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PROPOSTA DI LEGGE N. 4091 D’iniziativa dei deputati SANTULLI, ARACU, BIANCHI CLERICI, CARLUCCI, GALVAGNO, GARAGNANI, LICASTRO SCARDINO, ORSINI, PACINI, PALMIERI, RANIERI Statuto dei diritti degli insegnanti Art.1 (Funzione docente) La
funzione docente, quale funzione rivolta a contribuire allo sviluppo
personale e culturale delle giovani generazioni, è una primaria risorsa
professionale della nazione. La
Repubblica, riconosce e valorizza il lavoro dell’insegnante, sia come
singolo, sia nelle libere associazioni professionali ove puo’ incrementare
la propria dimensione professionale, ne promuove la libertà e ne garantisce
la qualità, attraverso un efficace sistema di reclutamento, la formazione
iniziale e continua, lo sviluppo di carriera e la retribuzione per merito,
anche con riferimento all’articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n.53. La
Repubblica detta le norme che definiscono lo statuto degli insegnanti,
secondo i principi sanciti dalla Costituzione, nel contesto dell’autonomia
organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche di cui
all’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.59, e successive
modificazioni, e delle norme generali e dei livelli essenziali definiti
dalla legge 28 marzo 2003, n53. Art.2 (Principi e criteri dello statuto degli insegnanti) Lo
statuto degli insegnanti del sistema nazionale di istruzione e di formazione
è definito secondo i seguenti principi e criteri; estensione
e applicazione dello statuto degli insegnanti ai docenti di tutte le
istituzioni scolastiche e formative del sistema nazionale di istruzione e di
formazione; individuazione
degli aspetti comuni della funzione docente, quale funzione rivolta
prioritariamente a educare i giovani all’autonomia e alla responsabilità,
a perseguire alti livelli formativi e di apprendimento culturale, tecnico,
scientifico e professionale di ogni allievo, nel rispetto delle differenze
individuali e delle singole personalità; garanzia
dell’autonomia della professione docente e della libertà di insegnamento
quali strumenti di attuazione del pluralismo nonché della qualità e
dell’efficacia della prestazione professionale e del servizio di
istruzione e di formazione; definizione
dei diritti e dei doveri fondamentali che caratterizzano la professione
docente e le sue articolazioni, di cui al successivo articolo 2-bis; questa
parte viene modificata e spostata nell’articolo seguente definizione
delle modalità di assegnazione delle singole funzioni ai docenti; determinazione
delle modalità in cui si esprime l’autonomia e la libertà di
insegnamento, in particolare attraverso la definizione del rapporto tra
funzione docente, compiti dell’organo collegiale dei docenti e dirigenza
scolastica; valutazione
e verifica delle prestazioni di ogni titolare della funzione docente ai fini
della progressione economica e di carriera; istituzione
di un albo nazionale dei docenti del sistema nazionale di istruzione e di
formazione, suddiviso in sezioni regionali; determinazione
delle modalità e degli strumenti organizzativi e proceduali per assicurare
la trasparenza delle attività rese nell’esercizio della funzione docente
ai cittadini, ai genitori e agli studenti; regolamentazione
delle incompatibilità della professione di docenti con lo svolgimento di
altre specifiche funzioni, attività e professioni. Art.2 bis (Articolazioni della professione docente) E’
istituita l’articolazione della professione docente nei tre distinti
livelli di docente iniziale, docente ordinario, docente esperto, che
corrispondono nell’ordine al 7°, 8° e 9° livello degli inquadramenti
del personale dello Stato.In particolare, il docente esperto ha anche
responsabilità in relazione ad attività di formazione iniziale e di
aggiornamento permanente dei docenti, di coordinamento di dipartimenti o di
gruppi di progetto, di valutazione interna ed esterna e di collaborazione
col dirigente dell’istituzione scolastica o formativa. La collocazione in
livelli è riconoscimento di professionalità maturata ed opportunamente
certificata e non implica sovraordinazione gerarchica. All’interno di
ciascun livello professionale è disposta la progressione economica
automatica per anzianità, secondo aumenti a cadenza biennale, da
quantificarsi in sede di contrattazione collettiva, cosi’ come disposto al
successivo articolo 7, comma 3. Il passaggio da un livello al successivo,
regolamentato secondo quanto disposto nei commi successivi, comporta
l’attribuzione della relativa differenza stipendiale iniziale tra i due
livelli e il mantenimento della retribuzione di anzianità fino a quel punto
maturata. Non è ammesso il passaggio da un livello al successivo prima di
aver maturato almeno un quinquennio nel livello di appartenenza. I livelli
superiori a quello iniziale sono a numero programmato; con proprio
provvedimento regolamentare il ministro dell’Istruzione, dell’Università
e della ricerca, di concerto con il ministro dell’economia e delle
finanze, determina annualmente il contingente massimo di personale docente
per ciascun livello professionale. Coloro
i quali hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla lettera a),
comma 1, dell’articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n.53, svolgono le
specifiche attività di tirocinio previste alla lettera e) della medesima
legge ai fini dell’accesso all’Albo Nazionale dei docenti di cui
all’articolo 2 della presente legge. Per l’intera durata del tirocinio
sono assunti dall’Istituzione scolastica o formativa con contratto
temporaneo di formazione lavoro, equiparato al 6° livello di inquadramento
del personale dello Stato. Il superamento positivo del periodo di tirocinio
costituisce titolo valido per l’accesso all’Albo. E’
disposta la valutazione periodica dell’attività docente per i livelli
iniziale e ordinario da effettuarsi con cadenza quadriennale. Le istituzioni
scolastiche e formative istituiscono un’apposita Commissione permanente di
valutazione con il compito di valutare l’attività dei singoli docenti in
ordine a: efficacia
dell’azione didattica e formativa; impegno
professionale nella progettazione ed attuazione del piano dell’offerta
formativa; contributo
fornito all’attività complessiva dell’istituzione scolastica o
formativa; titoli
professionali acquisiti in servizio. La valutazione non ha carattere sanzionatorio, salvo il caso di esito gravemente negativo ed adeguatamente documentato riferito alle lettere a) e b) del presente comma, che costituisce motivo per la sospensione temporanea della progressione economica per anzianità. Le valutazioni periodiche costituiscono credito professionale documentato utilizzabile ai fini della progressione di carriera e vengono raccolte nel port-folio personale del docente. La Commissione permanente di valutazione è presieduta da un funzionario dell’Ufficio Scolastico Regionale appartenente alla carriera ispettiva ed è composta dal Dirigente scolastico o dell’Istituzione formativa, da due docenti del 9° livello, da due genitori nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo o da un genitore ed un allievo nelle istituzioni scolastiche o formative del secondo ciclo e da un rappresentante designato a livello regionale dell’organismo tecnico rappresentativo, di cui al successivo articolo 4. 4
.L’assunzione con contratto a tempo indeterminato al livello di docente
iniziale avviene a seguito di procedure concorsuali per soli titoli, ivi
compreso il titolo attestante il superamento positivo del periodo di
tirocinio, indette dalle singole istituzioni scolastiche o formative
interessate, a seguito di apposita autorizzazione rilasciata,
rispettivamente, dal competente Ufficio Scolastico Regionale e dal
competente assessorato dell’Amministrazione regionale. A detto concorso
possono partecipare, a domanda, per le rispettive classi di concorso, i
docenti iscritti nell’Albo Nazionale di cui alla lettera I), comma 1,
dell’articolo 2 della presente legge. Ai fini dell’espletamento delle
procedure concorsuali, l’istituzione scolastica o formativa costituisce
apposita Commissione giuridicatrice presieduta dal Dirigente responsabile
dell’Istituzione e composta dal Dirigente dei Servizi Generali ed
Amministrativi, che funge da Segretario, e da tre docenti del 9° livello
appartenenti alla scuola. E’ compito del Dirigente dell’Istituzione
scolastica o formativa l’emissione, secondo la normativa vigente, del
decreto di nomina dei vincitori del concorso. L’attività della
Commissione giuridicatrice è sottoposta a vigilanza e controllo da parte
dell’Ufficio Scolastico Regionale. Avverso le decisioni della
Commissionegiuridicatrice è ammesso ricorso al Pretore del Lavoro
territorialmente competente. I concorsi di cui al presente comma possono
essere disposti anche in rete tra istituzioni scolastiche e istituzioni
formative. 5.
L’avanzamento dal livello iniziale a quello ordinario avviene, a domanda
da parte dell’interessato, a seguito di selezione per soli titoli, sul
contingente di posti autorizzati per ciascuna classe di abilitazione
nell’istituzione scolastica o formativa. La selezione avviene per via
amministrativa attraverso la compilazione di graduatorie d’istituto degli
aspiranti che tengano conto: della
valutazione sulle competenze professionali espressa dalla Commissione
permanente di valutazione della istituzione scolastica o formativa di
titolarità; di
apposita valutazione espressa del dirigente dell’istituzione scolastica o
formativa; dei
crediti formativi posseduti e dei titoli professionali certificati. Responsabile della compilazione delle graduatorie è il dirigente dei servizi generali ed amministrativi. Alla selezione possono partecipare sia docenti interni, sia docenti provenienti da altre istituzioni scolastiche o formative. Le modalità per la compilazione delle graduatorie sono definite nello statuto degli insegnanti di cui al precedente articolo 2. Spetta al Dirigente dell’Istituzione scolastica o formativa l’emissione, secondo la normativa vigente, del decreto di avanzamento di livello dei vincitori della selezione. 6.
Al livello di docente esperto possono accedere esclusivamente i docenti che
abbiano almeno cinque anni di permanenza nell’8° livello. L’avanzamento
avviene, a domanda sul contingente di posti autorizzati per ciascuna classe
di abilitazione, mediante formazione e concorso volto a verificare il
possesso dei requisiti culturali e professionali individuati sulla base di
precisi criteri anche di carattere accademico, ai sensi dell’articolo 5,
comma 1, lettera g) della legge 28 marzo 2003, n.53. Ai fini
dell’espletamento delle procedure concorsuali i Dirigenti Generali degli
Uffici scolastici regionali istituiscono apposite Commissioni territoriali
permanenti per ogni ordine e grado, ciascuna presieduta da un funzionario
dell’Ufficio appartenente alla carriera ispettiva, e composta da un
dirigente amministrativo dell’Ufficio con funzioni di segretario e da tre
docenti del 9° livello con almeno tre anni di anzianità. 7.
Con proprio regolamento da adottare a norma dell’articolo 117, sesto
comma, della Costituzione e dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n.400, sentite le Commissioni parlamentari, il ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della ricerca provvede a stabilire le modalità di
composizione della commissione di cui ai commi 3, 4 e 6 del presente
articolo, le procedure di valutazione, i tempi per l’espletamento delle
funzionie le eventuali competenze amministrative ad esse delegate. Dette
norme regolamentari sono definite previa intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281. 8.
Incarichi aggiuntivi rispetto all’insegnamento per funzioni complesse
nell’ambito dell’istituzione scolastica e formativa, cosi’ come
regolamentate nello statuto degli insegnanti di cui al precedente articolo
2, potranno essere conferiti esclusivamente ai docenti inquadrati nell’8°
e nel 9°livello. Detti incarichi saranno retribuiti con specifiche
retribuzioni, aggiuntive rispetto allo stipendio maturato, su cifre iscritte
in apposito fondo. Art. 2-ter (Istituzione della vicedirigenza) E’
istituita la qualifica di vicedirigente nelle istituzioni scolastiche e
formative, cui si accede mediante concorso per titoli ed esami, da svolgere
in sede regionale con cadenza periodica. Al
concorso è ammesso, previa selezione per titoli, il personale docente
laureato appartenente all’8° e 9° livello. I docenti dell’8° livello
debbono aver cumulato almeno cinque anni di effettivo servizio nel livello
di appartenenza. I candidati debbono indicare, all’atto della domanda, la
provincia e l’ordine di scuola per cui intendono concorrere. Il
concorso, che consta di una prova scritta e di una prova orale, è indetto
con decreto del ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, recante le disposizioni in ordine alle procedure e le tabelle di
valutazione relative alla selezione dei titoli accademici e professionali
per l’ammissione. La commissione giuridicatrice del concorso è composta
da un funzionario dell’Ufficio scolastico regionale appartenente alla
carriera ispettiva e da due dirigenti scolastici. L’esito
del concorso è costituito da graduatorie di idoneità permanenti di livello
provinciale per ogni ordine di scuola. Le nomine dei vicedirigenti sono
effettuate, secondo l’ordine di graduatoria, per le sedi disponibili.
L’iscrizione nella graduatoria permanente degli idonei viene valutata
adeguatamente in sede di corso-concorso selettivo per dirigente delle
istituzioni scolastiche o formative. Il
vicedirigente svolge attività di collaborazione diretta col dirigente
dell’istituzione scolastica o formativa, secondo gli ambiti operativi da
quest’ultimo definiti, ed è tenuto al pieno rispetto dell’indirizzo
organizzativo presente nell’istituzione scolastica o formativa di
titolarità. Non si fa delega per atti di gestione di natura discrezionale e
per atti conclusivi di procedimenti amministrativi. In caso di assenza del
dirigente, il vicedirigente lo sostituisce a tutti gli effetti. La qualifica
di vicedirigente implica sovraordinazione gerarchica rispetto alla docenza
per le funzioni delegate e nel caso di sostituzione del dirigente. Ai
vicedirigenti si applicano le norme di stato giuridico vigenti per il
personale docente, la retribuzione economica dei vicedirigenti è definita
in sede di contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola,
attraverso l’autonoma contrattazione di cui al successivo articolo 7,
comma 3. Art.3 ( Funzioni di dirigenza e di consulenza) La
funzione di dirigente scolastico, di cui agli articoli 25 e 29 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165, è caratterizzata dalla specificità del
servizio di istruzione cui il dirigente è preposto e dai legami
professionali con la funzione docente. La
funzione ispettiva, come definita dall'art.397 del Decreto LGS. 297 del
1994,ovvero di consulenza tecnica, è caratterizzata dall’ampiezza delle
conoscenze e delle competenze maturate nell’ambito dell’istituzione
nonché da comprovata capacità e autonomia di ricerca. l'organico degli
ispettori tecnici è fissato in 1500unità di cui 500 sono assegnate agli
uffici dell'Amministrazione Centrale, l'organico è assicurato anche
riducendo gradualmente i posti di Dirigenti amministrativo e quelli previsti
dal primo periodo del comma 8 dell'art.26 della legge 23 dicembre 1998 n.
448, in relazione al processo di decentramento e di potenziamento
dell'autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche. Alle funzioni indicate ai commi 1 e 2 si accede mediante formazione e concorso a cui possono partecipare esclusivamente i docenti dell’8° e 9° livello. Art.4 (Organismi tecnici rappresentativi) Al
fine di garantire l’autonomia professionale, la responsabilità e la
partecipazione dei docenti alle decisioni sul sistema nazionale di
istruzione e di formazione sono istituiti organismi tecnici rappresentativi
della funzione docente, articolati in un organismo unico nazionale e in
organismi regionali. I
membri degli organismi di cui al comma 1 sono determinati in numero non
superiore a trenta, di cui venti eletti da tutti i docenti iscritti
all’albo nazionale dei docenti istituito ai sensi dell’articolo 2, comma
1, lettera l) per gli organismi regionali, dagli iscritti all’albo della
rispettiva regione; i restanti membri sono designati in pari numero dalle
associazioni professionali dei docenti iscritti al citato albo nazionale e
dalle università e, per gli organismi regionali, dalle università aventi
sede nella regione. Tutti i membri durano in carica tre anni. Le
elezioni dei membri di cui al comma 2 sono disciplinate secondo criteri
idonei a garantire risultati rappresentativi del pluralismo tecnico e
culturale dei titolari della funzione docente. Gli
organismi di cui al comma 1 hanno ampia autonomia organizzativa e sono
dotati di propri mezzi. Art.5 (Associazionismo professionale) 1.L’associazionismo professionale costituisce libera espressione della professionalità docente e puo’ svolgersi anche all’interno delle istituzioni scolastiche e formative, che ne favoriscono la presenza e l’attività e ne tutelano la possibilità di comunicazione attraverso appositi spazi. A
livello nazionale, regionale e delle singole istituzioni scolastiche le
associazioni professionali accreditate sono consultate e valorizzate nel
merito della didattica, della formazione iniziale e permanente. Art.6
(Funzioni degli organismi tecnici rappresentativi) L’organismi
tecnico rappresentativo nazionale di cui all’articolo 4 provvede alla
tenuta dell’albo nazionale dei docenti istituito ai sensi dell’articolo
2, comma 1, lettera I); a stabilire i criteri per la formazione iniziale,
per l’abilitazione e per il tirocinio nonché gli standard professionali
dei docenti. Provvede, altresi’, a redigere e a tenere aggiornato il
codice deontologico e interviene nei casi di mancato rispetto del codice
stesso. L’organismo
tecnico rappresentativo nazionale formula proposte e pareri obbligatori in
merito alla determinazione degli obiettivi, dei criteri di valutazione e dei
mezzi per il conseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di
istruzione e di formazione, alle tecniche e alle procedure di reclutamento
nonché alla relazione annuale sullo stato della funzione docente. Gli
organismi tecnici rappresentativi regionali provvedono alla tenuta delle
sezioni regionali dell’albo dei docenti e alla formulazione di pareri e
proposte in materie di competenza dell’organismo tecnico nazionale per
quanto riguarda l’ambito di rispettiva competenza. Ogni
organismo tecnico rappresentativo di livello regionale esprime, nel proprio
seno, distinte commissioni disciplinari per la scuola dell’infanzia, per
la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado, per la scuola
secondaria di secondo grado e l’istruzione e la formazione professionale. Art.7 (Contrattazione e area autonoma) Al
fine di garantire l’autonomia della professione docente e la libertà di
insegnamento, sono individuate le materie riservate alla contrattazione
nazionale e integrativa regionale, secondo criteri di essenzialità e di
compatibilità con i principi fissati dalla presente legge. A tal fine è
istituita l’area della funzione docente come articolazione autonoma del
comparto scuola. Alle
elezioni della rappresentanza sindacale unitaria, di cui all’articolo 21
della Legge 15 marzo 1997, n.59 e successive modificazioni, partecipa
esclusivamente il personale non docente delle istituzioni scolastiche. La
retribuzione economica dei docenti secondo le articolazioni di cui agli
articoli 2-bise 2-ter è disciplinata attraverso autonoma area di
contrattazione in sede di contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto scuola. Art.8 (Regolamento di attuazione) 1. Con regolamento emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il ministro per la funzione pubblica, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono emanate le norme di attuazione della presente legge e, in particolare, dei principi e criteri stabiliti dall’articolo 2 della medesima legge.
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