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Norme di sopravvivenza
Estate:
è illegittima l’imposizione ai docenti dell’obbligo di presenza nella
scuola, in assenza di attività deliberate dal Collegio dei Docenti (CCNL 1994.
art. 41, 42 e 43; Consiglio di Stato sezione n.173 dell’8.5.1987).
settembre
Non esiste, nonostante qualche
autolesionista non l’abbia ancora capito, un obbligo settimanale di servizio
comunque prestato, anche se le lezioni non sono ancora iniziate, in assenza di
attività deliberate dal Collegio dei Docenti e riguardanti la funzione docente.
Non devono andarci neppure coloro che hanno fruito dei 6 giorni di ferie durante
l’anno scolastico; costoro, a fine giugno, invece di chiedere 32 giorni di
ferie, ne chiederanno 26,
deducendone 6.
Ricordatevi
di stare attentissimi alle delibere del Collegio dei Docenti, in
particolare modo a quelle del mese
di
settembre, quando si decidono le condizioni di lavoro per l’intero anno
scolastico.
La
convocazione ordinaria richiede almeno 5 gg di preavviso e deve essere
recapitata a tutti i membri. La seduta è illegittima e può essere annullata
nel caso che anche un solo membro non sia stato avvisato (Cons. di Stato, sez.
vi, n.120/72).
Si
può deliberare soltanto su ciò che è all’o.d.g.; si possono inserire
nuovi punti su cui discutere ma solamente se sono presenti tutti i componenti e
decidono affermativamente all’unanimità (Consiglio di Stato sez. V 679/1970).
Le
delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti validi espressi (DPR
416/1974 art.28), ciò significa che non si contano gli astenuti (nota Min. P.I.
n.771/1980 uff. Decreti Delegati). A verbale si riporta il numero dei voti a
favore, dei contrari e degli astenuti.
Per
evitare lungaggini e discussioni, una volta conosciuto l’ordine del giorno,
preparate in anticipo e per iscritto le vostre proposte (magari
sottoscritte da più colleghi), che presenterete al Presidente del Collegio nel
momento della discussione del punto che vi interessa; così saranno votate e la
vostra mozione sarà allegata al verbale della riunione, senza travisamenti. Se
qualcosa non vi convince e vi sembra una decisione illegittima, chiedete che
venga registrato sul verbale il vostro voto contrario o astenuto, col vostro
nome e con la motivazione, così vi garantirete la possibilità di presentare un
ricorso e non sarete considerati corresponsabili di delibere illegittime
impugnate da qualcun altro e per le quali potreste esser chiamati a pagare di
tasca vostra o a rispondere penalmente: «Il
presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato alla deliberazione
sono responsabili in solido per le decisioni assunte a meno che non abbiano
fatto constatare a verbale il proprio dissenso» (Art.24 del DPR 10.1.1957 n.3).
Il
verbale dovrebbe esser redatto seduta stante per esser letto e approvato
a
conclusione
della riunione. Una prassi consolidata ammette che la stesura del verbale
avvenga successivamente, ma non al di là del successivo Collegio, perché
quest’ultimo dovrà essere letto ed approvato. In tale occasione è possibile
apportare modifiche e precisazioni; dopo l’approvazione il verbale è firmato
dal presidente e dal segretario e non può più essere modificato. Chi fa parte
di un Organo collegiale, ai sensi della
legge 241/90 può chiedere di visionare il verbale (gli deve esser accordato al
momento) ed eventualmente può chiedere il rilascio di copie delle pagine che
gli interessano.
La
«trasparenza» in questo caso dovrebbe scoraggiare sorprese o manomissioni.
E’
buona norma non distrarsi durante i Collegi dei docenti e non lasciarsi
condizionare dal Capo d’Istituto, che ha diritto ad un solo voto come noi e in
quell’occasione è soltanto il presidente della riunione e non il nostro
superiore gerarchico, perché è il collegio che è sovrano.
Il Consiglio di Stato (sez.II n.11114/1980) ha sancito che le delibere degli OO.CC. scolastici sono atti amministrativi definitivi, non impugnabili per via gerarchica, ma con ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica. Solo il Provveditore (non il Capo d’Istituto), ai sensi dell’art.26 del DPR 416/1974, in caso di macroscopica irregolarità e quindi raramente, può invitare gli organi collegiali a provvedere tempestivamente ad eliminare le cause delle irregolarità segnalate.
Rientra
nei doveri del Capo d’Istituto dare attuazione alle delibere anche se non le
condivide e le ritiene illegittime. Dopo che si è deliberato è inutile
lamentarsi, cercare scuse e piangere sul latte versato: è noto che la legge non
ammette ignoranza.
Piano per
l’Offerta Formativa (POF)
«Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che può prevedere attività aggiuntive.
Il piano è deliberato dal Collegio dei Docenti nel quadro della programmazione educativa e con la stessa procedura è modificato per far fronte a nuove esigenze.» (ccnl 1998/2001. art.24 comma 4).
Secondo l’Art. 23 del CCNL 1998/2001 («Funzione docente») il Collegio dei Docenti dovrà elaborare, attuare, articolare in base alle esigenze degli alunni e verificare gli aspetti pedagogico-didattici del P.O.F. nel quadro degli obiettivi generali nazionali (programmi ministeriali) e nel rispetto degli indirizzi generali di gestione e d’amministrazione del P.O.F. della singola scuola, i quali (legge sull’Autonomia, Art. 3, Comma 3) sono definiti e adottati dal Consiglio di Circolo, tenuto conto delle eventuali proposte e dei pareri degli organismi e delle associazioni dei genitori.
Nello
stabilire gli indirizzi del POF, le Istituzioni Scolastiche concreteranno i «percorsi
formativi» funzionali all’apprendimento e alla crescita formativa,
valorizzando le diversità e promuovendo le potenzialità di ciascuno .
In sintesi:
1)
il Consiglio d’Istituto ascolta le eventuali associazioni dei genitori
e fissa gl’indirizzi generali per le attività, le scelte generali di gestione
e d’amministrazione
2)
il Collegio dei Docenti elabora il
P.O.F.
3)
Il Consiglio d’Istituto adotta e pubblicizza il piano
Ciò
significa che il Consiglio (in cui gli insegnanti sono in minoranza) può anche
respingere il Piano predisposto dal Collegio dei Docenti e pretendere modifiche.
Anche
«la scelta, l’adozione e l’utilizzazione
delle metodologie e degli strumenti
didattici, compresi i libri di testo, dovranno essere coerenti col POF»
(Autonomia,art.4, comma 5).
Il
POF non è un nostro personale o collegiale strumento di lavoro, ma un biglietto
da visita della Scuola, che mostra a tutti (legge n°241/’90 sulla
trasparenza) il «servizio» offerto agli «utenti». Sarà saggio e prudente
mantenersi aderenti più possibile ai Programmi prescritti, senza troppi voli di
fantasia ed impegni per attività che non si è sicuri di poter attuare, anche
per non dover poi giustificarsi per ciò che non si è riusciti a realizzare.
«Il
piano del P.O.F. è reso pubblico e consegnato alle famiglie all’atto
d’iscrizione» (Autonomia, art.5), pertanto va definito a gennaio; a settembre si deliberarà soltanto il
piano delle attività, per dare concretezza al POF, ed eventuali modifiche, che
vanno però giustificate (presentandole ai genitori).
Attività
aggiuntive.
Se deliberate – diventano obbligatorie sia per chi li desidera sia per chi non li approva: «Gli obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali all’orario di servizio stabilito dal P.O.F. (CCNL 1998/2001 Art.24 Comma 4). E ancora: «Le attività aggiuntive di insegnamento….sono deliberate dal Collegio dei Docenti in coerenza con il P.O.F.»(CCNL 1998/2001art.25 comma 2).
Le
attività così decise non sono quantificate nel Contratto neppure con un tetto massimo, state attenti! Trovate
prima il collega disponibile a svolgere l’attività aggiuntiva che
considerate veramente utile e soltanto dopo deliberate di inserire l’attività
tra quelle da incentivare col fondo d’istituto, sapendo che «sono
da considerare retribuibili…solo quelle eventualmente eccedenti il limite (quaranta ore) previsto per le attività a carattere collegiale
nell’art.42 comma 3 del vecchio contratto» (art.25, comma 5 del nuovo
contratto). E’ opportuno fissare anche un tetto massimo di
ore per ogni attività, in modo che non rimangano residui nel fondo
d’istituto, distribuiti poi a discrezione del capo d’Istituto.
Il
Collegio dei Docenti PUÒ articolarsi
in commissioni o gruppi di lavoro individuando attività aggiuntive funzionali
all’insegnamento (V.C.art. 43, comma 3 e CCNL 1998/2001 art.25),
quindi
non è obbligatorio costituirle e comunque saranno possibili «nell’ambito
delle risorse disponibili» (NC art. 25, comma 2): il fondo d‘Istituto è
sempre più insufficiente rispetto alle esigenze, attenti quindi a valutare le
risorse economiche a disposizione, prima di deliberare un’attività
aggiuntiva. La normativa non conosce comunque la parola «referente» né «fiduciario»
di plesso. Il Collegio dei Docenti non è il nostro datore di lavoro e non
dovrebbe deliberare sul nostro orario prevedendo uno straordinario obbligatorio,
pur se retribuito.
Formazione,
aggiornamento.
L’incompetenza non sarà una
giustificazione valida, neppure, rispetto le più strane richieste di un POF
fantasioso, perché nel Contratto è anche previsto:
«L’Amministrazione dovrà
assicurare in via prioritaria alle istituzioni scolastiche (Consigli
di Circolo) opportuni finanziamenti per la partecipazione del personale in
servizio ad iniziative di formazione deliberate dal Collegio dei Docenti,
necessarie per una qualificata risposta alle esigenze derivanti dal P.O.F.
«(CCNL 1998/2001 Art.12, comma 2).
La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale (CCNL 1998/2001, Art.13, Comma 1)
Le
iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell’orario di
insegnamento (CCNL 1998/2001Art.13, comma 2), cioè
quando non ci sono lezioni o con sospensione delle lezioni. Potrebbero
essere anche al pomeriggio, purtroppo, in quanto non è precisato che si devono
tenere in giornate non coincidenti con le lezioni o con le riunioni collegiali
previste.
I docenti possono usufruire di 5 giorni di esonero dal servizio nel corso dell’anno scolastico per aggiornamenti autorizzati dall’Amministrazione, con sostituzione secondo le norme per le supplenze brevi (CCNL 1998/2001Art.13, Comma 3).
Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione comporta, ove spettante, il trattamento di missione e il rimborso per le spese di viaggio (CCNL 1998/2001Art.13 Comma 4)
Autonomia
organizzativa.
Nel
POF le Istituzioni scolastiche possono prevedere, pur rispettando il
monte-ore annuo o pluriennale o di ciclo per ogni disciplina, stabilito dal
Ministero: 1) un’articolazione modulare anche diversa dalle consuete; 2) ore
di lezione di 50’/55’ o quant’altro, con l’utilizzazione dei tempi
residui sempre ai fini dell’insegnamento; 3) percorsi didattici
individualizzati, anche per gruppi, specie in presenza di handicap; 4)
formazione di gruppi di classi diverse, in orizzontale o in verticale; 5)
percorsi formativi che coinvolgono più discipline (Art. 4, Comma 2, Autonomia);
orario delle discipline su base plurisettimanale (Art. 5, Comma 3, Autonomia).
Tutto ciò è stato ribadito nel D.M. 111 del 22 aprile 1999.
Poiché va rispettato il monte ore
annuo di ciascuna disciplina, bisognerà considerare le ore perse per festività
o sospensione delle lezioni e quindi calcolare la distribuzione delle ore in
modo opportuno.
Si
sconsiglia si ridurre l’ora di lezione
senza una corrispettiva riduzione dell’orario di permanenza a scuola dei
bambini, in quanto è senz’altro più faticoso sia per gli alunni sia per gli
insegnanti concentrare il lavoro in tempi ristretti e offrire più proposte
didattiche nella stessa giornata, andando contro il principio tanto sbandierato
dei «tempi distesi».
La costruzione di un orario
scolastico semplice e rispettoso dei bio-ritmi di tutti è fondamentale per un
ambiente sereno di apprendimento, senza lo spezzettamento delle attività e il
frenetico entrare ed uscire di alunni o di insegnanti che si avvicendano.
Il
pericolo più grave, accumulando i minuti non spesi per le lezioni frontali, è
quello di permettere di «ampliare l’offerta formativa» con attività
obbligatorie ed aggiuntive all’orario settimanale degli alunni (anche il
recupero potrebbe configurarsi in questa forma).
Con la riduzione dell’ora a
50-55’ (Autonomia, art.4 comma 2b) si poteva utilizzare il tempo residuo
soltanto in materie curricolari. Ma attenzione: dal
22 aprile scorso, col D.M. n°111 si introduce una novità importante:
non si pone più alcun vincolo sul riutilizzo della quota oraria residua,
nell’ambito del curriculum obbligatorio.
L’art.
1bis del D.M. citato prevede la possibilità di un decremento orario di ciascuna
disciplina e attività fino al 15 % del relativo monte ore annuale (il minimo
indicato per le singole discipline moltiplicato per 33 settimane).
Di
conseguenza, si potrebbe anche configurare per gli alunni un tempo-scuola
ridotto (sperando che i Programmi siano
ridimensionati) e di un’offerta di attività facoltative, non attinenti strettamente
al curricolo. Finalmente potrebbe sparire l’obbligatorietà dei rientri o dei
prolungamenti pomeridiani!
Già
nell’art.13, Comma 1 sull’Autonomia, era stata prevista la possibilità
d’indicare nel POF i CURRICOLI
INTEGRATIVI, con discipline ed attività liberamente scelte dalle Istituzioni
Scolastiche per valorizzare il pluralismo culturale e territoriale, le esigenze
e le attese delle famiglie, degli enti locali, sociali, culturali ed economici
del territorio; a tal fine le scuole potranno allora consociarsi e alle famiglie
sarà offerta la possibilità di opzione (Art. 8, Autonomia).
Cominciamo a pensare ad altre
possibili organizzazioni interne, per superare le difficoltà emerse dalla
realizzazione dei vecchi «moduli»: l’insegnante prevalente, il modulo
stellare, la scuola integrata (con l’intervento di personale esterno),
… l’insegnante unico ...
Nel
predisporre il P.O.F. le Istituzioni
scolastiche devono assicurare: 1) recupero e sostegno; 2) modalità e
criteri di valutazione degli alunni, nel rispetto della normativa nazionale; 3)
criteri per un’autovalutazione periodica delle Istituzioni rapportando
obiettivi e risultati. (Art. 4, Comma 4, Autonomia); 4) non meno di cinque
giorni di lezione settimanali (Art.5, Comma 3, Autonomia).
Riguardo al punto 1) si ricorda
che il progetto per il recupero di un alunno o di alcuni alunni che ne abbiano
effettivamente bisogno deve essere presentato, per l’approvazione, al Collegio
dei Docenti, prevedendo un massimo di 110 ore annue per classe dedicate a tal
fine e reperibili nella nostra quota oraria di contemporaneità (Contratto
Decentrato Nazionale sulle supplenze brevi del 5/11/97, ancora in vigore). Si
consiglia vivamente di prevedere, nel progetto, attività da svolgere all’interno
dell’orario normale degli alunni, altrimenti si costringerebbero i bambini
con difficoltà ad un penalizzante e discriminante prolungamento dell’orario
scolastico.
Le restanti ore della nostra
contemporaneità resteranno, come previsto dallo stesso Contratto Decentrato, «a
disposizione per le supplenze», e non per qualsiasi altra attività
che il Capo d’Istituto pensi di chiederci. Essere a disposizione» significa
essere reperibili se è necessaria una supplenza, quindi significa rimanere
nell’edificio scolastico, segnalando alla Segreteria o ai bidelli in quale
aula intendiamo permanere.
Se
non ci sono bambini bisognosi di recupero, tutta la quota oraria di
contemporaneità deve essere «a disposizione per le supplenze», secondo un
orario depositato nella Segreteria della scuola all’inizio dell’anno
scolastico. L’obbligo di servizio viene assolto anche se in detto orario non
si verificano supplenze, sono quindi illegittime imposizioni di cambi d’orario
o pretese di reperibilità a domicilio.
Quando l’organizzazione didattica
permette l’espletamento dell’attività d’insegnamento in 5 giorni, gli
insegnanti interessati che godono di un giorno libero non possono essere
obbligati a modificare i loro impegni modificando l’orario depositato presso
la Segreteria (Circ. Min. n.271/91).
Ancora
un consiglio sull’orario: se volete salvaguardare la possibilità di chiedere
i 6 giorni di ferie, prevedete di concentrare in una stessa
giornata le ore di contemporaneità, per garantire la «copertura» della classe
senza oneri aggiuntivi per lo Stato, cioè senza la necessità di nominare
supplenti (CCNL
1998/2001art 49).
Orario
di lavoro.
«Le
istituzioni scolastiche (Consiglio
di Istituto?) regolano i tempi di
insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline ed attività»
(Autonomia, art.4 comma 2).
E’
una disposizione pericolosa perché non definisce il nostro orario di lavoro.
Come
sempre, a settembre si dovrà stabilire nei Collegi dei Docenti, la
ripartizione dell’orario di lavoro per gli incontri collegiali che ci
impegnano (V.C. Art.27, Comma 2, paragrafi a e b, non modificati):
a)
40 ore al massimo per i Collegi dei Docenti, compresa la programmazione
di inizio e fine anno, l’informazione quadrimestrale e finale alle famiglie
b)
40 ore al massimo per i Consigli d’Interclasse/Intersezione che, nella
scuola elementare devono riunirsi ogni bimestre (L.517/77); obbligatorie le
riunioni per la scelta dei libri di testo.
Es.
di delibera: N°…..riunioni del Collegio dei Docenti, per un totale di
ore…..
Per
la programmazione di inizio e fine anno n° ore…..
Per
l’informazione quadrimestrale alle famiglie degli alunni n° 2 riunioni per
tot.ore…..
Vedi approfondimento:
ORARIO DI SERVIZIO E FUNZIONE DOCENTE
Registri.
Il
Ministero definirà «gli
indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento dei
crediti e debiti formativi» (Autonomia, art.8 par.G).
L’unico
Registro con modello standard pre-costituito è quello per le assenze
degli alunni e per il verbale degli scrutini. Per le osservazioni sugli alunni e
la loro valutazione «in itinere», per l’annotazione dei risultati delle
verifiche e per gl’incontri per la programmazione settimanale (che compete
soltanto alla scuola elementare e non alla materna!) è il Collegio dei Docenti
che delibera l’adozione dei modelli considerati più opportuni, ricordando la C.M.
di Berlinguer n°491 del 7.8.’96
che consiglia di «alleggerire le
procedure operative e rendere più facile la comunicazione…»
e di
«privilegiare scelte e soluzioni che consentano semplicità di uso ed evitino
dispersione di risorse».
Funzioni
strumentali al piano dell’offerta formativa
(CCNL
1998/2001 art. 28).
A
settembre, prima dell’inizio delle lezioni (Contratto Integrativo, art.37,
comma 3) e alla luce della relazione presentata a giugno sullo svolgimento
dell’incarico per l’anno 1999/2000, il Collegio dei Docenti designa i responsabili delle seguenti
funzioni – obiettivo:
gestione del POF, sostegno al lavoro dei docenti, interventi e servizi per gli
studenti, progetti con enti ed istituzioni esterni alla scuola.
Il
Collegio determina le competenze necessarie, i parametri e le
cadenze per la valutazione dei risultati e la durata dell’incarico, che
può essere pluriennale. Per tali incarichi, che sostituiscono precedenti di
natura analoga (commissioni
varie) si possono avere esoneri parziali
dall’insegnamento (non totali!).
Il
pericolo evidente è la legittimazione di
un
caporalato che organizza e controlla il nostro lavoro: l’elezione non è
sempre indicativa della professionalità richiesta.
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