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GENNAIO 2005 Infondate
le voci di una soppressione o decurtazione delle risorse già destinate dallo
Stato ad “Espero”. Le
voci di una soppressione o una decurtazione delle risorse destinate al Fondo
Espero che in questi giorni sono state oggetto di articoli giornalistici sono
infondate. Le risorse necessarie sono già stanziate in disposizioni normative
precedenti alla legge finanziaria attuale. E’
utile ripercorrere le tappe più significative della previdenza complementare
nel pubblico impiego per offrire elementi di certezza in un momento delicato
per il sistema dei fondi pensione italiani. La legge n. 448 del 23/12/98, all’art. 26, comma 18, ha stanziato 200 miliardi di Lire annui, per finanziare la previdenza complementare dei dipendenti pubblici, a titolo di quote di accantonamento annuali di TFR dei lavoratori interessati. Successivamente,
il 29/07/99 la contrattazione collettiva tra ARAN e organizzazioni Sindacali
è pervenuta alla sottoscrizione di un Accordo Quadro (i cui contenuti sono
stai poi recepiti dal d.p.c.m. del 20/12/99) in materia di TFR e previdenza
complementare in cui si dispone che le risorse di cui all’articolo 26 della
448/98 devono essere rese annualmente disponibili in favore dei fondi pensione
istituiti e si specifica che in
aggiunta potranno essere conferite ai fondi pensione ulteriori risorse secondo
le determinazioni che saranno assunte al riguardo in sede di contrattazione
collettiva. L’accordo
precisa inoltre che le somme eventualmente non utilizzate con riferimento alle
finalità del corrispondente anno finanziario sono portate in aumento delle
risorse dell'anno successivo per le medesime finalità. A fine 2000 è intervenuta poi la legge 388 che, all’art.74, ha previsto lo stanziamento di ulteriori risorse per l’avvio dei fondi pensione, stabilendo che oltre ai 200 miliardi già stanziati dalla legge 448/98 (per il 99 e 2000) si aggiungessero altri 100 miliardi di Lire annui, a decorrere dal 2001 e fino al 2003 (74, 1° comma) per far fronte all’obbligo della Pubblica Amministrazione di contribuire quale datore di lavoro al finanziamento dei fondi pensione. In altri termini le risorse messe a disposizione coprono i contributi a carico del datore di lavoro. Tali risorse sono trasferite all’INPDAP che provvede poi ad erogarle ai fondi, secondo i criteri proporzionali fissati con il d.p.c.m. del 2/03/01 (art. 74 2° co) e specificati con proprio provvedimento nel 2002. Il d.p.c.m. del marzo 2001 ha previsto inoltre il contributo aggiuntivo da parte dell’Amministrazione per i primi due anni di attività del fondo stabilendo che il finanziamento di quest’ultimo avviene attraverso le risorse disponibili a carico del bilancio dello Stato nel rispetto della dotazione finanziaria complessiva. L’art.
16 dell’accordo istitutivo del fondo scuola del 14.3.01 ha previsto che per
fronteggiare i costi di avvio del Fondo, l'INPDAP in fase di prima attuazione,
versasse all'atto della costituzione del fondo stesso la quota di iscrizione
di L.5000 (2,58 €) "pro capite"
riferita al numero dei dipendenti del comparto.
A tale onere si è fatto fronte nell’ambito del comparto scuola
attraverso le risorse stanziate con d.l. 346/00 i cui effetti sono stati fatti
salvi dalla legge 388/00 e a sua volta richiamato dal d.p.c.m. del 20/12/2000
come integrato successivamente. In
verità le considerazioni di questi giorni sulla mancanza di risorse per la
copertura della previdenza complementare non fanno riferimento direttamente ad
Espero, ma ai decreti attuativi della legge delega sui fondi pensione. In
particolare le risorse da reperire serviranno a compensare la perdita della
disponibilità del TFR da parte delle imprese, con modalità che agevolano
l’accesso al credito, in particolare per le piccole e medie imprese, di
equivalente riduzione del costo del lavoro e di eliminazione del contributo
relativo al finanziamento del fondo di garanzia del trattamento di fine
rapporto. Infine
va ricordato che i principi e i criteri direttivi contenuti nella delega non
sono automaticamente applicati ai
lavoratori del pubblico impiego laddove si legge che, in merito “ai principi
e criteri direttivi di cui al comma 1 e 2 e le disposizioni relative agli
incentivi al posticipo del pensionamento” occorrerà fare riferimento alle
“necessarie armonizzazioni” e al “previo confronto con
le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei
datori e dei prestatori di lavoro, le Regioni, gli enti locali e le autonomie
funzionali, tenendo conto delle specificità dei singoli settori e
dell'interesse pubblico connesso all'organizzazione del lavoro e all'esigenza
di efficienza dell'apparato amministrativo pubblico”. L’implicazione
più importante di ciò è che il meccanismo dello smobilizzo del TFR
attraverso il silenzio-assenso per i dipendenti pubblici non trova riscontro
in alcuno degli articoli della legge delega.
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