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Redazione

Segreteria Nazionale

 

 

 MAGGIO 2007


Attività aggiuntive ed ore eccedenti

Ci capita di verificare come nella pratica quotidiana vi sia una certa confusione riguardo alla terminologia con cui si indicano quelle prestazioni lavorative che non rientrano negli obblighi di servizio ma piuttosto in attività straordinarie e che nell’attuale CCNL sono nominate all’ art. 28, il quale però rinvia al contratto precedente.

Proviamo ora a fare un po’ di chiarezza ripescando dall’art. 25 del CCNL 26.05.99 alcune delle voci a noi utili:

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE

1. Le attività aggiuntive consistono in attività aggiuntive di insegnamento e attività aggiuntive funzionali all'insegnamento.
2. Le attività aggiuntive, a qualunque titolo prestate, sono deliberate dal collegio dei docenti nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili in coerenza con il piano dell'offerta formativa.
3. Il compenso orario e le modalità di attribuzione delle attività aggiuntive, ivi comprese quelle di pratica sportiva, sono determinati in sede di contrattazione integrativa nazionale; il compenso è incrementato in misura non inferiore al 10%. Ove non sia possibile una quantificazione oraria dell'impegno, si possono prevedere compensi in misura forfettizzata.
4. Il compenso per le attività aggiuntive d'insegnamento è erogato per le ore effettivamente prestate fino ad un massimo di sei ore settimanali. (…)

Una prima distinzione va dunque fatta fra le ore AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO e quelle FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO.

qNella prima categoria rientrano tutte le attività svolte in presenza di alunni (tutta la classe o piccoli gruppi, ad esclusione della sostituzione dei colleghi assenti) che si svolgono in orario aggiuntivo rispetto all’orario di servizio dell’insegnante. Possono pertanto essere attività di recupero per alunni stranieri, per alunni in difficoltà (che si svolgono in orario pomeridiano) oppure attività particolari inerenti a progetti sportivi, espressivo-teatrali, musicali ecc. che richiedano la presenza degli insegnanti al di fuori del loro abituale orario di servizio, ad esempio nel giorno libero. Queste attività, rientranti nel POF, hanno un compenso orario pari a € 28,41 lorde. Eventuali pernottamenti o trasferte per visite guidate o di istruzione invece ricevono un compenso forfetario e non orario.

qNella seconda categoria rientrano le attività di progettazione svolte dagli insegnanti nelle varie commissioni scelte e deliberate dal collegio dei docenti ed inserite nel piano annuale delle attività; la preparazione ed elaborazione dei progetti; le attività di referente, gli incontri per la legge 104/92 (per gli alunni certificati); il tutoraggio per tirocinanti o per insegnanti nell’anno di prova ecc. Questo tipo di prestazione prevede un compenso orario di € 15,91 lorde. Talvolta alcune delle sopraelencate attività ricevono un compenso forfetario (anche se quest’ultimo è più tipico del riconoscimento della flessibilità organizzativa – si veda in proposito l’articolo successivo).

Invece le ORE ECCEDENTI sono ore di insegnamento eccedenti l’orario d’obbligo che non gravano sul Fondo d’Istituto e sono disciplinate dall’art. 70 del CCNL 4.08.95.

Queste sono le ore che gli insegnanti mettono a disposizione per fare supplenze al di fuori ed in aggiunta al loro orario di servizio. Nella primaria sono retribuite all’ora in ragione di 1/87 dello stipendio tabellare in godimento all’interessato e solo nel caso in cui vengano effettuate.

Facciamo notare come vi sia una grande sproporzione fra l’entità del pagamento di un’ora di attività aggiuntiva di insegnamento (€ 28,41 sia pur lorde) e l’entità di un’ora eccedente (mediamente poco più di € 15 nette).

Dunque paradossalmente il contratto stabilisce che se un docente insegna un’ora curricolare su un’intera classe in sostituzione di una collega assente venga pagata quasi la metà rispetto ad un insegnante che svolge un’attività di recupero, magari per un piccolo gruppo di alunni, nel pomeriggio. Non solo, se quell’insegnante che si rende disponibile per svolgere l’ora eccedente deve provvedere a pagare la baby-sitter per i propri figli e il carburante per l’auto capiamo quanto possa rimanere in tasca di quel compenso considerando che ci sono baby-sitter o collaboratrici domestiche che chiedono anche di più. Viene dunque da chiedersi quale sia il valore dato al nostro lavoro di professionisti e se non sia il caso, proprio per una questione di principio, evitare di offrire la disponibilità fintanto che non ci sarà un contratto che riconosca un compenso più dignitoso per le ore eccedenti.

Michela Gallina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

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