|   Home    |  In primo piano  |   Rubriche   |   RSU     |  Archivio   |   


 

Norme di sopravvivenza

 

Estate: è illegittima l’imposizione ai docenti dell’obbligo di presenza nella scuola, in assenza di attività deliberate dal Collegio dei Docenti (CCNL 1994. art. 41, 42 e 43; Consiglio di Stato sezione n.173 dell’8.5.1987).

settembre

Non esiste, nonostante qualche autolesionista non l’abbia ancora capito, un obbligo settimanale di servizio  comunque prestato, anche se le lezioni non sono ancora iniziate, in assenza di attività deliberate dal Collegio dei Docenti e riguardanti la funzione docente. Non devono andarci neppure coloro che hanno fruito dei 6 giorni di ferie durante l’anno scolastico; costoro, a fine giugno, invece di chiedere 32 giorni di ferie, ne chiederanno 26, deducendone 6.

Ricordatevi di stare attentissimi alle delibere del Collegio dei Docenti, in particolare modo a quelle del mese

di settembre, quando si decidono le condizioni di lavoro per l’intero anno scolastico.

La convocazione ordinaria richiede almeno 5 gg di preavviso e deve essere recapitata a tutti i membri. La seduta è illegittima e può essere annullata nel caso che anche un solo membro non sia stato avvisato (Cons. di Stato, sez. vi, n.120/72).

Si può deliberare soltanto su ciò che è all’o.d.g.; si possono inserire nuovi punti su cui discutere ma solamente se sono presenti tutti i componenti e decidono affermativamente all’unanimità (Consiglio di Stato sez. V 679/1970).

Le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti validi espressi (DPR 416/1974 art.28), ciò significa che non si contano gli astenuti (nota Min. P.I. n.771/1980 uff. Decreti Delegati). A verbale si riporta il numero dei voti a favore, dei contrari e degli astenuti.

Per evitare lungaggini e discussioni, una volta conosciuto l’ordine del giorno, preparate in anticipo e per iscritto le vostre proposte (magari sottoscritte da più colleghi), che presenterete al Presidente del Collegio nel momento della discussione del punto che vi interessa; così saranno votate e la vostra mozione sarà allegata al verbale della riunione, senza travisamenti. Se qualcosa non vi convince e vi sembra una decisione illegittima, chiedete che venga registrato sul verbale il vostro voto contrario o astenuto, col vostro nome e con la motivazione, così vi garantirete la possibilità di presentare un ricorso e non sarete considerati corresponsabili di delibere illegittime impugnate da qualcun altro e per le quali potreste esser chiamati a pagare di tasca vostra o a rispondere penalmente: «Il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato alla deliberazione sono responsabili in solido per le decisioni assunte a meno che non abbiano fatto constatare a verbale il proprio dissenso» (Art.24 del DPR 10.1.1957 n.3).

Il verbale dovrebbe esser redatto seduta stante per esser letto e approvato a conclusione della riunione. Una prassi consolidata ammette che la stesura del verbale avvenga successivamente, ma non al di là del successivo Collegio, perché quest’ultimo dovrà essere letto ed approvato. In tale occasione è possibile apportare modifiche e precisazioni; dopo l’approvazione il verbale è firmato dal presidente e dal segretario e non può più essere modificato. Chi fa parte di un Organo collegiale, ai sensi della legge 241/90 può chiedere di visionare il verbale (gli deve esser accordato al momento) ed eventualmente può chiedere il rilascio di copie delle pagine che gli interessano.

La «trasparenza» in questo caso dovrebbe scoraggiare sorprese o manomissioni.

E’ buona norma non distrarsi durante i Collegi dei docenti e non lasciarsi condizionare dal Capo d’Istituto, che ha diritto ad un solo voto come noi e in quell’occasione è soltanto il presidente della riunione e non il nostro superiore gerarchico, perché è il collegio che è sovrano.

Il Consiglio di Stato (sez.II n.11114/1980) ha sancito che le delibere degli OO.CC. scolastici sono atti amministrativi definitivi, non impugnabili per via gerarchica, ma con ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica. Solo il Provveditore (non il Capo d’Istituto), ai sensi dell’art.26 del DPR 416/1974, in caso di macroscopica irregolarità e quindi raramente, può invitare gli organi collegiali a provvedere tempestivamente ad eliminare le cause delle irregolarità segnalate.

Rientra nei doveri del Capo d’Istituto dare attuazione alle delibere anche se non le condivide e le ritiene illegittime. Dopo che si è deliberato è inutile lamentarsi, cercare scuse e piangere sul latte versato: è noto che la legge non ammette ignoranza.

Piano per l’Offerta Formativa (POF)

«Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che può prevedere attività aggiuntive.

Il piano è deliberato dal Collegio dei Docenti nel quadro della programmazione educativa e con la stessa procedura è modificato per far fronte a nuove esigenze.» (ccnl 1998/2001. art.24 comma 4).

Secondo l’Art. 23 del CCNL 1998/2001 («Funzione docente») il Collegio dei Docenti dovrà elaborare, attuare, articolare in base alle esigenze degli alunni e verificare gli aspetti pedagogico-didattici del P.O.F. nel quadro degli obiettivi generali nazionali (programmi ministeriali) e nel rispetto degli indirizzi generali di gestione e d’amministrazione del P.O.F. della singola scuola, i quali (legge sull’Autonomia, Art. 3, Comma 3) sono definiti e adottati dal Consiglio di Circolo, tenuto conto delle eventuali proposte e dei pareri degli organismi e delle associazioni dei genitori.

Nello stabilire gli indirizzi del POF, le Istituzioni Scolastiche concreteranno i «percorsi formativi» funzionali all’apprendimento e alla crescita formativa, valorizzando le diversità e promuovendo le potenzialità di ciascuno .

In sintesi:

1)     il Consiglio d’Istituto ascolta le eventuali associazioni dei genitori e fissa gl’indirizzi generali per le attività, le scelte generali di gestione e d’amministrazione

2)     il Collegio dei Docenti elabora il    P.O.F.

3)     Il Consiglio d’Istituto adotta e pubblicizza il piano

Ciò significa che il Consiglio (in cui gli insegnanti sono in minoranza) può anche respingere il Piano predisposto dal Collegio dei Docenti e pretendere modifiche.

Anche «la scelta, l’adozione e l’utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, compresi i libri di testo, dovranno essere coerenti col POF» (Autonomia,art.4, comma 5).

Il POF non è un nostro personale o collegiale strumento di lavoro, ma un biglietto da visita della Scuola, che mostra a tutti (legge n°241/’90 sulla trasparenza) il «servizio» offerto agli «utenti». Sarà saggio e prudente mantenersi aderenti più possibile ai Programmi prescritti, senza troppi voli di fantasia ed impegni per attività che non si è sicuri di poter attuare, anche per non dover poi giustificarsi per ciò che non si è riusciti a realizzare.

«Il piano del P.O.F. è reso pubblico e consegnato alle famiglie all’atto d’iscrizione» (Autonomia, art.5), pertanto va definito a gennaio; a settembre si deliberarà soltanto il piano delle attività, per dare concretezza al POF, ed eventuali modifiche, che vanno però giustificate (presentandole ai genitori).

Attività aggiuntive.

Se deliberatediventano obbligatorie sia per chi li desidera sia per chi non li approva: «Gli obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali all’orario di servizio stabilito dal P.O.F. (CCNL 1998/2001 Art.24 Comma 4). E ancora: «Le attività aggiuntive di insegnamento….sono deliberate dal Collegio dei Docenti in coerenza con il P.O.F.»(CCNL 1998/2001art.25 comma 2).

Le attività così decise non sono quantificate nel Contratto neppure con un tetto massimo, state attenti! Trovate prima il collega disponibile a svolgere l’attività aggiuntiva che considerate veramente utile e soltanto dopo deliberate di inserire l’attività tra quelle da incentivare col fondo d’istituto, sapendo che «sono da considerare retribuibili…solo quelle eventualmente eccedenti il limite (quaranta ore) previsto per le attività a carattere collegiale nell’art.42 comma 3 del vecchio contratto» (art.25, comma 5 del nuovo contratto). E’ opportuno fissare anche un tetto massimo di ore per ogni attività, in modo che non rimangano residui nel fondo d’istituto, distribuiti poi a discrezione del capo d’Istituto.

Il Collegio dei Docenti PUÒ articolarsi in commissioni o gruppi di lavoro individuando attività aggiuntive funzionali all’insegnamento (V.C.art. 43, comma 3 e CCNL 1998/2001 art.25), quindi non è obbligatorio costituirle e comunque saranno possibili «nell’ambito delle risorse disponibili» (NC art. 25, comma 2): il fondo d‘Istituto è sempre più insufficiente rispetto alle esigenze, attenti quindi a valutare le risorse economiche a disposizione, prima di deliberare un’attività aggiuntiva. La normativa non conosce comunque la parola «referente» né «fiduciario» di plesso. Il Collegio dei Docenti non è il nostro datore di lavoro e non dovrebbe deliberare sul nostro orario prevedendo uno straordinario obbligatorio, pur se retribuito.

Formazione, aggiornamento.

L’incompetenza non sarà una giustificazione valida, neppure, rispetto le più strane richieste di un POF fantasioso, perché  nel Contratto è anche previsto: «L’Amministrazione dovrà assicurare in via prioritaria alle istituzioni scolastiche (Consigli di Circolo) opportuni finanziamenti per la partecipazione del personale in servizio ad iniziative di formazione deliberate dal Collegio dei Docenti, necessarie per una qualificata risposta alle esigenze derivanti dal P.O.F. «(CCNL 1998/2001 Art.12, comma 2).

La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale (CCNL 1998/2001, Art.13, Comma 1)

La partecipazione non è obbligatoria!

Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell’orario di insegnamento (CCNL 1998/2001Art.13, comma 2), cioè quando non ci sono lezioni o con sospensione delle lezioni. Potrebbero essere anche al pomeriggio, purtroppo, in quanto non è precisato che si devono tenere in giornate non coincidenti con le lezioni o con le riunioni collegiali previste.

I docenti possono usufruire di 5 giorni di esonero dal servizio nel corso dell’anno scolastico per aggiornamenti autorizzati dall’Amministrazione, con sostituzione secondo le norme per le supplenze brevi   (CCNL 1998/2001Art.13, Comma 3).

Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione comporta, ove spettante, il trattamento di missione e il rimborso per le spese di viaggio (CCNL 1998/2001Art.13 Comma 4)

Autonomia organizzativa.

Nel POF le Istituzioni scolastiche possono prevedere, pur rispettando il monte-ore annuo o pluriennale o di ciclo per ogni disciplina, stabilito dal Ministero: 1) un’articolazione modulare anche diversa dalle consuete; 2) ore di lezione di 50’/55’ o quant’altro, con l’utilizzazione dei tempi residui sempre ai fini dell’insegnamento; 3) percorsi didattici individualizzati, anche per gruppi, specie in presenza di handicap; 4) formazione di gruppi di classi diverse, in orizzontale o in verticale; 5) percorsi formativi che coinvolgono più discipline (Art. 4, Comma 2, Autonomia); orario delle discipline su base plurisettimanale (Art. 5, Comma 3, Autonomia). Tutto ciò è stato ribadito nel D.M. 111 del 22 aprile 1999.

Poiché va rispettato il monte ore annuo di ciascuna disciplina, bisognerà considerare le ore perse per festività o sospensione delle lezioni e quindi calcolare la distribuzione delle ore in modo opportuno.

Si sconsiglia si ridurre l’ora di lezione senza una corrispettiva riduzione dell’orario di permanenza a scuola dei bambini, in quanto è senz’altro più faticoso sia per gli alunni sia per gli insegnanti concentrare il lavoro in tempi ristretti e offrire più proposte didattiche nella stessa giornata, andando contro il principio tanto sbandierato dei «tempi distesi».

La costruzione di un orario scolastico semplice e rispettoso dei bio-ritmi di tutti è fondamentale per un ambiente sereno di apprendimento, senza lo spezzettamento delle attività e il frenetico entrare ed uscire di alunni o di insegnanti che si avvicendano.

Il pericolo più grave, accumulando i minuti non spesi per le lezioni frontali, è quello di permettere di «ampliare l’offerta formativa» con attività obbligatorie ed aggiuntive all’orario settimanale degli alunni (anche il recupero potrebbe configurarsi in questa forma).

Con la riduzione dell’ora a 50-55’ (Autonomia, art.4 comma 2b) si poteva utilizzare il tempo residuo soltanto in materie curricolari. Ma attenzione: dal 22 aprile scorso, col D.M. n°111 si introduce una novità importante: non si pone più alcun vincolo sul riutilizzo della quota oraria residua, nell’ambito del curriculum obbligatorio.

L’art. 1bis del D.M. citato prevede la possibilità di un decremento orario di ciascuna disciplina e attività fino al 15 % del relativo monte ore annuale (il minimo indicato per le singole discipline moltiplicato per 33 settimane).

Di conseguenza, si potrebbe anche configurare per gli alunni un tempo-scuola ridotto (sperando che i Programmi siano ridimensionati) e di un’offerta di attività facoltative, non attinenti strettamente al curricolo. Finalmente potrebbe sparire l’obbligatorietà dei rientri o dei prolungamenti pomeridiani!

Già nell’art.13, Comma 1 sull’Autonomia, era stata prevista la possibilità d’indicare nel POF i CURRICOLI INTEGRATIVI, con discipline ed attività liberamente scelte dalle Istituzioni Scolastiche per valorizzare il pluralismo culturale e territoriale, le esigenze e le attese delle famiglie, degli enti locali, sociali, culturali ed economici del territorio; a tal fine le scuole potranno allora consociarsi e alle famiglie sarà offerta la possibilità di opzione (Art. 8, Autonomia).

Cominciamo a pensare ad altre possibili organizzazioni interne, per superare le difficoltà emerse dalla realizzazione dei vecchi «moduli»: l’insegnante prevalente, il modulo stellare, la scuola integrata (con l’intervento di personale esterno),     … l’insegnante unico ...

Nel predisporre il P.O.F. le Istituzioni scolastiche devono assicurare: 1) recupero e sostegno; 2) modalità e criteri di valutazione degli alunni, nel rispetto della normativa nazionale; 3) criteri per un’autovalutazione periodica delle Istituzioni rapportando obiettivi e risultati. (Art. 4, Comma 4, Autonomia); 4) non meno di cinque giorni di lezione settimanali (Art.5, Comma 3, Autonomia).

Riguardo al punto 1) si ricorda che il progetto per il recupero di un alunno o di alcuni alunni che ne abbiano effettivamente bisogno deve essere presentato, per l’approvazione, al Collegio dei Docenti, prevedendo un massimo di 110 ore annue per classe dedicate a tal fine e reperibili nella nostra quota oraria di contemporaneità (Contratto Decentrato Nazionale sulle supplenze brevi del 5/11/97, ancora in vigore). Si consiglia vivamente di prevedere, nel progetto, attività da svolgere all’interno dell’orario normale degli alunni, altrimenti si costringerebbero i bambini con difficoltà ad un penalizzante e discriminante prolungamento dell’orario scolastico.

Le restanti ore della nostra contemporaneità resteranno, come previsto dallo stesso Contratto Decentrato, «a disposizione per le supplenze», e non per qualsiasi altra attività che il Capo d’Istituto pensi di chiederci. Essere a disposizione» significa essere reperibili se è necessaria una supplenza, quindi significa rimanere nell’edificio scolastico, segnalando alla Segreteria o ai bidelli in quale aula intendiamo permanere.

Se non ci sono bambini bisognosi di recupero, tutta la quota oraria di contemporaneità deve essere «a disposizione per le supplenze», secondo un orario depositato nella Segreteria della scuola all’inizio dell’anno scolastico. L’obbligo di servizio viene assolto anche se in detto orario non si verificano supplenze, sono quindi illegittime imposizioni di cambi d’orario o pretese di reperibilità a domicilio.

Quando l’organizzazione didattica permette l’espletamento dell’attività d’insegnamento in 5 giorni, gli insegnanti interessati che godono di un giorno libero non possono essere obbligati a modificare i loro impegni modificando l’orario depositato presso la Segreteria (Circ. Min. n.271/91).

Ancora un consiglio sull’orario: se volete salvaguardare la possibilità di chiedere i 6 giorni di ferie, prevedete di concentrare in una stessa giornata le ore di contemporaneità, per garantire la «copertura» della classe senza oneri aggiuntivi per lo Stato, cioè senza la necessità di nominare supplenti (CCNL 1998/2001art 49).

Orario di lavoro.

«Le istituzioni scolastiche (Consiglio di Istituto?) regolano i tempi di insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline ed attività» (Autonomia, art.4 comma 2).

E’ una disposizione pericolosa perché non definisce il nostro orario di lavoro.

Come sempre, a settembre si dovrà stabilire nei Collegi dei Docenti,  la ripartizione dell’orario di lavoro per gli incontri collegiali che ci impegnano (V.C. Art.27, Comma 2, paragrafi a e b, non modificati):

a)     40 ore al massimo per i Collegi dei Docenti, compresa la programmazione di inizio e fine anno, l’informazione quadrimestrale e finale alle famiglie

b)    40 ore al massimo per i Consigli d’Interclasse/Intersezione che, nella scuola elementare devono riunirsi ogni bimestre (L.517/77); obbligatorie le riunioni per la scelta dei libri di testo.

Es. di delibera: N°…..riunioni del Collegio dei Docenti, per un totale di ore…..

Per la programmazione di inizio e fine anno n° ore…..

Per l’informazione quadrimestrale alle famiglie degli alunni n° 2 riunioni per tot.ore…..  

 

Vedi approfondimento: 

ORARIO DI SERVIZIO E FUNZIONE DOCENTE  

Registri.

Il Ministero definirà «gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e debiti formativi» (Autonomia, art.8 par.G).

L’unico Registro con modello standard pre-costituito è quello per le assenze degli alunni e per il verbale degli scrutini. Per le osservazioni sugli alunni e la loro valutazione «in itinere», per l’annotazione dei risultati delle verifiche e per gl’incontri per la programmazione settimanale (che compete soltanto alla scuola elementare e non alla materna!) è il Collegio dei Docenti che delibera l’adozione dei modelli considerati più opportuni, ricordando la C.M. di Berlinguer n°491 del 7.8.’96 che consiglia di «alleggerire le procedure operative e rendere più facile la comunicazione…» e di «privilegiare scelte e soluzioni che consentano semplicità di uso ed evitino dispersione di risorse».

Funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa

(CCNL 1998/2001 art. 28).

A settembre, prima dell’inizio delle lezioni (Contratto Integrativo, art.37, comma 3) e alla luce della relazione presentata a giugno sullo svolgimento dell’incarico per l’anno 1999/2000,  il Collegio dei Docenti designa i responsabili delle seguenti funzioni – obiettivo: gestione del POF, sostegno al lavoro dei docenti, interventi e servizi per gli studenti, progetti con enti ed istituzioni esterni alla scuola.

Il Collegio determina le competenze necessarie, i parametri e le cadenze per la valutazione dei risultati e la durata dell’incarico, che può essere pluriennale. Per tali incarichi, che sostituiscono precedenti di natura analoga  (commissioni varie) si possono avere esoneri parziali dall’insegnamento (non totali!).

Il pericolo evidente è la legittimazione di

un caporalato che organizza e controlla il nostro lavoro: l’elezione non è sempre indicativa della professionalità richiesta.  

 

|   Home    |  In primo piano  |   Rubriche   |   RSU     |  Archivio   |