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MAGGIO 2006 QUEI 5 MINUTI OBBLIGATORI
Sappiamo che fra gli obblighi di
servizio dei docenti rientra anche quello di trovarsi in classe 5 minuti
prima dell’inizio delle lezioni. Quest’obbligo è contenuto al comma 5
dell’art. 27 del CCNL 2002/05: “Attività funzionali all’insegnamento” che
recita testualmente: “Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli
alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima
dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”.
Abbiamo evidenziato quell’ “in classe” in quanto siamo a conoscenza di
numerose situazioni dove avviene invece che gli insegnanti vengano obbligati
dai dirigenti, o per tradizione consolidata, a raggiungere le pertinenze
della scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad esercitare
attività di sorveglianza nel cortile o nei corridoi sugli alunni delle
proprie ed altrui classi, fino al suono della campana, esponendosi, tra
l’altro, a rischi di responsabilità civile superiori a quanto non avverrebbe
all’interno dell’aula, territorio più delimitato e strutturato. Ci sembra
dunque importante ricordare ai colleghi l’opportunità di attenersi a quanto
prescritto dal contratto e ribadire, come già fatto in altre occasioni, che
la sorveglianza degli alunni è compito anche dei collaboratori scolastici
(bidelli). Se dunque l’insegnante esercita la funzione di sorveglianza sugli
alunni dentro la classe, va da sè che i minori debbano esservi accompagnati
dai bidelli. Leggiamo infatti nella Tabella A – PROFILI DI AREA DEL
PERSONALE ATA – AREA A: “E’ addetto ai servizi generali della scuola con
compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei
periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività
didattiche e durante la ricreazione e del pubblico”.
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