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REPUBBLICA
ITALIANA IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO LA
CORTE COSTITUZIONALE composta
dai signori: Gustavo
ZAGREBELSKY Presidente Valerio
O NIDA Giudice Carlo
MEZZANOTTE " Fernanda
CONTRI " Guido
NEPPI MODONA " Piero
Alberto CAPOTOSTI " Annibale
MARINI " Franco
BILE " Giovanni
Maria FLICK " Francesco
AMIRANTE " Ugo
DE SIERVO " Romano
VACCARELLA " Paolo
MADDALENA " Alfonso
QUARANTA " ha
pronunciato la seguente SENTENZA nel
giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della
Regione Valle d'Aosta 14 novembre 2002, n. 23 (Disposizioni in materia di
personale del Dipartimento delle politiche del lavoro dell'Amministrazione
regionale), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,
notificato il 31 gennaio 2003, depositato in cancelleria il 10 febbraio 2003
ed iscritto al n. 12 del registro ricorsi 2003. Visto
l'atto di costituzione della Regione Valle d'Aosta; udito
nell'udienza pubblica del 9 marzo 2004 il Giudice relatore Annibale Marini; uditi
l'avvocato dello Stato A. L. per il Presidente del Consiglio dei ministri e
l'avvocato G. F. F. per la Regione Valle d'Aosta. Ritenuto
in fatto 1.–
Con ricorso notificato alla Regione Valle d'Aosta in data 31 gennaio 2003 e
depositato in data 10 febbraio 2003, il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha
sollevato, in riferimento agli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale, in via principale, degli artt. 1 e
2 della legge della Regione Valle d'Aosta 14 novembre 2002, n. 23
(Disposizioni in materia di personale del Dipartimento delle politiche del
lavoro dell'Amministrazione regionale). 2.–L'articolo
1 della citata legge regionale prevede l'inquadramento nel ruolo unico
regionale del personale assunto con contratti di lavoro di natura
privatistica, a tempo indeterminato, presso il Dipartimento delle politiche
del lavoro dell'Amministrazione regionale. Il
successivo articolo 2 dispone che il previsto inquadramento avvenga per
mezzo di corsi concorso riservati a coloro i quali abbiano in essere il
suddetto rapporto di lavoro a tempo indeterminato da almeno tre anni e siano
in possesso dei titoli di studio indicati dalla stessa norma. Le
disposizioni sopra richiamate sono oggetto di censura proprio in quanto
utilizzano, ai fini dell'immissione in ruolo, una «procedura interna
riservata per il cento per cento a personale già in servizio». Ciò
comporterebbe, ad avviso del Governo, la violazione degli articoli 3, 51 e
97 della Costituzione, dai quali si ricava il principio inderogabile del
concorso pubblico quale strumento di accesso ai posti di ruolo del pubblico
impiego, a garanziadella eguaglianza di tutti i cittadini. 3.–La
Regione Valle d'Aosta si è costituita in giudizio concludendo per
l'inammissibilità – peraltro solo affermata – e, comunque, per
l'infondatezza nel merito del ricorso. La
Regione resistente in punto di fatto chiarisce che il personale cui la norma
si riferisce, originariamente reclutato, a seguito di un corso di circa 500
ore, con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, era stato
successivamente assunto con contratti di lavoro a tempo determinato di
durata triennale, più volte prorogati ed infine trasformati, con delibera
di Giunta, in rapporti di lavoro a tempo indeterminato. La nuova, più
complessa, articolazione dei servizi per l'impiego – conseguente
all'accentuato processo di regionalizzazione del settore – avrebbe
successivamente indotto all'emanazione della legge regionale di cui si
tratta, la quale si caratterizzerebbe dunque come provvedimento transitorio
ed eccezionale, finalizzato a favorire il passaggio dal vecchio al nuovo
modello organizzativo, senza alcuna progressione in carriera per il
personale interessato, così da non contrastare, secondo la stessa
giurisprudenza costituzionale, con i principi di eguaglianza e di buon
andamento dell'attività amministrativa. La
pretesa violazione dei parametri costituzionali evocati dal Governo dovrebbe
in definitiva essere esclusa «alla luce della speciale situazione dei
soggetti cui la norma è rivolta» ed in considerazione della intrinseca
ragionevolezza della disciplina censurata, volta a tutelare in via diretta
«l'interesse organizzativo della pubblica amministrazione ad acquistare
professionalità non altrimenti disponibili sul mercato del lavoro e
necessarie all'ente per fronteggiare alcune specifiche esigenze
istituzionali». 4.–
Nell'imminenza dell'udienza pubblica entrambe le parti hanno depositato
memorie illustrative, insistendo nelle rispettive conclusioni. Il
Presidente del Consiglio dei ministri ribadisce che la legge impugnata, pur
non dando luogo a progressioni di carriera, violerebbe comunque il dettato
costituzionale che prevede il pubblico concorso quale strumento di accesso
all'impiego pubblico, con conseguente lesione anche del principio di
eguaglianza, realizzando un generalizzato ed acritico inquadramento in ruolo
di chi già lavora, con rapporto di diritto privato, alle dipendenze della
Regione. La
Regione Valle d'Aosta sottolinea invece la legittimità – affermata dalla
stessa giurisprudenza della Corte costituzionale –di deroghe alla regola
del pubblico concorso che siano giustificate – come appunto si
verificherebbe nel caso di specie – dall'esigenza di assicurare il buon
andamento dell'amministrazione o di attuare altri principi di rilievo
costituzionale destinati a garantire la peculiarità degli uffici di volta
in volta considerati. Considerato
in diritto 1.–
Il Presidente del Consiglio dei ministri censura gli artt. 1 e 2 della legge
della Regione Valle d'Aosta 14 novembre 2002, n. 23 (Disposizioni in materia
di personale del Dipartimento delle politiche del lavoro
dell'Amministrazione regionale), in quanto, prevedendo l'utilizzo, ai fini
della immissione nel ruolo unico regionale, di una procedura interamente
riservata a personale già in servizio con rapporto di diritto privato a
tempo indeterminato, violerebbero sia il principio dell'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso, sia il principio
di uguaglianza di tutti i cittadini. 2.–
La questione è fondata. 2.1.–
Va premesso che – per quanto risulta dagli scritti difensivi della Regione
– il personale di cui si tratta, in servizio presso il Dipartimento delle
politiche del lavoro dell'Amministrazione regionale, è stato a suo tempo
reclutato, all'esito di corsi formativi, dapprima con rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa e successivamente (in virtù di
deliberazione di Giunta regionale del 14 dicembre 1989) con rapporti di
lavoro di diritto privato di durata triennale. Con
altra deliberazione di Giunta regionale del 21 dicembre 1998, i suddetti
contratti a tempo determinato – sino ad allora di volta in volta prorogati
– sono stati trasformati, a decorrere dal 1° gennaio 1999, in rapporti a
tempo indeterminato. In
tale contesto intervengono le norme impugnate in questa sede dal Governo,
che prevedono l'inquadramento del suddetto personale nel ruolo unico
regionale (art. 1), mediante l'espletamento di corsi-concorso totalmente
riservati (art. 2). Dalla
ricostruzione dell'intera vicenda contrattuale e normativa risulta dunque
che il personale cui le norme censurate si riferiscono non proviene dai
ruoli di altra pubblica amministrazione né è stato originariamente
reclutato o, in qualsiasi fase del rapporto lavorativo, selezionato con le
procedure del pubblico concorso. 2.2.–
Questa Corte ha costantemente riconosciuto nel concorso pubblico la forma
generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto
meccanismo strumentale al canone di efficienza dell'amministrazione (tra le
molte, sentenze n. 34 del 2004, n. 194 del 2002 e n. 1 del 1999). Ha inoltre
precisato che la regola del pubblico concorso può dirsi rispettata solo
quando le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie ed irragionevoli
forme di restrizione dell'ambito dei soggetti legittimati a parteciparvi. Si
sottolinea altresì nella giurisprudenza costituzionale che il principio del
concorso pubblico, pur non essendo incompatibile – nella logica di
agevolare il buon andamento dell'amministrazione – con la previsione per
legge di condizioni di accesso intese a consentire il consolidamento di
pregresse esperienze lavorative maturate nellastessa amministrazione,
tuttavia non tollera – salvo circostanze del tutto eccezionali – la
riserva integrale dei posti disponibili in favore di personale interno. Conformemente
a tali principi risulta dunque palese l'illegittimità delle norme
impugnate, in quanto prevedono una procedura di corso-concorso totalmente
riservata a personale già in servizio presso la medesima amministrazione e
non reclutato, a suo tempo, mediante pubblico concorso. Né i termini della
questione possono ritenersi modificati per il fatto che il corso-concorso in
questione non mira ad attribuire funzioni più elevate di quelle già
espletate ma solo a trasformare rapporti contrattuali non di ruolo in
rapporti di ruolo, senza alcun mutamento di funzioni. Anche
in regime di impiego pubblico privatizzato, infatti, il collocamento in
ruolo costituisce la modalità attraverso la quale si realizza l'inserimento
stabile dell'impiegato in un posto della pianta organica di una pubblica
amministrazione, cosicché la garanzia del concorso pubblico non può che
riguardare anche l'ipotesi di mera trasformazione di un rapporto
contrattuale a tempo indeterminato in rapporto di ruolo, allorché – come
si è detto – l'accesso al suddetto rapporto non di ruolo non sia a sua
volta avvenuto mediante una procedura concorsuale. Va,
conseguentemente, dichiarata l'illegittimità costituzionale delle
disposizioni di legge regionale denunciate dal Governo, in quanto lesive dei
parametri evocati. per
questi motivi LA
CORTE COSTITUZIONALE dichiara
l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione
Valle d'Aosta 14 novembre 2002, n. 23 (Disposizioni in materia di personale
del Dipartimento delle politiche del lavoro dell'Amministrazione regionale). Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 5 luglio 2004. Depositata
in Cancelleria il 6 luglio 2004
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