|
||||||
Comunica con noi
|
INDENNITA’
DI BUONUSCITA (TFS). TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR). PENSIONE
COMPLEMENTARE. FONDO ESPERO. TRATTAMENTO
PENSIONISTICO
La
riforma pensionistica del 1995 ha suddiviso i pensionati in 3 fasce: -
Per chi al 31/12/1995 aveva
almeno 18 anni di contribuzione obbligatoria (non di servizio, ma di contributi
effettivi utili per la pensione) il calcolo della pensione viene fatto
in base al sistema retributivo,
quello attuale più conveniente. -
Invece, per chi è stato
assunto dopo il 31/12/1995 il
calcolo sarà effettuato con il sistema
contributivo e si vedrà la pensione dimezzata. -
Infine, per coloro che al
31/12/1995 avevano meno di 18 anni di
versamenti contributivi, il calcolo della pensione sarà fatto secondo
un sistema misto:
retributivo-contributivo e perderanno, sulla pensione percepita, una
quota che andrà dal 20 al 30% rispetto al sistema retributivo. INDENNITA’
DI BUONUSCITA E TRATTAMENTO DI
FINE RAPPORTO I
pubblici dipendenti con incarico a tempo indeterminato assunti entro il
31/12/2000 (in seguito denominati “vecchi assunti”) al momento della cessazione dal servizio
avranno diritto all’indennità di buonuscita, detta anche trattamento
di fine servizio (TFS). Gli
altri (vale a dire quelli con incarico a tempo determinato o assunti in
ruolo dopo il 31/12/2000, denominati “nuovi
assunti”) avranno diritto, come i lavoratori dipendenti privati,
al trattamento di fine rapporto (TFR). L’indennità
di buonuscita (TFS)
si calcola sulla base dell’ultimo stipendio, al contrario il TFR si
accumula e si rivaluta di anno in anno durante il servizio prestato. In
generale si può affermare che il regime TFS sia più conveniente poiché
i criteri di calcolo della buonuscita risultano più favorevoli rispetto a
quelli del TFR. Infatti
il rendimento del TFR diventa particolarmente penalizzante quando
l’inflazione è alta. Se, ad esempio, l’indice ISTAT fosse del 10% il
rendimento del TFR sarebbe pari al 9% e di conseguenza l’incremento reale
sarebbe inferiore dell’1% rispetto all’inflazione. Questo significa che
in regime TFR, tenendo conto dell’inflazione a due cifre degli anni 70,
l’indennità percepita oggi da un dipendente che cessasse dal servizio con
circa 35-40 anni di contribuzione sarebbe inferiore al capitale versato. E’
chiaro che il TFR è più conveniente solo in caso di bassa
inflazione e bassa crescita della retribuzione. PENSIONE
COMPLEMENTARE E FONDO ESPERO Come
già menzionato, con le riforme del sistema pensionistico il calcolo passerà
in modo graduale dal metodo
retributivo a quello contributivo.
Ciò comporterà, soprattutto per coloro che hanno pochi anni di contributi,
una notevole riduzione dell’importo della pensione rispetto allo
stipendio. Sarà
quindi indispensabile avere un’altra fonte di reddito da affiancare alla
pensione che spetta in virtù del proprio rapporto di lavoro, per garantire
una vita dignitosa anche dopo la cessazione dal servizio. La nuova fonte di
reddito può essere una pensione integrativa di quella pubblica. Chi
non aderirà al fondo continuerà a versare i contributi previdenziali anche
ai fini dell’indennità, che verrà calcolata a seconda del regime TFS o
TFR. La non adesione, come evidenziato, risulta meno sfavorevole per chi
si trova in regime retributivo (cioè con almeno 18 anni di contributi fino
al 31/12/1995); altra cosa per quelli in regime contributivo o misto.
L’ammontare della pensione che questi ultimi percepiranno potrebbe essere
ai limiti della sopravvivenza. La
scelta di non aderire, per esempio, è sconsigliabile per chi è monoreddito
ed in condizioni economiche non floride. Questa scelta e le sue conseguenze
devono essere ben chiare soprattutto agli attuali precari,
molti dei quali non
avranno alcuna buonuscita perché, a seguito dell’interruzione del
rapporto di lavoro, il TFR maturato viene versato loro ogni anno. In
definitiva ognuno dovrà fare una scelta personale, basata sulle proprie
convinzioni, tenendo conto in particolare delle proprie condizioni
economiche e familiari. Aderire
ad un fondo di categoria “chiuso” come il Fondo Espero In
questo caso, i “vecchi assunti” passano obbligatoriamente
dal regime TFS al regime TFR; gli altri
lavoratori sono già in regime di TFR. L’adesione
per entrambi non comporta alcuna riduzione della pensione pubblica, che sarà
percepita regolarmente come coloro che non aderiranno. Per
quanto riguarda i termini entro i quali é possibile fare la scelta si
osserva che, mentre i “nuovi
assunti”, in regime TFR, possono aderire al Fondo Espero in
qualsiasi momento, i “vecchi
assunti”, in regime TFS, se non interverranno modifiche, possono
farlo entro la data del 31/12/2005.
Questi ultimi inoltre non possono passare al regime TFR senza aderire al
Fondo. II
primo problema è quindi se convenga e quando effettuare questo passaggio.
Ciò dipende dalle singole valutazioni, da fare in funzione della propria
situazione. Presso le nostre sedi sono possibili conteggi personalizzati. Nel
caso in cui il termine di adesione venga spostato, per i “vecchi
assunti” la domanda a cui si può ipotizzare di dare una risposta
è: “quando conviene aderire al Fondo e di conseguenza passare al TFR?”.
Poiché
le modalità di calcolo del TFS sono legate alla propria posizione
stipendiale, è chiaro quindi che se uno si trova vicino ad uno scatto di
anzianità, può essere conveniente aspettare lo scatto prima di scegliere
di optare per la previdenza complementare. Per chi invece ha appena
usufruito dello scatto d’anzianità, la convenienza di attendere un nuovo
scatto non sussiste. Al
momento dell’adesione al Fondo l’ammontare del TFS maturato viene
trasformato in TFR e sarà percepito alla cessazione dal servizio. Al
momento del pensionamento o della cessazione dal servizio i “vecchi
assunti” percepiranno le somme non versate al Fondo. Vale a dire il
TFS trasformato in TFR al momento dell’adesione più il TFR maturato dopo
(che è pari al 4,91% della retribuzione utile) rivalutati annualmente. I
neoassunti, invece, percepiranno soltanto il TFR maturato fino al momento
dell’adesione al Fondo, ovviamente rivalutato con le modalità descritte. Si
può ritenere che il maggior vantaggio dell’adesione al Fondo Espero
consiste nel fatto che il dipendente potrà costruirsi una pensione
integrativa senza intaccare sensibilmente il proprio stipendio mensile. Riassumendo:
un dipendente potrà costruirsi una pensione complementare in cambio della
rinuncia ad una quota del TFS (per i vecchi assunti)
o a tutto il TFR (per i nuovi) più un versamento mensile di circa
14-25 euro e il contributo dell’Amministrazione. In
costanza di rapporto di lavoro non si può recedere dall’iscrizione al
Fondo, né richiedere il riscatto di quanto maturato prima di averne
acquisito il diritto (pensionamento o cessazione dal servizio). Dopo 8 anni
d’iscrizione si può richiedere l’anticipazione anche di tutto il
capitale maturato per l’acquisto della prima casa propria, o dei figli, o
per ingenti spese sanitarie. Va evidenziato che si possono solo fare
stime basate sull’andamento dei rendimenti dei vari fondi pensione
negli anni passati, ma nessuno può garantire
con assoluta certezza alcunché rispetto al futuro.
|
|
||||