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cura di Laura Razzano e Michela Gallina La
domanda
Il
15 marzo 2005 scade il termine per la presentazione della domanda di
part-time (di cui riportiamo sotto la modulistica) per l’anno scolastico
2005-2006. Gli
interessati devono presentare, entro i termini, la richiesta al Centro
Servizi Amministrativi della provincia di titolarità per il tramite del
Dirigente scolastico. Nella
domanda è necessario dichiarare la propria situazione giuridica, l'anzianità
di servizio e i titoli di precedenza tra quelli riportati nell'art. 3 comma
3 dell'O.M. 446/97. I
C.S.A. determinano il numero dei posti da destinare alla trasformazione dei
rapporti di lavoro a tempo parziale, secondo l'art. 6 dell'O.M.446/97. L’accoglimento
della domanda
Nel
caso in cui il numero delle domande presentate fosse inferiore al
contingente determinato, l'ufficio redigerà un elenco degli aventi diritto
al rapporto di lavoro a tempo parziale, senza tener conto dei titoli di
precedenza in possesso degli aspiranti. Se
invece, per ciascuna classe di concorso o profilo professionale o tipo di
posto, il numero delle domande superasse il numero dei posti disponibili,
l'ufficio dovrà pubblicare una graduatoria. L'Amministrazione
scolastica costituisce rapporti di lavoro a tempo parziale sia all'atto
dell'assunzione sia mediante trasformazione di rapporti a tempo pieno su
richiesta dei dipendenti interessati, nei limiti massimi del 25% della
dotazione
organica complessiva
di personale a tempo pieno Una
volta verificata per ciascuna classe di concorso, posto di sostegno, profilo
professionale o ruolo educativo, la possibilità di accoglimento della
richiesta, il C.S.A., dispone, con contratti individuali, la costituzione
del rapporto di servizio a tempo parziale a decorrere dal 1° settembre di
ciascun anno scolastico. Le condizioni del lavoro a tempo parzialeLa
scelta di un rapporto di
lavoro a tempo parziale è vincolante per almeno due anni. Riteniamo
opportuno informare i colleghi sui vari aspetti legati a questo tipo di
scelta oraria. Il
lavoro a tempo parziale è disciplinato, oltre che dall’O.M. 446/97,
dall’art.: 36 del CCNL 2002-05. La
durata minima dell’orario di servizio deve essere di norma non
inferiore al 50% di quella a tempo pieno. Il
tempo parziale può essere realizzato: a)
con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni
lavorativi (tempo parziale orizzontale); b)
con articolazione della prestazione su non meno di tre giorni alla
settimana, oppure concentrarsi su determinati periodi dell'anno in
relazione alla progettazione educativa di ciascuna istituzione scolastica e
alla conseguente programmazione dell'attività didattica, nell'ambito
dell'autonomia organizzativa (tempo parziale verticale); c)
con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due
modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto), come
previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61. Ai
fini della costituzione del rapporto parziale è necessario assicurare
l'unicità del docente, per ciascun insegnamento, ossia una stessa
disciplina, nella stessa classe, non può essere insegnata da più docenti. Gli
insegnanti di scuola dell’infanzia, con rapporto di lavoro a tempo
parziale, non possono essere assegnati alle sezioni funzionanti con il solo
turno antimeridiano, in quanto occorre assicurare l'unicità di insegnante
per sezione. Per quanto riguarda gli INSEGNANTI di SOSTEGNO, questi
non possono essere utilizzati su posti che comportino un orario con lo
stesso alunno, superiore al loro orario di servizio. Il
rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e
deve contenere l'indicazione dell’orario di servizio. Il trattamento
economico è proporzionale alla prestazione lavorativa. Gli
insegnanti in regime di part-time sono esclusi dalle attività aggiuntive
di insegnamento aventi carattere continuativo (commissioni, progetti,
funzioni strumentali ecc.) e non possono fruire di benefici che comportino
riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge. Agli
stessi è consentito, previa motivata autorizzazione del dirigente
scolastico, l'esercizio di altre prestazioni lavorative (ad
esempio libere professioni) che non pregiudichino le esigenze di
servizio, che non siano incompatibili con le attività d'istituto e non
siano costituite con altra amministrazione pubblica. Entro 15 giorni
dall’inizio di eventuale altra attività lavorativa, l’insegnante deve
darne comunicazione all’amministrazione scolastica Gli
insegnanti in part-time orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di FERIE
pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. Quelli a tempo parziale
verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate
di lavoro prestate nell'anno. Il
trattamento previdenziale Il
trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle
disposizioni contenute nell'art. 9 del D.lgs. n.61/2000 (l’anzianità
maturata per raggiungere il requisito pensionistico vale in pieno, mentre i
contributi sono proporzionali alla retribuzione percepita e abbassano
l’entità della pensione). I problemi apertiMotivo
di grande confusione e difformità nell’interpretazione degli obblighi
relativi alle ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO è
dato dalla formulazione ambigua presente nell’ O.M. 446/97 che riportiamo
testualmente di seguito: Le
ore relative alle attività funzionali all'insegnamento sono
determinate, di norma, in misura proporzionale all'orario di insegnamento
stabilito per il rapporto a tempo parziale. Restano, comunque, fermi gli
obblighi di lavoro di cui agli artt. 40 e 42, II e III comma, del CCNL (ora
art. 27 CCNL 2002-2005). Per quanto attiene alle attività di cui all'art.
42, comma 3, lettera b), il tetto delle 40 ore annue andrà determinato in
misura proporzionale all'orario di insegnamento stabilito. Alcuni
dirigenti scolastici, con l’avallo dei sindacati confederali che ne hanno
riportato nei siti l’interpretazione, obbligano a svolgere per intero le
40 ore di Collegio docenti, programmazione e verifica d’inizio e fine
anno, incontri informativi con le famiglie (art. 27 comma 3, lettera
A del CCNL 2202-2005) mentre riducono in proporzione solo quelle (fino
ad un massimo di 40) di Consiglio d’Interclasse e Intersezione (art. 27
comma 3, lettera B). In base a questa interpretazione, che noi
palesemente non condividiamo in quanto contraddice il buon senso e le norme
europee che tutelano il part-time, gli insegnanti con contratto di lavoro a
tempo parziale dovrebbero lavorare gratis per un certo numero di ore. Ci
chiediamo se la campagna dei confederali sia quella di scoraggiare il
part-time nella scuola in quanto già da altre posizioni si evince che gli
stessi considerino comunque l’insegnamento (anche svolto a tempo pieno),
come un lavoro a tempo parziale, non è un caso che abbiano voluto ed
ottenuto l’introduzione dell’ “aggiuntivo” nella scuola. Quanto rilevato sopra sembra in contraddizione anche con il principio di “non discriminazione” contenuto nel D.lgs. 151/2001 che afferma come il lavoratore a tempo parziale non debba ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno. MODULISTICA
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