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DICEMBRE 2006 GARANZIE SULLE ASSEGNAZIONI ALLE CLASSI, AI PLESSI, ALLE ATTIVITA’ Per l’assegnazione ai plessi, alle classi e alle attività ormai si dà per scontato che in ogni Istituto sia stato sottoscritto un accordo tra i componenti della RSU e il Dirigente scolastico, con la sicurezza che quest’ultimo si debba attenere a quanto concordato. D’altronde lo stabilisce il CCNL in vigore, all’art. 6 “Relazioni a livello d’Istituzione scolastica”: “sono materie di contrattazione integrativa” tra RSU e Dirigente scolastico: - le modalità di utilizzazione del personale rispetto al POF; - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sezioni staccate e ai plessi; ricadute sull’organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall’intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica; ritorni pomeridiani”; - i criteri e le modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente… nonché i criteri per l’individuazione del personale docente da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d’Istituto. Ne consegue che l’assegnazione alle classi ed alle diverse discipline, la formazione dei team e l’articolazione degli orari di insegnamento e di incontri collegiali devono rispondere alle esigenze didattiche emerse dal Collegio dei Docenti, che ha la responsabilità del POF; anche la Dirigenza e la RSU, però, devono contrattare per ottenere la massima efficienza compatibile con le risorse economiche a disposizione (es. orari congegnati in modo da evitare orari spezzati o utilizzo su più plessi nella stessa giornata: andrebbero compensati come “flessibilità organizzativa”). Nel 2003, l’Ordinanza Ministeriale sulla Mobilità, con senso realistico, aveva previsto la possibilità che in alcuni Istituti non fosse stato raggiunto alcun accordo ed aveva ricopiato, in una nota a piè pagina, la vecchia normativa ripetuta inalterata da anni e che il Dirigente, nel caso, avrebbe dovuto rispettare. Se ancora in qualche caso, però, non ci fosse questo argomento nel Contratto d’Istituto, rimarrebbero valide le vecchie norme: lo stabiliva il Contratto sulle Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, sottoscritto il 20 giugno 2003: al Titolo I – Personale docente, art. 5 – Assegnazione del personale nel circolo e nell’istituto, al comma 1: “Nella scuola materna ed elementare, le modalità di assegnazione ai plessi e alle scuole, nell’ambito dell’organico funzionale, sono regolate dal contratto d’Istituto. L’assegnazione a domanda ai plessi e alle scuole nell’ambito dell’organico funzionale del personale già titolare precede quella del personale neo trasferito e, a tal fine, la continuità non costituisce elemento ostativo. Nel caso in cui il contratto d’Istituto non venga definito, quindi, il Dirigente scolastico si atterrà ai criteri dell’art. 25 del CCDN del 18 gennaio 2001, richiamato nelle premesse del CCDN del 21 dicembre 2001”. L’articolo 25, pur soppresso, era riportato con nota n°1: “Il Dirigente scolastico, in relazione ai criteri generali stabiliti dal consiglio d’Istituto ed in conformità al piano annuale deliberato dal Collegio dei docenti, assegna gli insegnanti di scuola elementare e materna ai plessi, alle scuole ed alle attività assicurando il rispetto della continuità didattica, in coerenza con quanto previsto sulla stessa dalla programmazione didattico-organizzativa, elaborata dal Collegio dei docenti. La continuità, in caso di richiesta volontaria di assegnazione ad altro plesso o altra scuola, formulata dal singolo docente, non può essere considerata elemento ostativo. Il Dirigente scolastico opererà valorizzando, altresì, le competenze professionali in relazione agli obiettivi stabiliti dalla programmazione educativa e tenendo conto delle opzioni e delle esigenze manifestate dai singoli docenti. L’assegnazione ai plessi, alle scuole ed alle attività, anche su richiesta degli interessati, è da effettuarsi con priorità per i docenti già titolari, rispetto a quella dei docenti che entrano a far parte per la prima volta dell’organico funzionale d’Istituto; tali assegnazioni avvengono sulla base dei criteri sopra descritti. In caso di concorrenza l’assegnazione sarà disposta sulla base della graduatoria formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli ai fini delle utilizzazioni allegata al CCND concernente le utilizzazioni e le assegnazioni del personale docente”. E’ bene ricordare inoltre che i contratti integrativi o decentrati non possono essere peggiorativi delle norme già esistenti a livello generale o nazionale: non sarebbero validi. Operativamente, ogni insegnante che voglia cambiare plesso, classe o attività svolta (area linguistica/matematica/antropologica/assegnazione su progetto...) ha tutto l’interesse a chiedere per iscritto – facendo protocollare la domanda – i suoi desideri sull’impegno per l’anno scolastico seguente. La cosiddetta “continuità didattica”, infatti, è riferita all’insegnante ed al suo impiego nel plesso, non agli alunni, perciò non è automatico il passaggio da una classe ad un’altra, pur intermedia al ciclo, se il Collegio dei Docenti e/o la RSU non lo hanno stabilito nei criteri generali di assegnazioni alle classi. Anche sulla base delle singole richieste degli insegnanti, il Dirigente dovrà predisporre, prima dell’inizio delle lezioni, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, come stabilito al comma 4 dell’art. 6 del CCNL: “Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal Collegio dei Docenti nel quadro della programmazione dell’azione educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze.”Il piano, a settembre, verrà deliberato dal Collegio dei Docenti e diventerà operativo.Giuliana Bagliani
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