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ASSEMBLEE
SINDACALI. Riteniamo
utile ai colleghi riportare di seguito la parte del Contratto che
regolamenta il diritto degli insegnati di partecipare ad assemblee sindacali
in orario di servizio. Le indicazioni sono contenute nell’art. 8 del
CCNL 2002-2005. 1
- I dipendenti con contratto a tempo indeterminato e determinato hanno
diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali,
in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con il dirigente scolastico,
per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione
della retribuzione. 2
- In ciascuna scuola non possono essere tenute più di due assemblee al
mese. 3
- Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi
sono indette con specifico ordine del giorno: a)
singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali
rappresentative nel comparto, (CGIL, CISL, UIL, SNALS, GILDA-UNAMS) ai sensi
dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative
sindacali; b)
dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità
dell'art. 8, comma 1, dell' accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7
agosto 1998; c)
dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali
rappresentative del comparto, sempre ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ
del 9 agosto 2000. 4
- Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o
al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata
all'assemblea. Le
assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con
quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del
servizio scolastico. 5
- Negli istituti di educazione, le assemblee possono svolgersi in orario
diverso da quello previsto dal comma precedente, secondo le modalità
stabilite con le procedure della contrattazione d’Istituto e con il
vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni. 6
- Ciascuna assemblea può
avere una durata massima di 2 ore se si svolge a livello di singola
istituzione scolastica o educativa nell’ambito dello stesso comune. La
durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di
contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi
necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno
alla sede di servizio, sempre nei limiti delle 10 ore per anno scolastico. 7
- La convocazione dell'assemblea, l’ordine del giorno, la durata, la sede
e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono resi noti
dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione
scritta (o fonogramma, fax, e-mail), indirizzata ai dirigenti scolastici
delle scuole o istituzioni educative invitate all'assemblea. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo delle istituzioni scolastiche o educative interessate, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Entro le successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta d’assemblea per la stessa data e la stessa ora, concordando o un'unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La
comunicazione definitiva relativa all'assemblea - o alle assemblee - va
affissa all'albo dell'istituzione scelta come sede per l’assemblea entro
il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre
sedi. 8
- Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne farà
oggetto d’avviso, mediante circolare interna, al personale interessato
all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di
partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio
nell'orario dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo
del monte ore individuale ed è irrevocabile. 9 - Il dirigente scolastico: a)
per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le
attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell’infanzia,
i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le
famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per
le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta
regolare servizio in quanto non ha aderito all’assemblea; b)
per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la
partecipazione è totale, si attiene a quanto stabilito al riguardo nella
contrattazione d’istituto, nella quale si definiscono la quota e i
nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi
al controllo degli ingressi nella scuola, al centralino e ad altre attività
indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale. 10
- Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo
svolgimento degli esami e degli scrutini finali. 11
- Per il personale docente, quanto previsto per le assemblee durante
l’orario di lavoro si applica anche nel caso di assemblee indette in
orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento. 12
- Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario
di servizio del personale si applica quanto detto per le assemblee in orario
di servizio, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di
concordare con i dirigenti scolastici l'uso dei locali e la tempestiva
affissione all'albo da parte del dirigente scolastico della comunicazione
riguardante l'assemblea. 13
– Per quanto non previsto e modificato dal CCNL del 2003 restano ferme la
disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto
1998 e le modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché
delle altre prerogative sindacali. Ricordiamo
ai colleghi che all’organizzazione sindacale non compete alcuna verifica
delle presenze all’assemblea né il rilascio di alcun attestato di
partecipazione.
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