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SETTEMBRE 2007 Classi ed affollamento.Luce sul quadro normativoI l problema del numero minimo e massimo di alunni per classe e sezione è ancora lontano dall’aver trovato una sua definitiva disciplina ed è a volte messo in discussione da ordinanze, finanziarie e perfino disposizioni che giungono dal Ministero dell’economia e dunque ben lontane da una giustificazione educativodidattica. Si tratta di uno dei tanti problemi connessi alla qualità del servizio gestito con la logica delle forbici e cacciavite se non addirittura dell’accetta. In questa scheda tecnica vogliamo passare in rassegna quelli che sono i testi normativi di riferimento a partire da quelli sopraordinati - La L. n° 820 del 24/09/71 (ordinamento scuola elementare e materna) vieta l'affidamento di più di 25 alunni ad insegnante. Riportiamo di seguito parte dell’articolo 12 della legge n. 820 del 1971: “Il numero massimo di alunni che possono essere affidati ad un solo insegnante non può essere superiore a 25 anche ai fini delle attività integrative e degli insegnamenti speciali di cui all'art. 1. Qualora all'insegnante siano affidate più classi, in orario normale, il numero massimo degli alunni è di 10”. (Quest’ultima enunciazione va tenuta presente quando si ricorre allo smistamento degli alunni nelle diverse classi per mancata sostituzione del collega assente, essendo di fatto in presenza di una pluriclasse). - Nella legge della sicurezza sugli ambienti di lavoro, D. Lgs. 626/94, un criterio sulla formazione delle classi è dato dal rispetto del parametro risultante dal rapporto alunni e superficie, che non è una novità introdotta dal D.Lgs. 626/94 ma risale al previgente Decreto Ministeriale del 18/12/1975 (recante norme tecniche relative all’edilizia scolastica) ancora in vigore in quanto richiamate dall'art. 5 c. 3 della L. n° 23/96, fino alla emanazione delle nuove norme tecniche quadro e di quelle specifiche di cui ai c. 1 e 2 della predetta L. 23/96. In particolare il D.M. 18/12/1975 prevede che le aule siano di altezza non minore a tre metri e che il rapporto alunni superficie sia di 1.80 mq/alunno nelle scuole materne, elementari, medie e 1,96 mq/ alunno nelle scuole superiori, senza tener conto degli arredi (es. cattedra e armadi). Quindi secondo il D.M. 18/12/1975 in una classe di scuola elementare con numero di 25 alunni, essendo l'indice minimo per alunno di 1,80 mq, la superficie minima necessaria, al netto degli arredi (senza cattedra e armadi e altro mobilio, fatta eccezione per i banchi e per le sedie) dovrebbe essere di almeno 45 mq (1,8X25) per un'altezza minima di tre metri. Nel caso invece di aule di dimensioni inferiori a quelle stabilite dalla legge, la istituzione scolastica, assolto all’obbligo di cui al co. 12 dell'art. 4 del D. Lgs. 626/94 con l’inoltro della richiesta all'Ente competente in merito ai lavori di adeguamento degli edifici, attrezzature, impianti, ecc. l’istituzione ha l'obbligo di adottare le misure alternative al fine di garantire un equivalente livello di sicurezza in attesa dell'esecuzione dei lavori come previsto dall’ art. 31 co. 3 della L. 626/94 e cioè la proporzionale riduzione del numero degli alunni per classe. - Altro criterio vigente è quello previsto nel Decreto del Ministero dell’Interno (norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica) del 26/08/92 che, oltre ad indicare le caratteristiche dell'edificio, ha previsto “un massimo affollamento” in un numero massimo di 26 persone ad aula (compresi alunni, insegnanti, sostegno, ecc) ma senza indicare alcunché in merito alla superficie minima; in merito a questo fenomeno appare evidente che in caso di pericolo “l’eccessiva presenza di persone in edifici” impedisce l’esodo non permettendo una sicura, veloce e corretta evacuazione dell'aula e/o edificio in caso di emergenza; inoltre la mancanza di una determinata cubatura di aria pro capite può generare la trasmissione di malattie infettive (virus e batteri) e dei parassiti (pediculosi) e cagionare in generale, danni alla salute per un non corretto ricambio d’aria; da un punto di vista amministrativo tali eventi comportano la decadenza dalla validità del certificato di agibilità e del certificato di prevenzione incendi rilasciati sulla base della effettiva planimetria e delle dimensioni delle aule e della scuola. - Altra fonte normativa in merito è poi il D.M. n° 331 del 24 luglio 1998 (disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola) integrato dal D.M. n° 141 del 3 giugno 1999 (Formazione classi con alunni in situazione di handicap relativo alla formazione e determinazione degli organici) che stabilisce il numero minimo e massimo di alunni necessari per formare una classe: per la scuola dell’infanzia, il numero minimo di 15 alunni e massimo 25; per la scuola elementare, numero minimo di 10 alunni e massimo 25; per le scuole medie, un numero minimo di 15 alunni e massimo 25; infine per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore le classi sono costituite da non meno di 25 alunni e non più di 20 alunni nelle classi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, che accolgono alunni in situazione di handicap. Il D.M. n° 331 del 24 luglio 1998 non detta norme tecniche ma all’art. 18.5 demanda al Dirigente Scolastico la verifica della presenza di elementi obiettivi che rendono necessario costituire classi con un numero inferiore di alunni, qualora le aule ed i laboratori siano di limitate dimensioni. Anche se l’art. 18.5 è dettato per le scuole superiori le disposizioni contenute possono essere estese, per analogia, anche alla scuola dell’infanzia, elementare e media. Il DM 331/98 autorizza anche a costituire classi, in via del tutto eccezionale, nei vari ordini di scuola, con uno scostamento del 10% rispetto ai limiti massimi e minimi del numero degli alunni (nel caso del numero massimo di alunni il 10% si concretizza in due alunni in più, talvolta arrotondati a tre, quindi classi da 27-28). L’eccezione sta invece diventando la regola! Nel compiere questa operazione, i dirigenti, e forse non solo loro, ignorano come la norma non sia applicabile nella Scuola elementare laddove in base ad una legge, pienamente vigente (infatti non risulta in alcun modo abrogata, la 820/71), il numero massimo di alunni per classe resta fissato in 25. Una legge dello Stato infatti non è derogabile in base ad un semplice Decreto ministeriale. - Le stesse disposizioni della legge finanziaria per il 2007 stabiliscono che il numero degli alunni per classe dovrà aumentare mediamente dello 0,4% ma "nel rispetto della normativa vigente" (e la normativa vigente è quella sopraccitata). - Inoltre con l’entrata in vigore del D.M. 21/06/1996 n° 292 il Dirigente Scolastico, è stato ritenuto datore di lavoro ai sensi del D.Lgs.n° 626/94 con conseguente responsabilità dell'attività scolastica, essendo allo stato attuale destinatario di tutti gli obblighi ivi previsti compreso quello di ottemperare ai principi dell'igiene e sicurezza di cui al predetto D. Lgs. 626/94 applicabili anche agli utenti ed alunni giusta previsione dell'art. 1 del D.M. Istruzione 29/09/1998 n° 382 recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle scuole ai fini dell'igiene e sicurezza. E’ dunque auspicabile che le istituzioni scolastiche nella formazione delle classi si attengano ora, alla luce di una evoluzione del quadro normativo di riferimento, invitiamo i colleghi a segnalare, preso le nostre sedi, eventuali irregolarità . (Fonte A. M. Regis – ReteScuole)
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