MARZO
2006
Faq
a cura di Gina Spadaccino
1. Sono stata immessa in ruolo a decorrere dal 1/9/2005. Attualmente
mi trovo in stato di gravidanza. Se non riuscissi a fare i prescritti 180
giorni, mi sarebbe concesso comunque l’anno 07/08 per la prova o tutto va in
fumo?
E’ computabile ai fini del compimento dei 180 giorni prescritti
anche il primo mese di astensione obbligatoria per maternità coincidente con
il periodo di prova (Cfr. l’articolo 31 nel Regio Decreto numero 1542 del 21
agosto 1937, Circolare Ministeriale numero 54 del 23 febbraio 1972 e
Circolare Ministeriale numero 180 dell’11 luglio 1979).
L’anno di prova potrà comunque essere rinviato all’anno scolastico
successivo e, poiché il rinvio è dovuto ad astensione obbligatoria per
maternità, la decorrenza giuridica ed economica sarà retroattiva (Cfr.
Circolare Ministeriale numero 54 del 23 dicembre 1972, Circolare
Ministeriale numero 2 del 4 gennaio 1973 e Circolare Ministeriale numero
219/75).
2. Per il raggiungimento dei 180 giorni di servizio utili per il
periodo di prova, vanno conteggiati i 30 gg annui di assenza previsti per la
malattia del figlio minore di tre anni?
La risposta è negativa. Occorre infatti tener distinto il periodo di
assenza per malattia del figlio dal primo mese di astensione obbligatoria
per maternità coincidente con il periodo di prova.
I 30 giorni di assenza per malattia del figlio non rientrano tra i periodi
computabili ai fini del compimento dei 180 giorni prescritti. Il primo mese
di astensione obbligatoria per maternità coincidente con il periodi di prova
è invece utile al raggiungimento dei 180 giorni.
3. Sono stata nominata in ruolo su posto comune. Poichè attualmente
sto svolgendo servizio su posto di sostegno come supplente posso conteggiare
tale servizio per il raggiungimento dei 180 gg di prova?
Se trattasi di nomina su posto comune nella scuola primaria potrà
conteggiare tale servizio.
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