|
||||||
Comunica con noi
|
BOZZA Art.
1 2.
I requisiti e le modalità essenziali della formazione iniziale ed il
profilo culturale e professionale dei docenti dei percorsi del sistema
dell'istruzione e formazione professionale nei quali si realizza il diritto
dovere di cui al decreto legislativo … concorrono alla determinazione dei
livelli essenziali di prestazione di cui all'art. 117, comma 2, lettera m)
della Costituzione, anche ai fini del conseguimento di titoli e qualifiche
professionali spendibili a livello nazionale ed europeo. A tal fine, il
Ministro, con proprio decreto, determina gli insegnamenti afferenti alle
aree disciplinari ed ai settori professionali per i quali sono definiti gli
standard formativi minimi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) della Legge
n. 53/03, in coerenza con il profilo educativo culturale e professionale
degli studenti previsto al termine del 2° ciclo. 3.
La laurea specialistica ed i diplomi accademici di secondo livello
abilitano all'insegnamento nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria
e, nella scuola secondaria di primo grado e nel secondo ciclo,
all'insegnamento delle discipline comprese nelle classi di abilitazione
determinate a norma del comma 4. Essi si conseguono previo superamento di un
esame finale avente valore anche di Esame di Stato, secondo quanto previsto
dal comma 7. 4.
Le classi di abilitazione per l'insegnamento delle discipline
impartite nella scuola secondaria di primo grado e nel secondo ciclo sono
individuate con uno o più Decreti del Ministro. Per la scuola secondaria di
primo grado, si provvede ai sensi dell'articolo 14, comma 6 del decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59. 5.
L'accesso ai corsi di laurea specialistica di cui al comma 1,
istituiti ed attivati ai sensi del D.M. 3 novembre 1999 n. 509 e successive
modifiche e integrazioni, e ai corsi accademici di 2° livello, avviene
previo superamento di specifiche prove di ammissione a livello nazionale,
secondo modalità e contenuti stabiliti con decreto del Ministro, volte ad
accertare il possesso dei requisiti minimi curriculari e l'adeguatezza della
preparazione dei candidati. Le
Commissioni preposte a tale accertamento sono nominate dalle competenti
strutture accademiche, secondo modalità stabilite nel predetto decreto e
sono composte da docenti universitari o da docenti delle Accademie e dei
Conservatori e da docenti titolari nelle istituzioni scolastiche e
formative. 6.
Per i fini di cui al comma 5, previa individuazione dei relativi
mezzi di copertura finanziaria, il Ministro, con proprio decreto, adottato
di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, e con il Ministro
della Funzione pubblica, determina per ogni triennio la programmazione dei
posti disponibili e vacanti a livello nazionale, rilevati a livello
regionale. Tale programmazione tiene conto anche dei posti formalmente
comunicati dalle Regioni in relazione ai percorsi di istruzione e formazione
professionale e dalle scuole paritarie, in relazione al fabbisogno di
personale per il triennio di riferimento. Con decreto ministeriale, tenuto
conto dell'offerta potenziale delle Università, comunicata da ciascun
Ateneo ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge 264/99 e dell'esigenza di
una equilibrata offerta formativa sul territorio, si provvede annualmente
alla ripartizione dei posti per l'ammissione ai corsi di laurea
specialistica attivati dalle Università. Con le stesse modalità, si
provvede alla ripartizione dei posti per l'accesso tra i corsi di 2°
livello attivati dalle Accademie di Belle Arti e dai Conservatori di Musica.
È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, commi 2 e 3. 7.
I corsi di laurea specialistica e i corsi accademici di 2° livello
per la formazione degli insegnanti, di cui al comma 1, sono istituiti dalle
università e delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, musicale e
coreutica, sulla base dei criteri, delle procedure e nell'osservanza dei
requisiti minimi strutturali stabiliti con decreti del Ministro. 8.
La laurea specialistica e il diploma accademico di 2° livello per il
conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle istituzioni del
sistema di istruzione e di formazione di cui al comma 1, si conseguono con
il superamento di apposite prove, ivi compresa una prova didattica e la
discussione della tesi, secondo modalità definite con decreto del Ministro.
La commissione giudicatrice, nominata dalla competente autorità accademica,
è composta, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro, da
docenti universitari, o da docenti delle Accademie e dei Conservatori, e da
docenti titolari delle istituzioni scolastiche e formative, designati dal
Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale. 9.
I decreti ministeriali di cui all'art. 5, comma 1 lettera b) della
legge 53/2003, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10,
comma 2, e dell'articolo 6, comma 4, del regolamento approvato con il
decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni,
determinano: a.
le classi dei corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o
interuniversitari, b.
il profilo culturale e professionale del docente, c.
le correlate attività didattiche, d.
i relativi ambiti disciplinari, e.
l'attribuzione dei relativi crediti distinti per i settori
scientifico-disciplinari in misura non inferiore all'80% dei complessivi 120
crediti formativi universitari, in modo da garantire, al termine del
percorso formativo, l'acquisizione del profilo culturale e professionale del
docente, con attenzione alle specifiche conoscenze, abilità e competenze
coerenti con il servizio di insegnamento previsto per le singole classi di
abilitazione. Per
la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del
secondo ciclo le predette classi sono individuate con riferimento
all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione e
con preminenti finalità di approfondimento disciplinare. I decreti stessi
disciplinano le attività didattiche attinenti l'integrazione scolastica
degli alunni in condizione di handicap; la formazione iniziale dei docenti
prevede stage all'estero. 10.
I corsi di laurea specialistica di cui al comma 1, possono essere
istituiti con il concorso di una o più Facoltà dello stesso Ateneo o di più
Atenei, a seguito di specifiche convenzioni stipulate dai rettori
interessati, su proposta delle rispettive facoltà competenti. Le
convenzioni definiscono l'apporto delle rispettive università, in termini
di docenza, di strutture didattiche e scientifiche, di laboratori, di
risorse finanziarie per il funzionamento dei corsi anche prevedendo appositi
organi consiliari composti da rappresentanti delle competenti strutture
accademiche degli Atenei. 11.
Con specifici decreti si provvede a determinare il percorso formativo
di 2° livello da svolgere nelle istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica, musicale e coreutica, in analogia ai principi e
criteri determinati ai commi 9 e 10 per le Università, con i necessari
adattamenti correlati agli specifici ordinamenti delle predette istituzioni.
Gli stessi decreti assicurano altresì il raccordo tra le istituzioni di
alta formazione artistica, musicale e coreutica e le Università, per quanto
riguarda gli ambiti disciplinari comuni. Art.
2 1.
Per i fini di cui all'art. 5, comma 1, lettera e) della legge, i
regolamenti didattici di Ateneo, disciplinano la istituzione e
l'organizzazione di apposita struttura di Ateneo o d'Interateneo denominata
Centro di servizio per la formazione degli insegnanti, al quale vengono
attribuiti i seguenti compiti: a.
organizzare e monitorare le attività di tutorato in modo tale che la
formazione in campo professionale sia integrata e coerente con il profilo
culturale e professionale richiesto; b.
provvedere allo svolgimento, coordinandosi in sede territoriale con
tutti gli enti e i soggetti interessati, delle prove d'accesso nazionali,
stabilite con Decreto del Ministro, ai corsi di laurea specialistica
abilitante per l'insegnamento; c.
organizzare in maniera unitaria e integrata alle lezioni teoriche i
laboratori professionali, i tirocini e le esercitazioni ad essi connesse; d.
raccordarsi con le istituzioni di istruzione e di formazione, con gli
Uffici Scolastici Regionali, con gli enti pubblici e privati, ivi compresi
quelli del Terzo Settore, con le imprese o con le rispettive associazioni di
rappresentanza, con le Camere di Commercio, Industria e Artigianato,da
coinvolgere negli stage e nei tirocini; e.
organizzare apposite attività didattiche teorico-pratiche, anche in
collaborazione con le istituzioni di istruzione e formazione, per la
formazione degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di
tutorato e di coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale
delle istituzioni di istruzione e formazione, anche sulla base di apposite
convenzioni stipulate con gli Uffici Scolastici Regionali, con l'Indire,
l'Invalsi e con gli Irre, ovvero su proposta delle istituzioni di istruzione
e di formazione, di associazioni professionali e imprenditoriali, di enti
locali e territoriali e di altri organismi pubblici e privati. 2.
Allo scopo di assicurare standard qualitativamente omogenei di
prestazione a livello nazionale, con decreto ministeriale, sentito il
Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, integrato a
tali fini con esperti del settore artistico e musicale e coreutico, sono
definiti i criteri e le modalità per il monitoraggio e la valutazione dei
risultati didattici dei corsi di cui all'art. 1 comma 7, in relazione agli
obiettivi formativi individuati dai decreti ministeriali di cui allo stesso
articolo. 3.
Per gli stessi fini di cui al comma 1, le Accademie e i Conservatori
disciplinano con delibera del Consiglio di amministrazione, adottata su
proposta del Consiglio Accademico, l'istituzione e l'organizzazione di
apposita struttura di coordinamento e di gestione delle attività. Art.
3 2.
Per accedere al contratto di formazione lavoro, i laureati ed i
diplomati specialisti abilitati sono iscritti in un apposito Albo regionale
istituito presso gli Uffici Scolastici Regionali, articolato per ciascuna
classe di abilitazione. Ai fini dell'assegnazione nelle istituzioni o nelle
scuole degli iscritti all'Albo, le stesse, di norma, stipulano, in costanza
di posti disponibili e vacanti coerentemente con la programmazione di cui
all'articolo 1, comma 5, apposite convenzioni con il Centro di servizio di
cui all'articolo 2, o con le Accademie e i Conservatori interessati, con cui
tra l'altro sono definiti i rapporti tra tutor e tirocinante. 3.
Con Decreto del Ministro, d'intesa con il MLPS e con il Ministero
della Funzione Pubblica, è definito lo schema-tipo di contratto di
formazione lavoro di cui al comma 1, nonché la durata e le modalità di
svolgimento del tirocinio. 4.
Compiuto il tirocinio di cui al comma 1 gli interessati discutono,
con il comitato per la valutazione del servizio di cui all'articolo 11 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ai fini dell'accesso ai ruoli del
personale docente delle scuole statali, e con analogo organismo da
istituirsi nelle scuole paritarie e nel sistema dell'istruzione e formazione
professionale ai fini dell'assunzione nelle medesime scuole paritarie o nel
predetto sistema, una relazione sulle esperienze e attività svolte e
adeguatamente documentate. A seguito di giudizio favorevole espresso, tenuto
conto anche degli elementi di valutazione forniti dal tutor di cui al comma
1 e dal dirigente dell'istituzione scolastica o formativa, dai predetti
organismi di valutazione, gli interessati conseguono l'assunzione
con vincolo di permanenza, per almeno 3 anni scolastici, nell'istituzione
scolastica o formativa presso cui è stato effettuato il tirocinio. Art.
4 2.
Sulla base di specifiche convenzioni stipulate con le Direzioni
Regionali del MIUR, con l'Indire, l'Invalsi e con gli Irre, anche su
proposta delle singole istituzioni di istruzione e di formazione,
compatibilmente con le risorse disponibili, le Università, su proposta del
Centro di servizio di Ateneo, delle Accademie e i Conservatori di cui
all'art. 2, organizzano apposite attività di formazione dei formatori e di
ricerca scientifica sull'apprendimento-insegnamento scolastico e sulla
formazione permanente e ricorrente degli insegnanti. Art.
5 1.
Le graduatorie degli idonei dei concorsi a posti e cattedre per esami
e titoli e le graduatorie permanenti del personale docente di cui alla legge
124/99, in vigore alla data di emanazione del presente decreto, vengono
trasformate in graduatorie ad esaurimento ed utilizzate per le assunzioni
secondo le modalità di cui al presente articolo. 2.
In via transitoria, e fino all'esaurimento delle singole graduatorie
di cui al precedente comma, il numero complessivo dei posti di accesso
all'insegnamento disponibili secondo la programmazione triennale di cui
all'articolo 1 e imputabili all'anno di riferimento è così ripartito: a.
il 25% ai posti di accesso ai corsi di laurea specialistica ed ai
corsi accademici di 2° livello di cui al presente decreto; b.
il 25% agli idonei dei concorsi a posti e cattedre per esami e
titoli; c.
il 50% agli iscritti nelle graduatorie permanenti di cui al
precedente comma. In
caso di esaurimento delle graduatorie di cui al comma 1, i posti ad esse
assegnati vanno ad incrementare la quota di cui alla lettera a). 3.
Gli insegnanti abilitati nei corsi di laurea di scienza della
formazione primaria, nei corsi di specializzazione all'insegnamento nella
scuola secondaria e nei corsi di didattica della musica sono inseriti, a
domanda, nelle graduatorie degli idonei dei concorsi a posti e cattedre per
esami e titoli. 4.
Con decreto del Ministro sono disciplinati i corsi abilitanti
speciali di cui all'articolo 2 della legge 143/04. 5.
Con accordo in sede di Conferenza Stato – regioni, sono determinati
i criteri per la disciplina relativa al personale docente del sistema di
istruzione e formazione professionale, nel rispetto di quanto previsto dai
relativi Contratti Collettivi di Lavoro.
|
|
||||