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Redazione

Segreteria Nazionale

 

 

  La somministrazione dei farmaci

 

Ci giungono frequentemente, da parte dei colleghi, richieste di chiarimento in merito alla questione “somministrazione dei farmaci a scuola da parte degli insegnanti”, in particolare ci chiedono se esista un obbligo sancito e quali ricadute comporti in termini di responsabilità. Giustamente i docenti rilevano come  il contratto taccia in merito all’argomento. Infatti confermiamo che si tratta di una mansione al di fuori delle nostre competenze, né possiamo ritenere che la frequenza di un corso di “Primo soccorso” possa fornire adeguate conoscenze ed abilità di tipo infermieristico tali da metterci nelle condizioni di far fronte alle più svariate situazioni. Ricordiamo ai colleghi che interventi di questo genere possono anche esporci a problemi di responsabilità.

La recente nota del MIUR prot. 2312 del 25 novembre 2005 fornisce alcuni chiarimenti a riguardo sottolineando come la somministrazione dei farmaci da parte degli insegnanti o di altri operatori scolastici avvenga solo previa disponibilità da questi offerta. In sintesi il documento spiega come la somministrazione debba essere richiesta formalmente dai genitori su presentazione di certificato medico indicante la posologia, le modalità di dispensazione e conservazione del farmaco in oggetto. I dirigenti scolastici devono individuare un locale idoneo alla somministrazione e conservazione del medicinale e ne concedono l’accesso durante l’orario scolastico ai familiari o ad altri adulti delegati, verificano altresì la disponibilità sia di insegnanti che di personale ATA alla somministrazione, tra coloro che abbiano seguito corsi di pronto soccorso. In caso di mancata disponibilità da parte del personale e di assenza di locali idonei, i dirigenti procedono all’individuazione di altro personale appartenente alle istituzioni sanitarie del territorio: ASL, Enti Locali, operatori sanitari o volontari.

Michela Gallina

 

 

 

 

 

 

 

 
     

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