Mensile di informazione Organo del Sindacato Autonomo Magistrale aderente alla Gilda degli Insegnanti. |
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FEBBRAIO 2004 |
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Assegnazione temporanea di sedeLa Finanziaria 2004 (legge 350/2003), all’articolo
3 e all’art. 42 bis, modifica ed integra le disposizioni precedenti prevedendo
l’assegnazione provvisoria per ricongiungimento al coniuge, nell’arco dei
primi tre anni di vita del bambino. Art. 42 bis- Assegnazione temporanea dei lavoratori
dipendenti alle amministrazioni pubbliche. Il
genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni
pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30.3.2001 n. 165,
e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo
frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una
sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro
genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla
sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione
retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e
destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato. L’assenso o il
dissenso devono essere comunicati all’ interessato entro 30 giorni dalla
domanda. Il
posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una
nuova assunzione. Nel comparto scuola, la norma introdotta dall’art.: 42 bis della Finanziaria 2004 potrà essere applicata dopo che sarà recepita nel contratto decentrato nazionale integrativo sulla mobilità (utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2004/2005).
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