soltanto su ciò che è all’o.d.g.; si possono inserire nuovi punti su cui discutere ma solamente se sono presenti tutti i componenti e decidono affermativamente all’unanimità (Consiglio di Stato sez. V 679/1970). Le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti validi espressi (DPR 416/1974 art.28), ciò significa che non si contano gli astenuti (nota Min. P.I. n.771/1980 uff. Decreti Delegati). A verbale si riporta il numero dei voti a favore, dei contrari e degli astenuti.  

Per evitare discussioni, conosciuto l’ordine del giorno, è opportuno preparare in anticipo e per iscritto le proposte (magari sottoscritte da più colleghi), che verranno presentate al Presidente del Collegio nel momento della discussione del punto che interessa; così saranno votate e la mozione prodotta sarà allegata al verbale della riunione, senza travisamenti. Se qualcosa non convince e sembra una decisione illegittima, è bene chiedere che vengano verbalizzati gli eventuali voti contrari o astenuti con la relativa motivazione, sarà in tal modo garantita la possibilità di presentare un ricorso e non si verificherà corresponsabilità di delibere illegittime. «Il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato alla deliberazione sono responsabili in solido per le decisioni assunte a meno che non abbiano fatto constatare a verbale il proprio dissenso» (Art.24 del DPR 10.1.1957 n.3). Il verbale dovrà essere letto ed approvato non più tardi del Collegio successivo. In tale occasione è possibile apportare modifiche e precisazioni. Chi fa parte di un Organo collegiale, ai sensi della legge 241/90 può chiedere di visionare il verbale. La «trasparenza» in questo caso dovrebbe scoraggiare sorprese o manomissioni.

Il Dirigente ha diritto ad un solo voto come ciascun insegnante e, in quell’occasione, è soltanto il presidente della riunione non il superiore gerarchico, perché il collegio è sovrano. Il Consiglio di Stato (sez.II n.11114/1980) ha sancito che le delibere degli OO.CC. scolastici sono atti amministrativi definitivi, non impugnabili per via gerarchica, ma con ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica.

Rientra nei doveri del Capo d’Istituto dare attuazione alle delibere anche se non le condivide e le ritiene illegittime. 

Piano per l’Offerta Formativa (POF) Secondo l’Art. 24 del CCNL 2002-05 («Funzione docente») il Collegio dei Docenti dovrà elaborare, attuare, articolare in base alle esigenze degli alunni e verificare gli aspetti pedagogico-didattici del P.O.F. nel quadro degli obiettivi generali nazionali (programmi ministeriali) e nel rispetto degli indirizzi generali di gestione e d’amministrazione del P.O.F. della singola scuola, i quali (legge sull’Autonomia, Art. 3, Comma 3) sono definiti e adottati dal Consiglio di Circolo o Istituto, tenuto conto delle eventuali proposte e dei pareri degli organismi e delle associazioni dei genitori. In sintesi:

1.        il Consiglio d’Istituto ascolta le eventuali associazioni dei genitori e fissa gl’indirizzi generali per le attività, le scelte generali di gestione e d’amministrazione

  1. il Collegio dei Docenti elabora il  P.O.F.

  2. Il Consiglio d’Istituto adotta e pubblicizza il Piano. Ciò significa che il Consiglio (in cui gli insegnanti sono in minoranza) può anche respingere il Piano predisposto dal Collegio dei Docenti e pretendere modifiche.  

Anche «la scelta, l’adozione e l’utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, compresi i libri di testo, dovranno essere coerenti col POF» (Autonomia, art.4, comma 5). Il POF non è un nostro personale o collegiale strumento di lavoro, ma un biglietto da visita della Scuola, che mostra a tutti (legge n°241/’90 sulla trasparenza) il «servizio» offerto agli «utenti». Sarà saggio e prudente inserire obiettivi realistici e non promettere attività che non si è sicuri di poter effettuare. «Il P.O.F. è reso pubblico e consegnato alle famiglie all’atto d’iscrizione» (Autonomia, art.5), pertanto va definito a gennaio; a settembre si delibererà soltanto il piano delle attività, per dare concretezza al POF, ed eventuali modifiche, che andranno però giustificate (presentandole ai genitori).

Commissioni, Progetti e Referenti

Gli impegni di lavoro previsti per coloro che aderiscono a progetti e commissioni sono di tipo aggiuntivo e quindi, come tale, facoltativo. Non esistono infatti obblighi di servizio (né impliciti, né espliciti) relativi a queste attività il cui svolgimento viene retribuito con il Fondo d’Istituto. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un proliferare asfissiante ed opprimente di questo genere di impegni, tale da sottrarre tempo ed energie all’insegnamento e alla sua preparazione. Pertanto consigliamo ai colleghi di limitare l’esistenza solo a progetti e commissioni veramente utili, assegnati a colleghi che siano motivati a portarli avanti. Ovviamente anche i progetti dovranno essere coerenti con il POF.

Formazione, aggiornamento.  

La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale (CCNL 2002-05, Art.62, Comma 1). Quindi, per evitare contenziosi, se il Collegio Docenti è chiamato a deliberare in merito ad iniziative di aggiornamento, nel verbale è bene specificarne la facoltatività.

E’ opportuno ricordare che, se si deliberano corsi di aggiornamento, la cui frequenza  porta a superare il monte ore delle 40 (art. 27 comma 3 lettera A), questo rappresenta un onere per l’amministrazione e bisognerebbe prima assicurarsi:

a)       che nel bilancio della scuola ci siano le risorse e che siano state stanziate

b)       che la destinazione delle risorse sia stata contrattata con le RSU 

Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell’orario di insegnamento (CCNL 2002-05 Art.62, comma 2), cioè quando non ci sono lezioni o con sospensione delle stesse. Potrebbero essere effettuate anche al pomeriggio, purtroppo, in quanto non è precisato che si debbano tenere in giornate non coincidenti con le lezioni o con le riunioni collegiali previste. I docenti possono usufruire di 5 giorni di esonero dal servizio nel corso dell’anno scolastico per aggiornamenti autorizzati dall’Amministrazione, con sostituzione secondo le norme per le supplenze brevi (CCNL 2002/05 Art.62, Comma 5). Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione comporta, ove spettante, il trattamento di missione e il rimborso per le spese di viaggio (CCNL 2002/05 Art. 62 ,Comma 3).

Assegnazione dei Docenti ai plessi e alle Classi

Operativamente, ogni insegnante che voglia cambiare plesso o attività svolta (area linguistica/matematica/antropologica/educazioni/assegnazione su progetto...) oppure abbia terminato il ciclo con la classe quinta (in tal caso non esiste più la continuità didattica) ha tutto l’interesse a chiedere per iscritto – facendo protocollare la domanda –  dove vorrebbe essere impegnato.  

I criteri dovrebbero essere stabiliti nella contrattazione d’Istituto, nel caso in cui ciò non sia avvenuto, il Dirigente scolastico, in relazione ai criteri generali stabiliti dal Consiglio d’Istituto ed in conformità al piano annuale deliberato dal Collegio dei docenti, assegna gli insegnanti di scuola elementare e materna ai plessi, alle scuole ed alle attività, assicurando il rispetto della continuità didattica, in coerenza con quanto previsto, sulla stessa, dalla programmazione didattico-organizzativa elaborata dal Collegio dei docenti. La continuità, in caso di richiesta volontaria di assegnazione ad altro plesso o altra scuola, formulata dal singolo docente, non può essere considerata elemento ostativo. Il Dirigente scolastico opererà valorizzando, altresì, le competenze professionali in relazione agli obiettivi stabiliti dalla programmazione educativa e tenendo conto delle opzioni e delle esigenze manifestate dai singoli docenti. L’assegnazione ai plessi, alle scuole ed alle attività, anche su richiesta degli interessati, è da effettuarsi con priorità per i docenti già titolari, rispetto a quella dei docenti che entrano a far parte per la prima volta dell’organico funzionale d’Istituto. In caso di concorrenza, l’assegnazione sarà disposta sulla base della graduatoria formulata secondo la tabella di valutazione dei titoli ai fini delle utilizzazioni, allegata al CCND.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

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