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Nazionale
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Ministero
dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca
Dipartimento per
l'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti
Scolastici
Circolare ministeriale n. 85 del 3 dicembre
2004 prot. n. 17005
Indicazioni per la valutazione degli
alunni e per la certificazione delle competenze nella scuola primaria
e nella scuola secondaria di I grado
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PREMESSA
La valutazione degli alunni va inquadrata
nel nuovo assetto ordinamentale ed educativo delle scuole del I ciclo
d'istruzione e nell'ambito dei princìpi, delle norme e degli obiettivi
definiti dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e dalle Indicazioni
nazionali per i piani di studio personalizzati (di cui agli allegati B e
C, facenti parte integrante del decreto medesimo) che, come è noto,
sostituiscono i vecchi programmi della scuola elementare e media e
costituiscono il nuovo assetto pedagogico, didattico e organizzativo della
scuola del I ciclo di istruzione.
In effetti il citato decreto legislativo con
le annesse Indicazioni nazionali, in coerenza con i motivi ispiratori
della riforma, con le finalità del Profilo educativo, culturale e
professionale dello studente alla fine del primo ciclo d'istruzione e in
particolare con l'obiettivo della personalizzazione dei percorsi formativi
dell'alunno, reca importanti innovazioni con riguardo sia alla valutazione
degli apprendimenti e dei comportamenti che alla certificazione delle
competenze acquisite.
In tale ottica il menzionato provvedimento
prospetta una significativa evoluzione del quadro normativo in materia di
valutazione, abrogando talune norme, introducendone altre, potenziando le
fattispecie individuate dal Regolamento sull'autonomia scolastica (D.P.R. 8
marzo 1999, n. 275, artt. 4, 8, 10 e 17).
L'avvio della riforma del primo ciclo
d'istruzione dal corrente anno scolastico coincide, pertanto, anche con
l'attivazione di nuovi profili del sistema di valutazione dell'alunno, le
cui premesse già è dato rinvenire nella normativa concernente l'autonomia
delle istituzioni scolastiche, che, com'è noto, prefigura il passaggio
dalla scuola dei programmi alla scuola dei piani di studio personalizzati.
Con la presente nota si vogliono offrire
indicazioni, indirizzi e orientamenti sull'attuazione delle nuove previsioni
valutative, da applicare al contesto normativo riformato e, nel contempo,
proporre misure di accompagnamento e suggerimenti a sostegno dell'impegno
delle scuole nella predisposizione di aggiornati strumenti di valutazione.
Si tratta, pertanto, di dare un'impostazione
complessiva ad un percorso lungo e articolato, da gestire con carattere di
gradualità, processualità e flessibilità, che troverà compiuta
definizione con la messa a regime della riforma e con l'assestamento delle
linee portanti dell'impianto del nuovo sistema di valutazione.
A) EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO
Prima di soffermarsi sugli aspetti e i
profili più rilevanti del nuovo processo di valutazione, si ritiene
opportuno, per completezza espositiva e per comodità di consultazione,
fornire una ricostruzione del relativo quadro normativo, indicandone le
linee evolutive:
a) l'art. 144 del Testo Unico delle
disposizioni legislative in materia di istruzione (decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297) che disciplinava la valutazione degli alunni della
scuola elementare con previsione della scheda personale di
valutazione e dell'attestato con giudizio finale, è stato abrogato
dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275 (Regolamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche). Il
menzionato art. 144 prevedeva, altresì, la competenza del Ministero
dell'Istruzione nel definire "le modalità, i tempi ed i criteri per la
valutazione degli alunni e le forme di comunicazione alle famiglie",
nonché nel predisporre i modelli di scheda e di attestato. Modalità e
criteri che, in forza dell'autonomia, rientrano ora nelle attribuzioni delle
istituzioni scolastiche;
b) l'art. 177 del Testo Unico summenzionato
(decreto legislativo n. 297/1994) che disciplinava la valutazione degli
alunni della scuola media e prevedeva la scheda personale di
valutazione e l'attestato con giudizio finale, è stato abrogato
dall'art. 19 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59. Tale
abrogazione ha andamento processuale, nel senso che è divenuta operativa a
decorrere dal corrente anno scolastico per la prima classe della scuola
secondaria di I grado e sarà estesa contestualmente all'applicazione del
nuovo ordinamento alle classi successive. Come è noto, il suddetto art. 177
poneva a carico del Ministero la predisposizione dei modelli di scheda e di
attestato;
c) l'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, relativo all'autonomia didattica delle
istituzioni scolastiche, assegna alle stesse la responsabilità di
individuare le modalità e i criteri di valutazione degli alunni,
prevedendo, altresì, che esse operino "nel rispetto della normativa
nazionale". Il disposto del citato art. 4 va ora considerato e
integrato alla luce della nuova previsione normativa contenuta negli
articoli 8 e 11 del decreto legislativo n. 59/2004;
d) l'art. 8 del medesimo D.P.R. n. 275/1999
assegna, tra l'altro, al Ministro dell'Istruzione il compito della
definizione degli indirizzi generali sulla valutazione degli alunni, il
riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi. Anche tale disposto va
riconsiderato e integrato alla luce della nuova previsione normativa
contenuta negli articoli 8 e 11 del decreto legislativo n. 59/2004;
e) l'art. 10, comma 3 del citato D.P.R. n.
275/1999 prevede l'adozione, da parte del Ministero dell'Istruzione, di
nuovi modelli per le certificazioni, indicanti le conoscenze, le competenze,
le capacità acquisite e i crediti formativi riconoscibili, compresi quelli
relativi alle discipline e alle attività realizzate nell'ambito
dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente scelte dagli alunni e
debitamente certificate. Tale disposizione va ora contestualizzata e
raccordata con la nuova previsione normativa contenuta negli articoli 8 e 11
del decreto legislativo n. 59/2004;
f) gli articoli 8 e 11 del decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, relativi, rispettivamente, alla scuola
primaria e alla scuola secondaria di I grado, dispongono che siano affidate
alla competenza dei docenti dell'équipe pedagogica (docenti responsabili
delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio):
• la valutazione, periodica e annuale,
degli apprendimenti e del comportamento degli alunni;
• la valutazione dei periodi biennali ai
fini del passaggio al periodo successivo;
• l'eventuale non ammissione alla classe
successiva all'interno del periodo biennale;
• la certificazione delle competenze
acquisite dall'alunno;
• l'accertamento della validità dell'anno
scolastico per gli alunni della scuola secondaria di I grado, in relazione
al numero delle frequenze delle attività didattiche (non inferiori ai tre
quarti del monte ore annuo personalizzato).
Le Indicazioni nazionali per i piani di
studio personalizzati per la scuola primaria e le Indicazioni nazionali
per la scuola secondaria di I grado, rispettivamente allegati B e C al
decreto legislativo n. 59/2004, di cui sono parte integrante, prevedono la
elaborazione e realizzazione del portfolio delle competenze individuali
recante un'apposita sezione dedicata alla valutazione dell'alunno.
In sintesi, dal quadro normativo su esposto
emerge con chiarezza un rafforzamento del ruolo e della responsabilità
delle istituzioni scolastiche autonome e dei docenti nella valutazione degli
alunni.
Tenendo a riferimento il citato assetto
normativo, l'Amministrazione è ora impegnata a sostenere e adeguare la
valutazione alla nuova previsione ordinamentale, assecondando con gradualità
e flessibilità il passaggio dal vecchio al nuovo sistema valutativo, in
un'ottica di valorizzazione e potenziamento dell'autonomia scolastica, e
fornendo indicazioni, suggerimenti, esempi di modelli, ecc.
B) OBIETTIVI E CONTENUTI DELLA
VALUTAZIONE, CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
In via preliminare si ritiene opportuno
evidenziare che la valutazione degli alunni comprende anche una fase
riflessiva e di partecipata consapevolezza nell'ambito della quale i
genitori e gli allievi da una parte, e i docenti dall'altra, attraverso il
processo di valutazione, trovano opportunità e occasioni per migliorare la
relazione educativa, ovviamente nel rispetto dei distinti ruoli.
Le aree di rilevazione delle conoscenze e
delle abilità acquisite sono quelle riferite alle discipline e alle
educazioni alla convivenza civile, entrambe previste dalle Indicazioni
nazionali per i piani di studio personalizzati, nonché quelle relative
alle attività opzionali.
Costituiscono oggetto della valutazione
periodica e annuale:
1) gli apprendimenti: riguardano i
livelli raggiunti dagli allievi nelle conoscenze/abilità individuate negli
obiettivi formativi formulati dai docenti per le diverse unità di
apprendimento realizzate, e desunti, attraverso l'autonoma mediazione
didattica dell'équipe dei docenti, dagli Osa (obiettivi specifici di
apprendimento) delle Indicazioni nazionali;
2) il comportamento dell'alunno:
viene considerato in ordine al grado di interesse e alle modalità di
partecipazione alla comunità educativa della classe e della scuola,
all'impegno e alla capacità di relazione con gli altri, ecc.
Al fine di sostenere le istituzioni
scolastiche e i docenti nel delicato compito di pervenire, nella loro
autonomia, ad un'efficace valutazione dei propri alunni, nel rispetto delle
finalità generali del nuovo sistema di istruzione, vengono individuate, a
titolo esemplificativo, alcune specie di abilità desunte dagli Obiettivi
specifici di apprendimento delle Indicazioni nazionali, che, poste in
correlazione con le conoscenze, anch'esse desunte dagli Obiettivi specifici
di apprendimento, possono costituire la base di riferimento per la
rilevazione dei livelli di apprendimento.
Per la scuola primaria tali esempi sono
riportati nell'allegato A e per la scuola secondaria di I grado
nell'allegato B.
Le conoscenze e le abilità acquisite da
ciascun alunno concorrono a promuovere le competenze personali che formano
oggetto della certificazione delle competenze, come momento conclusivo della
valutazione complessiva degli effetti e dei risultati ottenuti.
Per i docenti delle prime classi della
scuola primaria può costituire un utile riferimento, nella fase iniziale di
valutazione, l'acquisizione di elementi di conoscenza rilevati al termine
del percorso della scuola dell'infanzia, tenendo presente la documentazione
predisposta dalle scuole dell'infanzia con la collaborazione delle famiglie,
soprattutto per la parte concernente il processo educativo, il grado di
autonomia personale, il profilo educativo delle bambine e dei bambini.
Si fa riserva di fornire puntuali
indicazioni in merito alla certificazione delle competenze e alle relative
scansioni temporali, anche sulla base delle esperienze più significative
realizzate dalle scuole in questo primo anno di attuazione della riforma.
Si ritiene opportuno precisare che la
valutazione periodica e annuale e la certificazione delle competenze, anche
ai fini dei passaggi alle classi e ai periodi successivi, spetta ai soli
docenti responsabili degli insegnamenti compresi nell'orario annuale delle
lezioni (cfr. commi 1 e 2 degli articoli 7 e 10 del decreto legislativo
n. 59/2004). Invece gli insegnanti o gli esperti, eventualmente
impiegati nello svolgimento di attività aggiuntive, finalizzate
all'ampliamento dell'offerta formativa, contribuiscono alla valutazione
secondo modalità e criteri deliberati autonomamente dalle istituzioni
scolastiche.
C) STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE
1. Scheda personale dell'alunno
Come prima accennato, per la scuola primaria
e per la prima classe della scuola secondaria di I grado sono stati abrogati
i modelli nazionali di scheda personale dell'alunno e di attestato finale,
già in precedenza utilizzati.
Rimangono invece in vigore transitoriamente
i citati modelli per le classi seconde e terze della scuola secondaria di I
grado.
A tale riguardo, questo Ministero rimette
direttamente alle istituzioni scolastiche il compito di provvedere alla
riproduzione dei citati modelli per i rispettivi alunni.
Ad ogni buon conto, con l'intento di
facilitare il compito delle scuole nella riproduzione del precedente modello
di scheda e di attestato, se ne riporta in allegato la copia conforme (mod.
1 per la scheda personale e mod. 2 per l'insegnamento della
religione cattolica).
Per quanto attiene invece alle classi della
scuola primaria e a quelle del primo anno di corso della scuola secondaria
di I grado, le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, possono, con i
necessari adattamenti e con i vincoli riferiti agli apprendimenti e al
comportamento (cfr. precedente paragrafo B), predisporre una scheda
personale dell'alunno, ispirandosi al precedente modello ministeriale,
oppure elaborando modelli diversamente impostati.
Per facilitare il passaggio al nuovo sistema
valutativo e alle relative procedure, questo Ministero, a sostegno della
autonomia delle scuole, fornisce, secondo una proposta aperta a modifiche e
integrazioni da parte delle istituzioni scolastiche medesime, oltre
all'elencazione degli esempi di abilità/conoscenze per ogni area
disciplinare di cui agli allegati A e B, taluni esempi di scheda personale
dell'alunno (allegato C per la scuola primaria e allegato D per la scuola
secondaria di I grado).
Resta ferma, ovviamente, la piena autonomia
delle istituzioni scolastiche di avvalersi degli esempi di abilità/conoscenze
e dei modelli di scheda indicati.
La valutazione periodica dell'alunno viene
espressa in base alla scansione temporale adottata dal collegio dei docenti.
Le valutazioni periodica e annuale debbono
tradursi in valutazioni globali che evidenzino, anche sulla base dei livelli
di apprendimento rilevati, il personale processo formativo dell'alunno e
l'avvenuto conseguimento degli obiettivi formativi individuati, avendo a
riferimento altresì il Profilo educativo, culturale e professionale
dello studente alla fine del primo ciclo d'istruzione.
Al fine di garantire sistematicità e
oggettività in questa fase di avvio della nuova procedura valutativa, è
indispensabile che le forme espressive della valutazione siano comuni a
tutte le istituzioni scolastiche. In particolare si prospetta l'esigenza che
le istituzioni medesime continuino ad adottare per la valutazione dei
livelli di apprendimento delle varie discipline le espressioni sintetiche
finora utilizzate (ottimo, distinto, buono, sufficiente, non sufficiente).
E' appena il caso di rilevare che la
valutazione nella sue diverse fasi di gestione e di attuazione, quale
momento significativo del perseguimento delle finalità formative di ogni
alunno, deve scaturire dalla collegialità dei componenti dell'équipe
pedagogica, ed è pertanto affidata a tutti i docenti responsabili delle
attività educative e didattiche previste dai piani di studio collegialmente
definiti.
Quanto alla scheda personale dell'alunno, la
stessa può essere allegata al portfolio delle competenze oppure farne parte
strutturalmente nell'apposita sezione dedicata alla valutazione.
2. Portfolio delle competenze
individuali
Le Indicazioni nazionali (allegati B
e C al decreto n. 59/2004) prevedono che il percorso scolastico di ciascun
alunno sia accompagnato da un apposito strumento di documentazione dei
processi formativi - Portfolio delle competenze individuali - che si
articola in due sezioni, una dedicata all'orientamento e l'altra alla
valutazione dell'alunno.
In questa fase di avvio del processo di
riforma l'attenzione viene rivolta esclusivamente agli aspetti valutativi,
anziché a quelli, non meno importanti, relativi all'orientamento che, come
è noto, sono volti ad assicurare un percorso didattico caratterizzato dalla
continuità educativa.
Ferme restando le varie funzioni del
Portfolio previste dalle Indicazioni nazionali, ai fini della
valutazione degli apprendimenti e del comportamento, si ritiene utile
fornire alcuni elementi chiarificatori.
In prima applicazione è opportuno che la
strutturazione e l'utilizzo del Portfolio siano improntati ad un'ampia gamma
di soluzioni e alla massima flessibilità, in modo da proporsi come efficace
supporto all'azione educativa e agli interventi finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi formativi di ciascun alunno.
D'altra parte, l'esperienza realizzata nel
corrente anno scolastico potrà consentire di affinare e qualificare
l'impiego di tale strumento, avvalendosi dell'apporto diretto e partecipato
delle scuole.
Nella strutturazione e nell'utilizzo del
Portfolio delle competenze, ferma restando l'autonoma determinazione delle
singole istituzioni scolastiche, si raccomanda di ispirarsi a criteri di
funzionalità ed essenzialità, anche per non gravare i docenti di
adempimenti formali aggiuntivi.
La cura della sezione relativa alla
valutazione è rimessa alla diretta competenza di tutti i docenti titolari
delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio
personalizzati (articoli 8 e 11 dello stesso decreto).
In questa prospettiva è opportuno ricordare
che il portfolio documenta il processo di apprendimento di ciascun alunno,
nonché gli elementi di rilievo del comportamento, anche mediante
annotazioni relative al conseguimento degli obiettivi formativi delineati
nei Piani di studio personalizzati.
Le annotazioni significative dei processi di
apprendimento, effettuate secondo scansioni temporali individuate
direttamente dagli insegnanti interessati, concorrono alla organica e
formale valutazione periodica dell'alunno, da riportare sulla scheda
personale e da comunicare alle famiglie, ovviamente nel rispetto delle
regole sulla riservatezza.
3. Attestato finale
L'esigenza di documentare formalmente gli
esiti educativi di ogni alunno, per fissare annualmente le tappe del suo
itinerario formativo, resta confermata anche nel nuovo scenario valutativo
determinato dalla riforma.
Le istituzioni scolastiche potranno
predisporre autonomamente un proprio modello di attestato finale,
riportandolo nel frontespizio della scheda personale dell'alunno. Tale
modello può essere mutuato da quello ministeriale utilizzato nel precedente
ordinamento e già incluso nella stessa scheda personale dell'alunno.
4. Certificazione
Questo Ministero si riserva, anche sulla
base della rilevazione di esperienze significative condotte in attuazione
della riforma nel pregresso anno scolastico e nell'anno in corso, di offrire
modelli di certificazione in cui possano essere indicate le conoscenze, le
competenze, le abilità acquisite e i crediti formativi riconoscibili,
compresi quelli relativi alle discipline e alle attività realizzate
nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente scelte
dagli alunni e debitamente certificate (art. 10, comma 3 del D.P.R. n.
275/1999).
5. Altri documenti di valutazione
I registri di classe e il registro/giornale
dell'insegnante, attualmente in uso, saranno opportunamente adattati dalle
istituzioni scolastiche alla luce dei nuovi elementi sopra richiamati e
secondo criteri di funzionalità e di essenzialità.
D) SCRUTINI, NON AMMISSIONE ALLA CLASSE
SUCCESSIVA, VALIDAZIONE DELL'ANNO ED ESAMI
E' sostanzialmente confermato il precedente
ordinamento per quanto riguarda gli scrutini relativi alla valutazione
periodica e finale.
In sede di scrutinio di fine anno per il
passaggio alla classe successiva, all'interno dello stesso periodo
didattico, i docenti valutano e registrano il conseguimento degli obiettivi
formativi previsti per ciascun alunno.
In presenza di particolari situazioni di
criticità, di rilevanza tale da compromettere gravemente il processo di
apprendimento in atto, prefigurando oggettivamente l'impossibilità di
conseguire gli obiettivi formativi previsti, i docenti possono in via
eccezionale non ammettere l'alunno alla classe successiva (articoli 8 e
11 del decreto legislativo n. 59/2004). Tale decisione viene assunta con
specifica motivazione da riportare nella scheda personale dell'alunno e
negli altri atti significativi del suo percorso scolastico.
Per la scuola primaria l'eventuale non
ammissione viene decisa all'unanimità da parte dei docenti responsabili
degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti dai
piani di studio personalizzati; conseguentemente, viene riformato il dettato
dell'articolo 145, comma 2 del Testo Unico (decreto legislativo n. 297/1994)
che, per la non ammissione alla classe successiva, richiedeva di conformarsi
al parere del consiglio di interclasse.
Per la scuola secondaria di I grado
l'eventuale non ammissione alla classe successiva, nei casi eccezionali e
motivati sopra richiamati, è adottata a maggioranza dai docenti preposti
agli insegnamenti e alle attività educative e didattiche previsti dai piani
di studio personalizzati.
Si rammenta che l'ammissione agli scrutini
di fine anno nella scuola secondaria di I grado è condizionata, ai sensi
dell'art. 11, comma 1 del decreto legislativo n. 59/2004, alla verifica
della validità dell'anno scolastico per ciascun alunno sulla base delle
assenze effettuate. I docenti possono, per singoli casi eccezionali,
validare l'anno scolastico anche in deroga al limite di assenze.
In conformità di quanto previsto
dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 59/2004 circa l'unità del I
ciclo d'istruzione con previsione dell'esame di Stato solamente al termine
dell'intero percorso del ciclo, l'esame di licenza elementare, come
anticipato dalla circolare ministeriale n. 29 del 5 marzo 2004, già dal
corrente anno scolastico non viene più effettuato.
Nulla è innovato per quanto riguarda la
valutazione degli alunni disabili, per i quali continuano ad applicarsi le
norme previste dall'articolo 318 del Testo Unico e successive modificazioni.
E) ESAME DI IDONEITÀ ALLA CLASSE
SUCCESSIVA
La materia degli esami di idoneità è
disciplinata dagli articoli 8 e 11 del decreto legislativo n. 59/2004 che
confermano sostanzialmente il previgente ordinamento.
Gli alunni provenienti da scuola privata o
familiare sono ammessi a sostenere gli esami di idoneità per la frequenza
delle classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria. La
sessione di esami è unica e viene sostenuta presso la scuola statale o
paritaria nella quale l'alunno intende proseguire il corso di studi.
In considerazione del fatto che il passaggio
dalla scuola primaria al primo anno della scuola secondaria di I grado non
avviene più per esame, gli alunni provenienti da scuola privata o familiare
possono essere ammessi a sostenere, presso una scuola primaria, l'esame di
idoneità per la frequenza del primo anno di corso della scuola secondaria
di I grado.
Le iscrizioni agli esami di idoneità per la
frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria
e della prima classe della scuola secondaria di I grado sono consentite agli
alunni che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 agosto dell'anno in cui
si svolgono gli esami, rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il
nono e il decimo anno di età.
Le istituzioni scolastiche fissano
autonomamente il termine di presentazione delle domande di ammissione agli
esami di idoneità e quello dello svolgimento delle prove di esame in unica
sessione. Tali prove debbono comunque svolgersi entro il tempo di
conclusione dell'anno scolastico in corso.
Per i candidati assenti per gravi e
comprovati motivi sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima
dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.
Per l'ammissione alle classi del secondo e
terzo anno della scuola secondaria di I grado gli alunni provenienti da
scuola privata sono ammessi a sostenere apposito esame di idoneità. Possono
chiedere di sostenere detti esami i candidati privatisti che abbiano
compiuto o compiano entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento,
rispettivamente, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età e che abbiano
conseguito il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di
primo grado a seguito di valutazione positiva al termine del secondo periodo
didattico biennale, nonché i candidati che abbiano conseguito detto
passaggio, rispettivamente, da almeno uno o due anni.
Si confida nella consueta e fattiva
collaborazione delle SS.LL. per un'efficace attuazione delle indicazioni di
cui trattasi.
IL DIRETTORE GENERALE
Silvio Criscuoli
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