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BOZZA
Stesura del 15.7.2004 post - Ministro
Decreto delegato ex art. 5 – Legge n. 53/2003

Art. 1
(Formazione iniziale dei docenti)

1.       La formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo del sistema di istruzione e di istruzione e formazione professionale è di pari dignità e si svolge nelle Università e nelle istituzioni di alta formazione artistica e musicale attraverso la frequenza rispettivamente di corsi di laurea specialistica e di corsi accademici di 2° livello preordinati all'acquisizione delle competenze disciplinari, pedagogiche, didattiche, organizzative, relazionali e comunicative, riflessive sulle pratiche didattiche, che caratterizzano il profilo culturale e professionale del docente.

2.       I requisiti e le modalità essenziali della formazione iniziale ed il profilo culturale e professionale dei docenti dei percorsi del sistema dell'istruzione e formazione professionale nei quali si realizza il diritto dovere di cui al decreto legislativo … concorrono alla determinazione dei livelli essenziali di prestazione di cui all'art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, anche ai fini del conseguimento di titoli e qualifiche professionali spendibili a livello nazionale ed europeo. A tal fine, il Ministro, con proprio decreto, determina gli insegnamenti afferenti alle aree disciplinari ed ai settori professionali per i quali sono definiti gli standard formativi minimi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) della Legge n. 53/03, in coerenza con il profilo educativo culturale e professionale degli studenti previsto al termine del 2° ciclo.

3.       La laurea specialistica ed i diplomi accademici di secondo livello abilitano all'insegnamento nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e, nella scuola secondaria di primo grado e nel secondo ciclo, all'insegnamento delle discipline comprese nelle classi di abilitazione determinate a norma del comma 4. Essi si conseguono previo superamento di un esame finale avente valore anche di Esame di Stato, secondo quanto previsto dal comma 7.

4.       Le classi di abilitazione per l'insegnamento delle discipline impartite nella scuola secondaria di primo grado e nel secondo ciclo sono individuate con uno o più Decreti del Ministro. Per la scuola secondaria di primo grado, si provvede ai sensi dell'articolo 14, comma 6 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59.

5.       L'accesso ai corsi di laurea specialistica di cui al comma 1, istituiti ed attivati ai sensi del D.M. 3 novembre 1999 n. 509 e successive modifiche e integrazioni, e ai corsi accademici di 2° livello, avviene previo superamento di specifiche prove di ammissione a livello nazionale, secondo modalità e contenuti stabiliti con decreto del Ministro, volte ad accertare il possesso dei requisiti minimi curriculari e l'adeguatezza della preparazione dei candidati. Le Commissioni preposte a tale accertamento sono nominate dalle competenti strutture accademiche, secondo modalità stabilite nel predetto decreto e sono composte da docenti universitari o da docenti delle Accademie e dei Conservatori e da docenti titolari nelle istituzioni scolastiche e formative.

6.       Per i fini di cui al comma 5, previa individuazione dei relativi mezzi di copertura finanziaria, il Ministro, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, e con il Ministro della Funzione pubblica, determina per ogni triennio la programmazione dei posti disponibili e vacanti a livello nazionale, rilevati a livello regionale. Tale programmazione tiene conto anche dei posti formalmente comunicati dalle Regioni in relazione ai percorsi di istruzione e formazione professionale e dalle scuole paritarie, in relazione al fabbisogno di personale per il triennio di riferimento. Con decreto ministeriale, tenuto conto dell'offerta potenziale delle Università, comunicata da ciascun Ateneo ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge 264/99 e dell'esigenza di una equilibrata offerta formativa sul territorio, si provvede annualmente alla ripartizione dei posti per l'ammissione ai corsi di laurea specialistica attivati dalle Università. Con le stesse modalità, si provvede alla ripartizione dei posti per l'accesso tra i corsi di 2° livello attivati dalle Accademie di Belle Arti e dai Conservatori di Musica. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, commi 2 e 3.

7.       I corsi di laurea specialistica e i corsi accademici di 2° livello per la formazione degli insegnanti, di cui al comma 1, sono istituiti dalle università e delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, musicale e coreutica, sulla base dei criteri, delle procedure e nell'osservanza dei requisiti minimi strutturali stabiliti con decreti del Ministro.

8.       La laurea specialistica e il diploma accademico di 2° livello per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle istituzioni del sistema di istruzione e di formazione di cui al comma 1, si conseguono con il superamento di apposite prove, ivi compresa una prova didattica e la discussione della tesi, secondo modalità definite con decreto del Ministro. La commissione giudicatrice, nominata dalla competente autorità accademica, è composta, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro, da docenti universitari, o da docenti delle Accademie e dei Conservatori, e da docenti titolari delle istituzioni scolastiche e formative, designati dal Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale.

9.       I decreti ministeriali di cui all'art. 5, comma 1 lettera b) della legge 53/2003, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, e dell'articolo 6, comma 4, del regolamento approvato con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni, determinano:

a.      le classi dei corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari,

b.      il profilo culturale e professionale del docente,

c.       le correlate attività didattiche,

d.      i relativi ambiti disciplinari,

e.      l'attribuzione dei relativi crediti distinti per i settori scientifico-disciplinari in misura non inferiore all'80% dei complessivi 120 crediti formativi universitari, in modo da garantire, al termine del percorso formativo, l'acquisizione del profilo culturale e professionale del docente, con attenzione alle specifiche conoscenze, abilità e competenze coerenti con il servizio di insegnamento previsto per le singole classi di abilitazione.

Per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le predette classi sono individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare. I decreti stessi disciplinano le attività didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap; la formazione iniziale dei docenti prevede stage all'estero.

10.   I corsi di laurea specialistica di cui al comma 1, possono essere istituiti con il concorso di una o più Facoltà dello stesso Ateneo o di più Atenei, a seguito di specifiche convenzioni stipulate dai rettori interessati, su proposta delle rispettive facoltà competenti. Le convenzioni definiscono l'apporto delle rispettive università, in termini di docenza, di strutture didattiche e scientifiche, di laboratori, di risorse finanziarie per il funzionamento dei corsi anche prevedendo appositi organi consiliari composti da rappresentanti delle competenti strutture accademiche degli Atenei.

11.   Con specifici decreti si provvede a determinare il percorso formativo di 2° livello da svolgere nelle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica, in analogia ai principi e criteri determinati ai commi 9 e 10 per le Università, con i necessari adattamenti correlati agli specifici ordinamenti delle predette istituzioni. Gli stessi decreti assicurano altresì il raccordo tra le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e le Università, per quanto riguarda gli ambiti disciplinari comuni.

 

Art. 2
(Centro di servizio per la formazione degli insegnanti)

1.       Per i fini di cui all'art. 5, comma 1, lettera e) della legge, i regolamenti didattici di Ateneo, disciplinano la istituzione e l'organizzazione di apposita struttura di Ateneo o d'Interateneo denominata Centro di servizio per la formazione degli insegnanti, al quale vengono attribuiti i seguenti compiti:

a.      organizzare e monitorare le attività di tutorato in modo tale che la formazione in campo professionale sia integrata e coerente con il profilo culturale e professionale richiesto;

b.      provvedere allo svolgimento, coordinandosi in sede territoriale con tutti gli enti e i soggetti interessati, delle prove d'accesso nazionali, stabilite con Decreto del Ministro, ai corsi di laurea specialistica abilitante per l'insegnamento;

c.       organizzare in maniera unitaria e integrata alle lezioni teoriche i laboratori professionali, i tirocini e le esercitazioni ad essi connesse;

d.      raccordarsi con le istituzioni di istruzione e di formazione, con gli Uffici Scolastici Regionali, con gli enti pubblici e privati, ivi compresi quelli del Terzo Settore, con le imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza, con le Camere di Commercio, Industria e Artigianato,da coinvolgere negli stage e nei tirocini;

e.      organizzare apposite attività didattiche teorico-pratiche, anche in collaborazione con le istituzioni di istruzione e formazione, per la formazione degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni di istruzione e formazione, anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli Uffici Scolastici Regionali, con l'Indire, l'Invalsi e con gli Irre, ovvero su proposta delle istituzioni di istruzione e di formazione, di associazioni professionali e imprenditoriali, di enti locali e territoriali e di altri organismi pubblici e privati.

2.       Allo scopo di assicurare standard qualitativamente omogenei di prestazione a livello nazionale, con decreto ministeriale, sentito il Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, integrato a tali fini con esperti del settore artistico e musicale e coreutico, sono definiti i criteri e le modalità per il monitoraggio e la valutazione dei risultati didattici dei corsi di cui all'art. 1 comma 7, in relazione agli obiettivi formativi individuati dai decreti ministeriali di cui allo stesso articolo.

3.       Per gli stessi fini di cui al comma 1, le Accademie e i Conservatori disciplinano con delibera del Consiglio di amministrazione, adottata su proposta del Consiglio Accademico, l'istituzione e l'organizzazione di apposita struttura di coordinamento e di gestione delle attività.

 

Art. 3
(accesso all'insegnamento)

1.       Ai fini dell'accesso ai ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche statali e delle assunzioni nelle scuole paritarie e nel sistema dell'istruzione e formazione professionale, i laureati ed i diplomati specialisti abilitati all'insegnamento svolgono attività di tirocinio, con valore di praticantato, con assunzione di responsabilità d'insegnamento sotto la supervisione di un tutor designato dall'istituzione interessata, nell'ambito di appositi contratti di formazione lavoro con le istituzioni o scuole interessate.

2.       Per accedere al contratto di formazione lavoro, i laureati ed i diplomati specialisti abilitati sono iscritti in un apposito Albo regionale istituito presso gli Uffici Scolastici Regionali, articolato per ciascuna classe di abilitazione. Ai fini dell'assegnazione nelle istituzioni o nelle scuole degli iscritti all'Albo, le stesse, di norma, stipulano, in costanza di posti disponibili e vacanti coerentemente con la programmazione di cui all'articolo 1, comma 5, apposite convenzioni con il Centro di servizio di cui all'articolo 2, o con le Accademie e i Conservatori interessati, con cui tra l'altro sono definiti i rapporti tra tutor e tirocinante.

3.       Con Decreto del Ministro, d'intesa con il MLPS e con il Ministero della Funzione Pubblica, è definito lo schema-tipo di contratto di formazione lavoro di cui al comma 1, nonché la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio.

4.       Compiuto il tirocinio di cui al comma 1 gli interessati discutono, con il comitato per la valutazione del servizio di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ai fini dell'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole statali, e con analogo organismo da istituirsi nelle scuole paritarie e nel sistema dell'istruzione e formazione professionale ai fini dell'assunzione nelle medesime scuole paritarie o nel predetto sistema, una relazione sulle esperienze e attività svolte e adeguatamente documentate. A seguito di giudizio favorevole espresso, tenuto conto anche degli elementi di valutazione forniti dal tutor di cui al comma 1 e dal dirigente dell'istituzione scolastica o formativa, dai predetti organismi di valutazione, gli interessati conseguono l'assunzione con vincolo di permanenza, per almeno 3 anni scolastici, nell'istituzione scolastica o formativa presso cui è stato effettuato il tirocinio.

 

Art. 4
(Centri di eccellenza per la formazione)

1.       Per i fini di cui all'art. 5, comma 1, lettera f) della legge 53/2003 i Centri di servizio di Ateneo o d'interateneo e le Accademie e i Conservatori di cui all'art. 2, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro, promuovono la costituzione di Centri di eccellenza per la formazione permanente degli insegnanti delle istituzioni di istruzione e di formazione.

2.       Sulla base di specifiche convenzioni stipulate con le Direzioni Regionali del MIUR, con l'Indire, l'Invalsi e con gli Irre, anche su proposta delle singole istituzioni di istruzione e di formazione, compatibilmente con le risorse disponibili, le Università, su proposta del Centro di servizio di Ateneo, delle Accademie e i Conservatori di cui all'art. 2, organizzano apposite attività di formazione dei formatori e di ricerca scientifica sull'apprendimento-insegnamento scolastico e sulla formazione permanente e ricorrente degli insegnanti.

 

Art. 5
(Norme transitorie e finali)

1.       Le graduatorie degli idonei dei concorsi a posti e cattedre per esami e titoli e le graduatorie permanenti del personale docente di cui alla legge 124/99, in vigore alla data di emanazione del presente decreto, vengono trasformate in graduatorie ad esaurimento ed utilizzate per le assunzioni secondo le modalità di cui al presente articolo.

2.       In via transitoria, e fino all'esaurimento delle singole graduatorie di cui al precedente comma, il numero complessivo dei posti di accesso all'insegnamento disponibili secondo la programmazione triennale di cui all'articolo 1 e imputabili all'anno di riferimento è così ripartito:

a.      il 25% ai posti di accesso ai corsi di laurea specialistica ed ai corsi accademici di 2° livello di cui al presente decreto;

b.      il 25% agli idonei dei concorsi a posti e cattedre per esami e titoli;

c.       il 50% agli iscritti nelle graduatorie permanenti di cui al precedente comma.

In caso di esaurimento delle graduatorie di cui al comma 1, i posti ad esse assegnati vanno ad incrementare la quota di cui alla lettera a).

3.       Gli insegnanti abilitati nei corsi di laurea di scienza della formazione primaria, nei corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria e nei corsi di didattica della musica sono inseriti, a domanda, nelle graduatorie degli idonei dei concorsi a posti e cattedre per esami e titoli.

4.       Con decreto del Ministro sono disciplinati i corsi abilitanti speciali di cui all'articolo 2 della legge 143/04.

5.       Con accordo in sede di Conferenza Stato – regioni, sono determinati i criteri per la disciplina relativa al personale docente del sistema di istruzione e formazione professionale, nel rispetto di quanto previsto dai relativi Contratti Collettivi di Lavoro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

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