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FEBBRAIO 2008 Infortuni sul lavoro
Centinaia di migliaia di docenti non sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e non lo sanno neppure, anche moltissimi dirigenti ed impiegati delle scuole non sono a conoscenza della realtà. Perfino utili "repertori" di norme scolastiche, nel riportare le notizie sull'assicurazione contro gli infortuni, scrivono erroneamente che tutti i docenti sono assicurati presso l'INAIL (Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro) per gli incidenti "in itinere" (percorso casa-lavoro e viceversa). La realtà è ben diversa, solo poche categorie di docenti sono assicurate presso l'INAIL; la circolare INAIL n. 28 del 23 aprile 2003 fornisce indicazioni sull'assicurabilità dei docenti; infatti gli insegnanti non sono genericamente tutelati dall'assicurazione INAIL, ma solamente nel caso svolgano compiti e mansioni ai quali l'ente attribuisce un fattore di rischio fra cui: - quelli che per la loro attività fanno uso, in modo non occasionale, di macchine elettriche, elettroniche o computers, o frequentano laboratori in cui sono presenti le suddette macchine; - quelli che sono adibiti ad esperienze "tecnico scientifiche"; - esercitazioni pratiche; - esercitazioni di lavoro e viaggi di istruzione (purchè rientranti nella programmazione del POF); - educazione fisica e motoria ed attività di sostegno. Tutti i docenti adibiti nei campi di attività di cui sopra sono integralmente coperti dall'assicurazione INAIL, anche per gli infortuni in itinere. E' chiaro quindi come la stragrande maggioranza degli insegnanti rimanga esclusa. Nonostante la Costituzione (articolo 38) preveda l'obbligo, per i datori di lavoro, di assicurare i dipendenti dagli infortuni, lo Stato, per una parte non piccola dei propri dipendenti, fornisce ancora una volta un pessimo esempio. La circolare sostiene anche che risulta assicurato chi è impegnato in esercitazioni pratiche, specificando che vanno considerate tali anche le attività ludico motorie praticate nella scuola elementare e materna. Purtroppo numerosi casi di infortunio di docenti delle scuole primarie e dell'infanzia si sono risolti, per il passato, con la comunicazione, da parte dell'INAIL, della non assicurabilità dell'insegnante in quanto non rientrante tra le categorie “protette” (dall'assicurazione!) e relativa chiusura della pratica. A seguire ricorsi e contenziosi con dispendio di denaro ed energie. La GILDA DEGLI INSEGNANTI si è rivolta alla sede centrale dell'INAIL per chiedere chiarimenti in merito alla succitata circolare, evidenziando che nella scuola dell'infanzia l'attività ludico-motoria non avviene in momenti predefiniti e non è svolta da personale specializzato, ma è insita in ogni momento della giornata scolastica ed è regolarmente svolta dagli insegnanti di sezione. Prontamente l'INAIL ha risposto con una nota del Direttore Centrale, confermando che gli insegnanti di scuola dell'infanzia sono assicurati poiché svolgono in modo abituale e sistematico e non occasionale attività ludico-motoria e specificando anche che tale attività è praticata nelle scuole elementari e materne. Risulta, quindi che i docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria sono assicurati all'INAIL. Tale orientamento è stato ribadito con la sentenza della Corte di Cassazione 17334/2005, secondo cui l’assicurazione deve essere estesa non a tutti gli insegnanti, giacché non possono essere compresi coloro che impartiscono agli alunni nozioni esclusivamente teoriche, ma solo a quegli insegnanti che sono soggetti, per la natura manuale della loro attività, a un rischio, non generico ma specifico, di infortunio sul lavoro. Se dovessero verificarsi resistenze da parte delle segreterie delle scuole o da parte di sedi INAIL periferiche, siete invitati a contattare le nostre sedi provinciali. Tutti gli altri insegnanti sono tutelati, in caso di incidente in servizio, ancora dalle antiche norme sull' "equo indennizzo" e, nei casi gravi, di "pensione privilegiata". Devono, nel temine perentorio di sei mesi, denunciare l'incidente ed essere poi sottoposti a visita presso la Commissione medica di verifica. Tali procedure consentono di ottenere il rimborso delle spese mediche e, nei casi più gravi, un modesto indennizzo. Speriamo che prima o poi qualche ricorso arrivi in sede di Corte Costituzionale e faccia giustizia di queste inique disparità. Rino Di Meglio e Chiara Moimas
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