Home     In primo piano     Rubriche      RSU       Archivio      

     

 

 

 

Home-page

In primo piano

Rubriche

  • Autodifesa

  • normativa

  • Eventi

  • Dibattiti

  • Quesitario

  • Precari

  • Le migliori

  • Bestiario

R.S.U.

Archivio di SAM-notizie

Links

Comunica con noi

Redazione

Segreteria Nazionale

OTTOBRE 2007


SERVIZI MINIMI IN CASO DI SCIOPERO O ASSEMBLEA

 

La legge 146/1990 prevede che in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali (la scuola è tra questi) il dirigente scolastico, formi un contingente di lavoratori che non scioperi per garantire le prestazioni minime. Nella scuola si devono formare contingenti solo di personale ATA e di educatori di convitti o educandati, ma non di docenti. I servizi sono quelli previsti nell’allegato al CCNL 1999 per l’attuazione della legge 146/90 e sono elencati nell’art. 2. In base a tale norma nella maggioranza delle scuole devono essere assicurati soltanto in caso di esami e scrutini finali e per il pagamento degli stipendi ai supplenti temporanei.

Il servizio mensa deve essere mantenuto (anche in forma ridotta), solo in convitti ed educandati, nei quali deve essere assicurata anche la vigilanza di notte e il funzionamento dell’impianto di riscaldamento; in tutti gli altri casi queste prestazioni possono e devono essere sospese.

La cura del bestiame riguarda soltanto gli istituti tecnici agrari in cui vi siano allevamenti. Ovviamente anche la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi riguarda soltanto quei pochi istituti che li producono.

Nella gran parte delle scuole e per gran parte dell’anno, non è necessario formare i contingenti, per i quali vanno peraltro definiti criteri in contrattazione d’istituto. Il DS non può decidere unilateralmente come formare il contingente. In mancanza di contratto d’istituto il DS deve concordare con la RSU almeno criteri provvisori. Se neanche ciò fosse possibile, deve comunque informare la RSU, o le OO.SS., dei criteri generali che intende adottare. Una decisione unilaterale si configurerebbe come attività anti-sindacale. In ogni caso il DS non può inventarsi servizi essenziali non previsti dal contratto, cioè diversi da quelli sopra elencati.

In alcune contrattazioni d’istituto abbiamo riscontrato penalizzazioni per il personale ATA, che, in caso di sciopero e di assemblea, viene costretto ad assicurare contingenti non dovuti, a volte con la complicità della stessa RSU e delle OO.SS. tradizionali, le quali stranamente consentono queste illegittimità contro iscritti che invece dovrebbero tutelare.

E’ sorprendente che spetti a noi, sindacato di soli insegnanti, ricordare che le prestazioni essenziali, nella quasi totalità delle nostre scuole, sono solamente quelli per esami e scrutini finali e per il pagamento degli stipendi ai supplenti temporanei. Anche in caso di partecipazione totale ad assemblea, la scuola deve sospendere le attività in base a quanto richiamato dall’art. 8, comma 9, punto b) del CCNL.

Per finire, appare utile ricordare che in caso di sciopero il DS può chiedere che si dichiari VOLONTARIAMENTE di voler scioperare, ma non può chiedere che si dichiari di NON VOLER SCIOPERARE, né può invitare i docenti a comunicare la propria volontà agli alunni. Si tratta di informazioni tutelate dalla privacy, salvo volontario consenso dell’interessato.

Gaetano Mattera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

Home      In primo piano     Rubriche      RSU       Archivio