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Legittima difesa Registrare, anche di nascosto, i colloqui e le riunioni cui si è presenti è un diritto: lo ha sancito la Corte di Cassazione a Sezioni Unite. Nel
corso degli ultimi tempi si sono rivolti al SAM-GILDA colleghi
messi sotto accusa dai rispettivi Dirigenti,
in un caso per aver registrato una riunione del Collegio dei docenti,
in un altro per aver registrato i propri colloqui con i genitori. L'uso
del registratore fonico si era reso necessario, da parte dei docenti, quale
strumento di auto- difesa per minacce ricevute in occasioni precedenti da
parte del Dirigente e per insulti da parte dei genitori. Infatti tra le mura
scolastiche, con la frequente ignavia di molti colleghi che non testimoniano
in difesa delle vittime per timore di ritorsioni, si consumano talvolta veri
e propri reati quali le minacce, le ingiurie, i tentativi ti estorsione.
(L'estorsione è quel reato che commette colui che afferma: "se non fai
questa cosa, ti farò questo...prenderò il tale provvedimento..."). Questi
reati godono quasi sempre della totale impunità e sono frequentemente
componenti del mobbing. Siccome
grande è l'ignoranza in materia di leggi sotto il radioso sole che illumina
le Scuole autonome, si è diffusa la convinzione errata che l'uso di un
registratore sia qualcosa di illecito. Un'idea
totalmente sbagliata: le registrazioni di colloqui, riunioni, anche
all'insaputa degli altri presenti, sono perfettamente lecite ed equivalgano
ad una presa di appunti scritti, non solo, la cosiddetta "registrazione
fonica" costituisce valido elemento di prova davanti al Giudice. Unica
condizione, perchè la registrazione (anche segreta) non costituisca reato,
è la presenza, nel colloquio o riunione, del soggetto che registra. Lo
stesso discorso vale per le proprie telefonate. Ovviamente
il contenuto della registrazione è soggetto agli eventuali divieti di
divulgazione previsti dalle norme. Il
reato di "intercettazione" invece viene commesso da chi, estraneo
alla conversazione, "capta", con strumenti idonei, comunicazioni o
conversazioni altrui, vanificando le cautele ordinariamente poste a tutela
del carattere riservato. Siccome
le leggi scrivono di solito su ciò che è vietato, non su quello che è
normalmente permesso, la definizione del concetto giuridico di
intercettazione si è sviluppata attraverso una lunga serie di sentenze
della Corte di Cassazione a Sezioni Unite Penali la quale si è pronunciata,
in materia, ben nove volte. Più recente e chiarificatrice è la sentenza n.
36747 del 24 settembre 2003, di
cui riportiamo alcuni passi veramente significativi: “Il
presidio costituzionale del diritto alla segretezza delle comunicazioni non
si estende anche ad un autonomo diritto alla riservatezza. Quest'ultima è
tutelata costituzionalmente soltanto in via mediata, quale componente della
libertà personale, vista nel suo aspetto di libertà morale, della libertà
di domicilio, nel suo aspetto di diritto dell'individuo ad avere una propria
sfera privata spazialmente delimitata, e della libertà e segretezza della
corrispondenza e di ogni forma di comunicazione. In sostanza, la
riservatezza è costituzionalmente garantita nei limiti in cui la stessa va
ad incidere su alcuni diritti di libertà. Immaginare
che il Costituente abbia voluto imporre il silenzio indiscriminato su ogni
comunicazione interpersonale è cosa contraria alla logica oltre che alla
natura stessa degli uomini e tale realtà non poteva sfuggire al
Costituente. La riservatezza può essere una virtù, ma non è sicuramente
un obbligo assoluto, imposto addirittura da una norma costituzionale,
immediatamente precettiva.” “Ciò
posto, deve escludersi che possa essere ricondotta nel concetto
d'intercettazione la registrazione di un colloquio, svoltosi a viva voce o
per mezzo di uno strumento di trasmissione, ad opera di una delle persone
che vi partecipi attivamente o che sia comunque ammessa ad assistervi.
Difettano, in questa ipotesi, la compromissione del diritto alla segretezza
della comunicazione, il cui contenuto viene legittimamente appreso soltanto
da chi palesemente vi partecipa o vi assiste, e la "terzietà" del
captante. La comunicazione, una volta che si è liberamente e legittimamente
esaurita, senza alcuna intrusione da parte di soggetti ad essa estranei,
entra a fare parte del patrimonio di conoscenza degli interlocutori e di chi
vi ha non occultamente assistito, con l'effetto che ognuno di essi ne può
disporre, a meno che, per la particolare qualità rivestita o per lo
specifico oggetto della conversazione, non vi siano specifici divieti alla
divulgazione (es.: segreto d'ufficio)” Ciascuno
di tali soggetti è pienamente libero di adottare cautele ed accorgimenti, e
tale può essere considerata la registrazione, per acquisire, nella forma più
opportuna, documentazione e quindi prova di ciò che, nel corso di una
conversazione, direttamente pone in essere o che è posto in essere nei suoi
confronti; in altre parole, con la registrazione, il soggetto interessato
non fa altro che memorizzare fonicamente le notizie lecitamente apprese
dall'altro o dagli altri interlocutori. L'acquisizione
al processo della registrazione del colloquio può legittimamente avvenire
attraverso il meccanismo di cui all'art. 234/1° c.p.p., che qualifica
"documento" tutto ciò che rappresenta «fatti, persone o cose
mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro
mezzo»; il nastro contenente la registrazione non è altro che la
documentazione fonografica del colloquio, la quale può integrare quella
prova che diversamente potrebbe non essere raggiunta e può rappresentare
(si pensi alla vittima di un'estorsione) una forma di autotutela e garanzia
per la propria difesa, con l'effetto che una simile pratica finisce coi
ricevere una legittimazione costituzionale”. Insomma
l’uso di un registratore può essere un ottimo strumento di difesa per
tutelarsi da prepotenze, minacce, insulti e ricatti che possono essere
perpetrati da chi ritiene di restarne impunito per l’assenza i testimoni o
per il timore che può incutere la sua posizione. Riteniamo
con questa dettagliata informazione di avere fornito un’ottima arma di
difesa alle vittime di soprusi.. Rino
Di Meglio
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