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I veri obblighi di servizio dopo la fine delle lezioni Per ulteriori approfondimenti in merito si veda: Brutte abitudini estive ed obblighi dei docenti dopo il termine delle lezioni. I nostri obblighi di lavoro sono regolati dal contratto collettivo nazionale, al momento, quello in vigore è il CCNL 2002-05. I
contratti di lavoro cambiano ogni quattro anni per la parte normativa (e
ogni due per la parte economica), non risulta affatto che, con l’arrivo
dell’estate, gli Insegnanti debbano attenersi a nuove norme, spesso
giustificate, caldeggiate e decise dai Dirigenti scolastici che, come nelle
filande, vorrebbero imporre la loro personalissima versione del Contratto. Conosco
Colleghi che riordinano biblioteche, sistemano le aule, si occupano delle più
incredibili attività proprio nel periodo estivo. In
molte scuole elementari vige la regola che chi non è in commissione
d’esame deve comunque essere presente a scuola per fare altro non ben
definito con la scusa che “sono comunque in servizio” Quest’anno
sono di moda riunioni fiume sulla Riforma,aggiornamenti sulla Sicurezza
fuori tempo massimo, incontri per definire i tutor, stabilire gli orari e
quanto si possa immaginare di gratuito per avviare la Riforma che da tempo
noi definiamo “a costo zero”. Fermo
restando che chiunque deve essere messo nelle condizioni di decidere se fare
volontariato o svolgere una
professione, queste sono le regole a cui attenersi, resistendo fino a
qualsiasi giudizio, in quanto nessuno può obbligare i docenti a lavorare
GRATIS e oltre i limiti imposti dalla Legge. Il primo passo importante da fare è contare le ore già effettuate in base al piano annuale delle attività che è stato votato a settembre. CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL COMPARTO SCUOLA QUADRIENNIO NORMATIVO 2002-05 ART. 26 ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO (art. 41 del CCNL 4-8-1995, interpretazione autentica in data 17-9-1997 dell'art. 41 anzidetto ed art. 24 del CCNL 26-5-1999) 4. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Il
piano non c’è? Il
piano non è stato votato dal Collegio Docenti? Contattateci subito presso le nostre sedi, si tratta di una violazione contrattuale che combattiamo in tutta Italia. Se il piano esiste, occorre verificare che sia stato correttamente deliberato, esso deve indicare gli obblighi di servizio per le attività funzionali all’insegnamento così come previste nell’art.: 27 del CCNL 2002-05: a) ore di Collegio dei docenti, l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno, l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, per un totale di 40 ore annue. b) Soltanto la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione per un impegno non superiore alle 40 ore e quindi anche inferiore. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti. Adempimenti
individuali e scrutini ed esami non rientrano in questo monte ore e non sono
quantificabili. Dalla
norma si evince chiaramente e senza possibilità di interpretazione alcuna
che i docenti sono tenuti a prestazioni di servizio anche durante il periodo
di interruzione delle lezioni solo per le attività programmate e deliberate
nel piano annuale delle attività. Tutte
le altre attività richieste non hanno carattere di obbligatorietà, non
possono essere imposte, neppure nel caso fossero inserite nel Piano come
ore, a pagamento, oltre le 40 perché tutte le ore aggiuntive sono
facoltative. Nel
caso il D.S. insista nel considerare le ore obbligatorie consigliamo di
richiedere al D.S. un ordine scritto per la partecipazione alle riunioni in
ore eccedenti le 40 obbligatorie, potremo così richiederne il pagamento. Laura Razzano Per ulteriori approfondimenti in merito si veda:
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